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Green economy, la normativa italiana in materia di energie rinnovabili

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Sviluppata a partire dal ’99, la normativa vigente è piuttosto complessa, ma riserva importanti opportunità per i produttori di energia rinnovabile. Ecco tutti i dettagli di quanto disposto a livello nazionale.

Fonte: 01net Novecento Media

Autore: Giampietro Garioni e Annalisa Meccariello

 

Quello dell’energia rinnovabile è uno dei campi in cui maggiormente si concentra l’attenzione dell’Ue. In tale ambito si è sviluppata anche una normativa, che come vedremo è piuttosto articolata e complessa, sulle Fer (Fonti Energetiche Rinnovabili) e sul finanziamento della loro produzione in Italia: la green economy o economia verde sta interessando anche il “bel paese”. In particolar modo, la promozione e lo sviluppo di energia prodotta da Fer ha avuto un notevole successo negli ultimi anni, grazie a una politica di incentivazione finanziaria promossa proprio dallo Stato, principalmente attraverso il Gse, e in qualche modo forzata dagli obblighi assunti a livello comunitario dal nostro paese. Ricordiamo, infatti, che il nuovo quadro normativo europeo prevede il raggiungimento di una quota di energia rinnovabile a copertura dei consumi energetici entro il 2020, pari al 17%, di cui il 10% solo in biocarburanti, e di una riduzione delle emissioni di gas serra del 14% rispetto al 2005.

A livello nazionale e a livello regionale oggi è disponibile una vasta gamma di misure economiche e normative incentivanti per promuovere l’uso di fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, rivolte sia agli operatori del settore energetico sia alle imprese e ai cittadini. In questa sede tralasceremo le varie incentivazioni a livello regionale, che pure sono tante e significative, per focalizzarci su quelle stabilite a livello nazionale. Per quanto riguarda le norme sulle energie rinnovabili, bisogna ricordare:

i Certificati Verdi;

la Tariffa onnicomprensiva;

lo Scambio sul posto;

il Ritiro dedicato ;

il Conto Energia.

Esaminiamole una ad una.

I Certificati Verdi

La normativa italiana sulle energie rinnovabili, ed in particolare sui Certificati Verdi (CV), risulta alquanto intricata. Il punto di partenza è il Dlgs 79/99, detto anche decreto Bersani, che recepisce la Direttiva europea 96/92/Ce sulle “Norme Comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”. Tale decreto sancisce la liberalizzazione dei mercati nel settore dell’energia ed introduce una nuova forma di incentivazione per le energie rinnovabili, basata sull’obbligo, a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale (a decorrere dal 2002) una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, in esercizio dopo la data dell’1 aprile 1999.

La quota percentuale, inizialmente fissata nel 2% per ciascun operatore, viene calcolata sulla base della produzione e importazione di energia da fonti tradizionali dell’anno precedente, decurtate dell’elettricità prodotta in cogenerazione, dei servizi ausiliari di centrale e delle esportazioni, con una franchigia di 100 GWh. La quota è stata poi progressivamente aumentata di 0,35% annui nel triennio 2004-2006 secondo il Dlgs 387/03, e di 0,75% annui nel periodo 2007- 2012. Successivi decreti ministeriali potranno stabilire ulteriori potenziali incrementi per i prossimi anni, dal 2012 in poi.

Nel 2007 i produttori erano tenuti a trasformare in rinnovabili il 3,80% della loro produzione dell’anno precedente, o in alternativa pagare certificati per quantità corrispondenti. Le percentuali da rispettare fino al 2012 sono sintetizzate nella tavola sotto.

