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Centrali geotermiche: la normativa di riferimento per i controlli ARPAT

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Un quadro dei limiti alle emissioni delle centrali geotermiche e alcune criticità determinate da limiti non tecnicamente verificabili

Fonte: ARPAT. Toscana.it

Autore: ARPAT. Toscana.it

In Toscana sono attualmente attive 34 Centrali GTE ENEL, disposte in quattro Aree territoriali (Larderello, Radicondoli, Lago, Piancastagnaio).

In un precedente numero di ARPATnews si è descritto il funzionamento di una centrale geotermoelettrica (CGTE) e la relativa attività ARPAT di controllo delle emissioni. In questo numero cerchiamo di dare un quadro completo della normativa di riferimento e dei limiti alle emissioni in atmosfera ai quali si fa riferimento nell’attività di controllo di questi impianti  ed in un prossimo numero si forniranno i dati relativi agli esiti dei controlli effettuati da ARPAT nel 2012.

I limiti alle emissioni in atmosfera sono stabiliti dallo Stato con il decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” nell’ambito della competenza esclusiva in materia ambientale.

Nel caso delle centrali geotermoelettriche, i parametri contemplati dalla normativa nazionale sono solo in parte rappresentativi dell’effettivo quadro emissivo delle centrali, che è caratterizzato anche da sostanze inquinanti non regolamentate per le quali non sono fissati limiti alle emissioni.  ARPAT, comunque, nella normale attività di controllo, effettua prelievi anche per la determinazione di inquinanti non normati (Selenio, Antimonio, Ammoniaca, Metano, Monossido di carbonio), per cui, è disponibile un quadro conoscitivo delle relative situazioni emissive.

I valori limite di emissione contenuti nelle normative di riferimento (Dlgs152:2006 e autorizzazioni del MICA – Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) sono non verificabili con le modalità di campionamento possibili su tali impianti. Tali valori limite, nel Dlgs 152/2006, sono riferiti a un monitoraggio di tipo continuo degli inquinanti (H2S, Hg e As) e, detti valori limite, sono espressi  come media oraria su base mensile. In più, con riferimento sia al Dlgs 152/2006 sia ad alcune autorizzazioni del MICA, per gli inquinanti Mercurio e Arsenico (vedi in seguito tabelle), il valore limite è riferito alla sola componente disciolta nella condensa trascinata in emissione dalla torre di raffreddamento, che corrisponde indicativamente all’1% della concentrazione totale dell’inquinante (sale disciolto +  forma gassosa).

Stante, quindi, l’impossibilità tecnica di un monitoraggio in continuo alle emissioni delle centrali geotermoelettriche con le modalità succitate, ARPAT effettua controlli puntuali e, in più, determina gli inquinanti normati (Hg, As) e non normati (Se, Sb), come il totale delle due forme chimiche emesse (disciolta + gassosa). La verifica dei valori degli inquinanti totali emessi, ovvero in tutte le forme anziché della sola forma come sale disciolto e il relativo confronto con i valori limite riferiti appunto alla sola parte disciolta, si ritiene ragionevolmente essere più cautelativa del rispetto dei suddetti limiti emissivi.

A questo proposito, la Regione Toscana ha in più occasioni sollecitato l’intervento dello Stato per la regolamentazione di questi aspetti che interessano quasi esclusivamente la Toscana nell’ambito del quadro normativo in materia.

Parallelamente, in attesa di un quadro normativo esauriente e aggiornato, la Regione Toscana, in forza delle competenze attribuite dal d.lgs 351/99 e dal d.lgs 155/2010, mediante il "Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria" adottato con Delibera del Consiglio Regionale n.44/2008, ha disciplinato la materia con la Delibera della Giunta Regionale n. 344/2010 definendo specifiche prescrizioni per le nuove centrali e per il rinnovo dei provvedimenti pertinenti prevedendo limiti alle emissioni, sia come valore assoluto sia come efficienza di abbattimento, congrui con il quadro emissivo delle centrali e con lo stato attuale delle tecnologie.

Ciò comporterà, nei prossimi anni, l’adeguamento a queste disposizioni , in quanto per la maggior parte delle centrali scadono, ai sensi del d.lgs 152/2006, i termini per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera che dovrà quindi essere nuovamente rilasciata dalle Amministrazioni Provinciali competenti, ai sensi della legge regionale 9/2010, in coerenza con quanto previsto dalla DGR 344/2010, stabilendo limiti e prescrizioni gestionali in grado di contenere ulteriormente le emissioni e migliorare la qualità dell’aria.

Ciò premesso, per gran parte delle centrali, nelle autorizzazioni attualmente vigenti i valori limite prescritti sono quelli definiti a suo tempo dal DM 12.07.1990 e dall’attuale Dlgs 152/2006.

