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Efficienza energetica degli edifici: l’Emilia Romagna è la prima regione a recepire il D.lgs. 28/2011

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Il 6 ottobre è entrata in vigore la nuova disciplina regionale dell’Emilia Romagna (D.G.R. 1366 del 26 settembre 2011) relativa al rendimento energetico degli edifici, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 6 ottobre 2011.

Fonte: Fonti-rinnovabili.it

Autore: Fabio Tognetti

 

Il 6 ottobre è entrata in vigore la nuova disciplina regionale dell’Emilia Romagna (D.G.R. 1366 del 26 settembre 2011) relativa al rendimento energetico degli edifici, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 151 del 6 ottobre 2011.
Grazie a questo provvedimento, che introduce le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici, l’Emilia Romagna è la prima regione a recepire nella propria disciplina le disposizioni del D. Lgs. 28/2011 in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici, aggiornando la la DAL 156/08, che rimane l’unico provvedimento normativo da rispettare in materia.
Le principali modifiche introdotte dalla norma riguardano la dotazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione rilevante.
Le modifiche avranno effetto a partire dal 31 maggio 2012, poiché fino a quella data sono previsti i medesimi standard prestazionali oggi vigenti, ovvero:
– la copertura mediante FER del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di ACS;
– l’installazione di impianti d produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1 kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie per edifici non residenziali.
A partire dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono invece previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell’intero consumo di energia termica dell’edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica.
Sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore e qualificabile come rinnovabile.
Un’altra significativa modifica riguarda l’attestato di certificazione energetica degli edifici: l’indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.
Da segnalare, infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili.
La Regione Emilia Romagna ha anche pubblicato alcune slide riassuntive relative al provvedimento e alle modifiche apportate.