Percentuali dell’obbligo – (quote derivanti da Fer per produttori ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili)

Anno

% dell’obbligo

2008

4,55

2009

5,30

2010

6,05

2011

6,80

2012

7,55

Fonte: Cfr. http://www.nextville.it/index/513

I soggetti obbligati possono raggiungere tale quota immettendo in rete elettricità prodotta da Fer oppure acquistando da altri produttori i cosiddetti Certificati Verdi (CV), ossia titoli annuali che vengono attribuiti all’energia prodotta da fonti rinnovabili e che comprovano la produzione dell’equivalente quota. Questi titoli sono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (Gse) a favore dei produttori di energia elettrica da fonti pulite, previa comunicazione da parte del soggetto obbligato della quantità di energia prodotta da fonti pulite e qualificazione degli impianti di produzione. Con tale meccanismo si è creato un mercato la cui domanda è costituita dai produttori o importatori soggetti dell’obbligo di acquisto di una quota di energia pulita mentre l’offerta è costituita dai produttori di elettricità detentori dei CV. Le transazioni possono avvenire mediante contratti bilaterali o attraverso una piattaforma di negoziazione gestita dal Gestore del mercato elettrico.

Il Gse è un attore fondamentale per il funzionamento del meccanismo, in quanto oltre ad essere responsabile dell’emissione dei CV, esso determina anche il valore di mercato di riferimento degli stessi. Per quanto riguarda il prezzo dei CV, fino al 2008, esso veniva determinato dal Gse come la differenza tra il costo medio dell’energia acquistata dal Gse e dagli impianti che godono dell’incentivo CIP6 nell’anno di riferimento e il ricavo derivante dalla cessione della stessa energia nello stesso anno.

Il meccanismo dei CV ha subito poi una sostanziale modifica con l’approvazione della legge Finanziaria del 2008, a beneficio degli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, determinando tre principali novità:

il periodo di incentivazione è passato dai 12 anni, previsti dalle disposizioni legislative precedenti, a 15 anni;

il numero dei CV attribuiti all’energia prodotta viene differenziato a seconda della fonte rinnovabile. In altre parole, per ogni tipologia di Fer viene riconosciuto un coefficiente K, il cui valore è differenziato a seconda della fonte rinnovabile utilizzata dall’impianto, che moltiplicato per la quantità di energia riconosciuta come incentivabile, determina il numero di CV attribuibile. La tavola sotto indica i coefficienti attualmente in vigore;

infine, tale legge ha introdotto una nuova modalità di calcolo del prezzo di offerta dei CV da parte del Gse. A partire dal 2008, essi sono collocati sul mercato a un prezzo pari alla differenza tra un parametro di riferimento definito, e pari a 180 euro/MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente e comunicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il Gas (Aeeg). L’andamento dei prezzi dei CV negli ultimi anni dopo la modifica subita dalla Legge Finanziaria 2008 è indicato nella tavola sottoriportata.

Coefficienti per il calcolo dei CV attribuiti all’energia prodotta dalla singola Fer

Numero

Fonte

Coefficiente

1

Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW 

1,00

1-bis

Eolica offshore 

1,50

3

Geotermica

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice 

1,80

5

Idraulica diversa da quella del punto precedente 

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 

1,30

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta

1,80

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente 

0,80

Fonte : Gse

Andamento dei prezzi dei CV del Gse senza Iva in seguito alla revisione della modalità di calcolo introdotta dalla legge Finanziaria 2008

Anno

Valore di riferimento
euro/MWh

Prezzo medio cessione energia anno precedente (euro/MWh)

Prezzo di offerta di CV del Gse (euro/MWh)

2008

 

180

67,12

112,88

2009

91,34

88,66

2010

67,18

112,82

Fonte : Gse

A partire dal 2007 il meccanismo ha, tuttavia, mostrato diversi limiti. Nello stesso anno infatti si è registrato un eccesso di offerta sul mercato: i CV in mano ai produttori delle rinnovabili erano di più rispetto a quelli di cui i compratori dovevano dotarsi. Questo eccesso dell’offerta ha determinato da una parte il crollo dei prezzi dei certificati, che hanno toccato il minimo storico di 58 euro/MWh nell’agosto del 2008, e dall’altra la formazione di una grossa quota di certificati non venduti, mettendo in serio rischio la sopravvivenza delle iniziative già avviate e di quelle in fase di progettazione.

L’eccesso di offerta dei titoli trovava la sua causa principale proprio nel decreto Bersani e specificamente nella lista dei settori esentati dall’obbligo di acquisto dei CV da questo prevista.

In particolare la lista include le seguenti esenzioni, accanto alla franchigia di 100 GWh:

le produzioni e importazioni di energia rinnovabile;

le produzioni di energia in cogenerazione;

l’energia prodotta col sistema dei pompaggi;

le produzioni di energia da carbone di origine nazionale;

gli autoconsumi di centrale.

Tali esenzioni, se da una parte servivano ad alleggerire l’onere per i soggetti obbligati, dall’altra hanno ridotto la base su cui veniva calcolata la quantità di CV da distribuire. Si stima infatti che nel 2008 la base sia stata ridotta di circa la metà, portando l’energia soggetta all’obbligo da 360 TWh a circa 185TWh. Su questa scia, anche nel 2009 il quantitativo di certificati acquistati è stato pari a 10 milioni, mentre in assenza di esenzioni il quantitativo sarebbe stato esattamente il doppio. Il meccanismo ha retto fintantoché lo sviluppo della produzione rinnovabile è rimasto limitato, perché le esenzioni non avevano alcuna influenza sull’andamento dei prezzi dei certificati. Ma quando il numero dei soggetti aventi diritto ai certificati ha cominciato ad aumentare, l’erosione della domanda ha comportato un inevitabile eccesso dell’offerta.

Al fine di evitare l’eccessiva perdita di valore dei CV sono state introdotte due disposizioni normative che hanno facilitato il ritiro dei certificati rilasciati. La prima rientra nella Finanziaria del 2008 e prevede che, su richiesta da parte dei produttori, il Gse debba ritirare i CV in scadenza nell’anno a un prezzo pari al prezzo medio registrato durante l’anno precedente, e relativo a tutte le contrattazioni economiche, sia quelle bilaterali che quelle effettuate sulla borsa del Gme, indipendentemente dall’anno in cui essi si riferiscono.

La seconda diposizione è stata introdotta dal Dm 18 dicembre 2008 (art. 15) e prevede che nel triennio 2009-2011, sempre su richiesta dei detentori, il Gse ritiri i CV rilasciati per le produzioni fino al 2010. Il prezzo stabilito per il ritiro di questi certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta da parte del detentore del CV. Per fare un esempio pratico, nel 2010 il prezzo del ritiro dei CV da parte del Gse è pari a 88,91 euro/MWh al netto di Iva, corrispondente al prezzo medio delle contrattazioni sia bilaterali che multilaterali registrate dal Gse nel triennio precedente, ossia il periodo 2007-2009.

Per di più, per ovviare al problema di eccesso di offerta dei CV rispetto alla domanda, il Legislatore italiano nel luglio del 2009 ha introdotto una modifica della normativa attraverso la Legge 99/09, prevedendo un trasferimento dell’obbligo di acquisto dei certificati: dal 2011, i soggetti obbligati non saranno più i produttori e gli importatori di energia, ma i titolari di uno o più contratti di dispacciamento in prelievo con la società Terna S.p.a.

Di conseguenza, la base d’obbligo su cui verrà quantificato il numero di certificati da acquistare passerebbe dagli attuali 185TWh a circa 360TWh (si è ancora in attesa del decreto di attuazione previsto per febbraio 2010). Per i produttori di energia pulita, questo significa innanzitutto un prezzo più stabile dei certificati e un riequilibrio della domanda e dell’offerta di Certificati Verdi sul mercato nazionale.