I valori emissivi riportati nel Dlgs 152/2006, sono riferiti solo ai seguenti inquinanti:

  • Acido solfidrico o idrogeno solforato (H2S)
  • Arsenico (As) (come sali disciolti nell’acqua di trascinamento)
  • Mercurio (Hg) (come sali disciolti nell’acqua di trascinamento)

I valori limite di emissione degli inquinanti sono espressi in termini di flusso di massa (massima quantità emessa nell’unità di tempo tipicamente g/h) e di concentrazione (massima quantità presente nell’unità di volume tipicamente g/m3) riferiti alle condizioni normali: una temperatura di 273,15 kelvin (K) ed una pressione di 101,3 pascal (kPa).
Se il flusso di massa misurato è inferiore alla soglia di rilevanza prevista (vedi tabella sopra: ad esempio per H2S 170 Kg/h) non si verifica la concentrazione; se invece il flusso di massa misurato è uguale o superiore a tale soglia, si applica il limite di concentrazione (vedi tabella sopra: ad esempio per H2S 70-100 mg/Nm3).

Per tutti e tre gli inquinanti, i valori emissivi sono espressi come media oraria su base mensile. Questo tipo di espressione dei risultati presuppone lo svolgimento di misurazioni in continuo dei suddetti parametri; tale modalità non è fattibile dal punto di vista tecnico (non sono presenti sugli impianti apparecchiature per l’effettuazione del campionamento in continuo che sarebbe necessario)1, per cui, i controlli per la verifica di conformità alle prescrizioni sono fatti in modo puntuale e nelle condizioni di esercizio più gravose rappresentative dei massimi livelli emissivi in condizioni di normale funzionamento.

Altra criticità sulla verifica di conformità alla norma, riguarda i valori limite, stabiliti dal d.lgs 152/2006, per Arsenico (As) e mercurio (Hg) in forma di sali disciolti nell’acqua di trascinamento.

In questo modo il legislatore ha regolamentato solo la parte di inquinante disciolto nella goccioline di condensa trascinata dall’aria in controcorrente in torre di raffreddamento (drift), e non tutte le emissioni prodotte da un impianto. Non esiste una tecnica normata, e quindi pienamente affidabile, per l’effettuazione dei campionamenti che sarebbero necessari.

La determinazione delle concentrazioni di As e Hg nella condensa trascinata (drift), è stata peraltro svolta in passato con metodi non normati e i risultati, come flusso di massa, si sono sempre attestati:

  • su 2 ordini di grandezza più bassi rispetto ai valori indicati dal Dlgs 152/2006, per l’As 0,02 g/h contro un limite di 5 g/h)
  • di 4 ordini di grandezza più bassi per il Hg (0,0007 g/h contro un limite di 1 g/h).

Si tratta, tuttavia, come già detto, di controlli puntuali e non in continuo, ma i valori rilevati sono inferiori ai limiti in un rapporto tale da consentire di avere una sostanziale certezza che i valori limite di emissione siano sempre rispettati.
 Come già ricordato, la Regione Toscana con la DGR 344/2010, al fine di integrare il quadro normativo, ha stabilito specifiche prescrizioni e fissato valori limite alle emissioni per le nuove centrali da recepire nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nell’ambito delle procedure di rinnovo delle concessioni minerarie e nel rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni ai sensi dell’art. 281 del d.lgs 152/2006.

Ne consegue che per le centrali esistenti il confronto con queste disposizioni è solo di carattere indicativo non contenendo gli atti autorizzativi questo livello di prescrizione.

Al momento attuale, le centrali su cui si applicano in modo cogente i limiti stabiliti dalla Regione Toscana, in quanto inseriti nell’Atto autorizzativo, sono quelle costruite dopo il 2006, ovvero: Chiusdino e Radicondoli (gruppo 2), entrambe costruite nel 2010. Per queste devono essere, quindi, rispettati i valori limite riportati nella tabella 4.1 e le condizioni di esercizio contenute nella tabella 4.2 dell’Allegato A alla DGR 344/2010.
 

tabella-4-1.gif

Il sistema AMIS (Abbattitore di Mercurio e Idrogeno Solforato) permette di abbattere la concentrazione di questi due inquinanti in uscita dall’estrattore gas. Parte di queste sostanze sono incondensabili nel condensatore e, quindi, non sono inviati alla reiniezione con la condensa circolante; senza l’AMIS, sarebbero emessi tal quale con l’aeriforme in torre. Ad oggi, solo 6 Centrali su 34 non hanno ancora l’AMIS (Selva 1, Cornia 2, Carboli 1 e 2, Monteverdi 1 e 2).

Vista l’importanza del funzionamento degli AMIS, considerato che quando questi non funzionano le emissioni in atmosfera non hanno alcun abbattimento, la Regione Toscana nella DGR 344/2010 ha codificato uno specifico Protocollo operativo che regola un complesso sistema di gestione e di manutenzione degli impianti e degli apparati connessi. Connesso a tale protocollo sono stati fissati dei requisiti minimi di esercizio relativi alle ore di funzionamento (Tabella 4.2 allegato A).

tabella-4-2.gif

Il controllo di questi parametri, svolto da ARPAT, permette di verificare sia l’efficienza del sistema di riduzione delle emissioni AMIS e la sua disponibilità, in termini di ore/anno, sia l’affidabilità complessiva delle centrali, allo scopo di limitare gli eventi con emissioni incontrollate in atmosfera.

(1) In sede di autorizzazione di Bagnore 4 è stato richiesto ad ENEL Greenpower di fare una ricerca di mercato per verificare l’esistenza di apparecchiature di questo tipo per l’H2S

Per chi vuole approfondire: