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Fotovoltaico, oltre i sei kW progettazione agli ingegneri

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Il solo iscritto all’albo degli ingegneri potrà dunque progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 kW mentre per quelli di potenza inferiore la progettazione potrà essere eseguita dal tecnico abilitato dipendente dell’azienda installatrice.

Fonte: Italia Oggi

Autore: di Cinzia De Stefanis

No alla progettazione da parte dei geometri di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 kW. Il geometra può solo progettare un impianto di potenza inferiore ai 6 kW in qualità di tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 4 del dm n. 37/2008. Il solo iscritto all’albo potrà dunque progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 kW mentre per quelli di potenza inferiore la progettazione potrà essere eseguita dal tecnico abilitato dipendente dell’azienda installatrice. Il professionista abilitato dovrà quindi avere uno dei seguenti requisiti: diploma di laurea in materia tecnica specifica; qualifica conseguita al termine di scuola secondaria seguita da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore; attestato di formazione professionale conseguito dopo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore; prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio installatore. Questa è la conclusione a cui è giunto il Centro studi del consiglio nazionale ingegneri, con lo studio dell’aprile scorso. Il consiglio sottolinea da un lato che il regio decreto 247/1929 (ordinamento professionale geometri) all’art. 16 «non ricomprende fra le competenze professionali la redazione di progetti di impianti, tanto meno quelli elettrici», dall’altro il dm n. 37/2008 precisa che per installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica, il progetto deve essere redatto da professionisti iscritti in albi professionali e stabilisce che se la potenza dell’impianto supera i 6 kW, la progettazione può essere eseguita solo da un professionista iscritto all’albo.