Tuttavia, con il Dl n. 72 del maggio del 2010 il Legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia, abrogando il meccanismo previsto dalla legge 99/09, e appesantendo di conseguenza la situazione dei produttori di energia rinnovabile che si ritroveranno ancora una volta ad affrontare il problema di un eccesso di offerta. Questo labirinto di leggi e di rinvii offre un chiaro esempio di come lo scenario che governa la produzione delle energie rinnovabili in Italia sia caratterizzato ancora da un’enorme instabilità normativa, che non aiuta ovviamente né le decisioni degli operatori del settore, preoccupati dell’incertezza sui ricavi, né tantomeno chi voglia effettuare nuovi investimenti, alimentando così la green economy. E purtroppo sembra che anche la manovra finanziaria del 2010, contenuta nel Dl n. 78 del 31 maggio 2010, non vada in senso contrario. Il testo della legge, infatti, prevede la cancellazione del dispositivo introdotto due anni fa per far fronte al problema della continua perdita di valore dei CV, che obbliga il Gse a ritirare dal mercato, secondo prezzi stabiliti, i CV in eccesso rispetto alla domanda, garantendo in questo modo una forma di guadagno certa per i detentori dei certificati.

Questi due interventi, non in vigore al momento in cui si scrive perché ancora in Parlamento in attesa di conversione, rischiano di insabbiare del tutto il meccanismo dei certificati verdi, che, nonostante una serie di caratteristiche negative, resta uno dei migliori meccanismi in un’ottica di sviluppo del settore delle energie rinnovabili e conseguentemente del rispetto degli obblighi assunti a livello europeo.

Tariffa onnicomprensiva

Un secondo meccanismo incentivante, introdotto dalla legge Finanziaria del 2008 e alternativo ai Certificati Verdi, è la cosiddetta Tariffa onnicomprensiva.

Si tratta di un incentivo monetario, differenziato per fonte, che viene concesso per l’energia elettrica immessa in rete. È detta onnicomprensiva in quanto il suo valore economico incorpora sia una quota incentivante che un corrispettivo per la vendita di energia.

La tariffa è nata soprattutto per promuovere lo sviluppo dei piccoli impianti, semplificando di molto le procedure e garantendo un ritorno fisso e prevedibile. Viene concessa per un periodo di 15 anni, e riguarda tutte le fonti rinnovabili, ad eccezione del fotovoltaico, i cui meccanismi incentivanti sono contenuti nel cosiddetto “Conto Energia”. Dopo i quindici anni, l’energia elettrica sarà remunerata, con le medesime modalità ed alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del Dlgs 387/03, ossia in base alle condizioni di mercato. La Tariffa onnicomprensiva può essere aggiornata, ogni tre anni, dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si preoccupa di assicurare la congruità della remunerazione tenendo conto delle incentivazioni delle fonti rinnovabili.

Possono accedere alla Tariffa onnicomprensiva tutti gli impianti a fonti rinnovabili con potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, (non superiore a 0,2 MW per l’eolico), entrati in funzione dopo il 31 dicembre 2007. Condizione necessaria per accedere al meccanismo incentivante è il rilascio da parte del Gse della qualifica di Iafr, ossia di Impianti alimentati a fonti rinnovabili. Diversamente da quanto accade per i Certificati Verdi e come vedremo per il Conto Energia, la Tariffa onnicomprensiva è corrisposta solo per l’elettricità effettivamente immessa nella rete, sottraendo la percentuale destinata ai consumi. Inoltre è prevista una tariffa diversa a seconda delle tecnologie usate, consentendo una buona redditività anche alle soluzioni impiantistiche meno diffuse e che comportano un maggiore investimento. Attualmente le tariffe in vigore sono quelle sintetizzate nella tavola sotto.

Tariffa Omnicomprensiva per fonte

Fonte

Tariffa (eurocent/kWh)

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW

30

Geotermica

20

Moto ondoso o maremotrice

34

Idraulica diversa da quella del punto precedente

22

Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo del previsto regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009

28

Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009

18

Fonte: GSE

Bisogna infine ricordare che, per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008, la Tariffa onnicomprensiva non è cumulabile con nessun’altra forma di contributo o incentivazione sia locale, nazionale o europea. L’unica eccezione riconosciuta riguarda le aziende agricole, zootecniche e agroforestali che utilizzano biogas e oli vegetali così come definiti nella tavola precedente.

Ritiro dedicato

Il Ritiro dedicato è una forma semplificata di vendita di energia elettrica in vigore dall’1 gennaio 2008. Esso rappresenta, per i produttori di energia da Fer, una valida alternativa alla vendita tramite contratti bilaterali o la vendita diretta in borsa.

La differenza tra i due sistemi di vendita è caratterizzata dalla posizione che assume il Gse. Mentre nei sistemi di vendita diretta, il produttore di energia elettrica stipula dei contratti entrando direttamente nel mercato, attraverso il Ritiro dedicato, il Gse assume una posizione di intermediazione tra i due attori. In altre parole, vendere energia in regime di Ritiro dedicato significa demandare al Gse il ritiro, ossia l’acquisto di tutta l’energia prodotta e immessa in rete dall’impianto. Sarà poi cura del Gse corrispondere al produttore un prezzo per quantità di energia prodotta. La stipula della Convenzione, infatti, obbliga il Gse a ritirare tutta l’energia elettrica prodotta per poi rivenderla sul mercato elettrico. Il Ritiro dedicato non è quindi propriamente una forma di incentivo, quanto piuttosto una semplificazione burocratica per la vendita di energia. Per questo motivo esso non si può sommare alla Tariffa Onnicomprensiva, vista come un mix tra incentivo e semplificazione per la vendita, ma è utilizzabile insieme ai Certificati Verdi e al Conto Energia.

Esso viene spesso favorito dai produttori per due semplici motivi:

il Gse diventa l’unico interlocutore per il produttore di energia, il quale evita di doversi confrontare con le imprese responsabili di trasmissione e distribuzione;

la convenzione che il produttore deve stipulare con il Gse per accedere al servizio del Ritiro dedicato sostituisce qualsiasi altro adempimento burocratico, snellendo di fatto tutto il procedimento amministrativo sottostante.

Gli impianti che possono beneficiare del regime in Ritiro dedicato sono (cfr. Gestore dei Servizi Elettrici (2007) Nuovo regime di Ritiro dedicato. Delibera Aeeg 280/07

http://www.gse.it/attivita/Ritiro%20dedicato/Servizi/Documents/20071212_Seminario280_07.pdf o anche

http://www.gse.it/attivita/Ritiro%20dedicato/Servizi/Pagine/default.aspx):

impianti con potenza nominale inferiore a 10 MVA (mega Volt-Ampere) alimentati da fonti rinnovabili, ivi compresa la produzione imputabile alle centrali ibride;

impianti di qualsiasi potenza che producano energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili quali eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica (solo per gli impianti ad acqua fluente);

impianti con potenza apparente nominale uguale o superiore a 10 MVA, alimentati da fonti rinnovabili programmabili, purché nella titolarità di autoproduttore.

In linea generale, i prezzi corrisposti dal Gse sono coincidenti con quelli stabiliti giornalmente dal mercato elettrico, seguendo l’andamento della domanda e dell’offerta. Tuttavia, gli impianti alimentati a fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW hanno diritto a prezzi minimi garantiti, differenziati per scaglioni e aggiornati annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

I prezzi minimi garantiti per l’anno 2010 sono:

fino a 500.000 kWh annui: 101,8 euro/MWh

da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui: 85,8 euro/MWh

da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui: 75,0 euro/MWh.

I prezzi minimi ovviamente dovranno essere sempre vantaggiosi per il produttore rispetto a quelli zonali di mercato. Nel caso in cui, infatti, un prezzo zonale di mercato dovesse risultare vantaggioso per un determinato periodo di tempo rispetto al prezzo minimo garantito, il Gse è obbligato ad effettuare un conguaglio a favore del produttore. Oltre la soglia stabilita dall’Aeeg, l’energia elettrica viene ripagata ai prezzi zonali di mercato.

Il Ritiro dedicato rappresenta, dunque, una forma “indiretta” di vendita dell’energia ed è consigliabile per gli impianti che immettono in rete una quantità di energia generalmente superiore al proprio fabbisogno. Inoltre è da sottolineare la semplicità di gestione di questo meccanismo di vendita rispetto alla vendita dell’energia effettuata in borsa.

Scambio sul posto

Lo Scambio sul posto è un servizio fornito dal Gse ed è in vigore dall’1 gennaio 2009. Esso si definisce come un meccanismo che “consente all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione”. In altre parole, è un meccanismo che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta, ma non immediatamente auto consumata per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.

Nel 2008 il regime si Scambio sul posto ha presentato delle novità. Secondo le ultime modifiche infatti il regime di scambio sul posto può essere applicato ad impianti:

alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW;

alimentati da fonti rinnovabili fino a 200 kW (solo se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007);

di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

Il vecchio meccanismo di scambio sul posto prevedeva un saldo finale tra l’energia prodotta ed immessa in rete e l’energia consumata dal produttore contabilizzato in termini di kW, per cui se il saldo risultava positivo, veniva accreditato all’utente dello scambio sul posto un credito energetico espresso in kW, utilizzabile entro tre anni. Tale meccanismo aveva essenzialmente due svantaggi:

il calcolo in kW non teneva conto delle fasce orarie e quindi dei relativi prezzi, assegnando il medesimo valore economico ad ognuno di essi;

il previsto allargamento ad impianti con una produzione fino a 200 kW comporta una difficoltà maggiore nella computazione corretta dei flussi elettrici mediante il meccanismo e del loro valore economico.

Di conseguenza il nuovo meccanismo ha abbandonato il cosiddetto net metering introducendo il Contributo in conto scambio. Tale contributo funziona sempre come un meccanismo di compensazione calcolato in base all’energia immessa in rete e quella consumata, con la differenza che l’energia non è più misurata in kW, ma ad essa viene attribuito un valore monetario in euro. Inoltre, il Gse diventa l’unico intermediario tra i gestori di rete e gli utenti dello scambio sul posto, occupandosi direttamente dell’erogazione del contributo secondo modalità e tempistiche precise. Le modifiche entrate in vigore dall’1 gennaio del 2009 sono sintetizzabili come si vede nella tavola sottoriportata.

Il meccanismo dello scambio sul posto

Deliberazione

Periodo di validità

Soggetto attuatore

Tipo meccanismo

Delibere Aeeg 28/06 e 224/00

Fino al 31 dicembre 2008

Gestore di rete a cui è connesso l’impianto

Compensazione fisica tra energia immessa e prelevata

Delibera Aeeg 74/08

Dall’1 gennaio 2009

Gestore dei Servizi Elettrici (GSE)

Compensazione su base economica tra energia immessa e prelevata.

Fonte: Gse

Più nello specifico, il Gse riconosce un contributo a favore dell’utente che ripaga in parte gli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Il contributo viene calcolato annualmente tenendo in considerazione diversi parametri:

la quantità di energia elettrica scambiata con la rete, ossia la differenza tra energia immessa e prelevata dalla rete in un determinato periodo;

il controvalore dell’energia immessa in rete;

il valore calcolato in euro dell’onere del prelievo sostenuto dall’operatore dello scambio per l’approvvigionamento dell’energia dalla rete, diviso in onere energia e onere servizi.

Inoltre, secondo le ultime direttive dettate dal Gse nella guida pubblicata a maggio 2010, il contributo erogato da quest’ultimo prevede sia il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore dell’energia immessa in rete, sia il rimborso dell’onere servizi relativo solamente all’energia immessa in rete.

Ovviamente nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa nella rete elettrica dall’utente sia superiore all’energia prelevata dallo stesso, il saldo viene prontamente registrato a credito dell’utente che a questo punto può usare tale credito o per compensare l’onere energia degli anni successivi, o ricevere la liquidazione economica.
Il contributo viene calcolato dal Gse ogni tre mesi e viene corrisposto solo quando l’importo supera i 100 euro. Invece, il conguaglio del contributo in conto scambio viene riconosciuto annualmente e senza nessuna soglia minima.

La procedura per aderire al sistema dello scambio sul posto è facilmente reperibile sul portale informatico del Gse dove si può presentare un’apposita richiesta. Condizione necessaria per poter sottoscrivere la convenzione, e quindi aderire al sistema, è che il punto di prelievo e di immissione devono assolutamente coincidere, ad eccezione di due casi, vale a dire nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia un Comune o il Ministero della Difesa, per ragioni facilmente intuibili.

Infine, è importante ricordare che lo scambio sul posto è un meccanismo non compatibile con il Ritiro dedicato, che rappresenta l’alternativa per gli impianti con potenza maggiore, e con la Tariffa onnicomprensiva che, come abbiamo visto, si configura come una tariffa privilegiata per la vendita dell’energia prodotta.

Esso però risulta essere compatibile con i Certificati Verdi e con il Conto Energia per il fotovoltaico, e anzi rappresenta un’ulteriore fonte di guadagni per i produttori di energia da fonte rinnovabile, in quanto meccanismi totalmente separati.

Conto energia (fotovoltaico)

In Italia per promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia, il 19 settembre 2005 è entrata in vigore la possibilità di usufruire di tariffe incentivanti per la costruzione di impianti fotovoltaici mediante un meccanismo detto “Conto Energia”. È necessario precisare che le tariffe incentivanti da questo previste si possono applicare solo agli impianti fotovoltaici. Di contro, quest’ultimi non possono accedere ad altre incentivazioni tramite Certificati Verdi o Tariffa omnicomprensiva.

Il sistema “Conto Energia” prevede che l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico possa essere rivenduta direttamente al gestore Gse ad una tariffa incentivante. In altre parole, il Conto Energia consiste nell’incentivare direttamente la produzione elettrica e non l’investimento iniziale. Secondo questo meccanismo, il proprietario dell’impianto fotovoltaico, in cambio dell’energia venduta, percepisce somme per i primi 20 anni di vita dell’impianto. Il primo conto energia è entrato in vigore in seguito all’emanazione del Dm 28 luglio del 2005 ma è stato in seguito modificato dal Dm del 19 febbraio 2007, recante “Criteri per l’incentivazione dell’energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”.

Con quest’ultimo decreto, il Ministero dello Sviluppo, pur mantenendo il meccanismo sopra descritto, ha stabilito i nuovi criteri per l’incentivazione della produzione elettrica. Il nuovo Conto Energia presenta diverse novità rispetto alla prima versione, e in particolare una notevole semplificazione dell’iter burocratico che appesantiva la vecchia normativa e un miglioramento della struttura delle incentivazioni. Il nuovo Conto Energia ha permesso la diffusione di piccoli e grandi impianti fotovoltaici sul nostro territorio, e l’Italia ha potuto raggiungere nel 2009 i primi posti in Europa nella produzione da questa fonte.

Il nuovo Conto Energia sarà in vigore solo fino alla fine del 2010 ma si sta già lavorando ad una sua terza edizione che prevede sostanziali modifiche, applicabile agli impianti che verranno avviati a partire dall’1 gennaio 2011. Al momento in cui si scrive questa nuova versione è ancora in discussione nella Conferenza Stato-Regioni: è chiaro peraltro che la terza versione del Conto Energia prevederà una riduzione, ma non la scomparsa, dell’abbondante incentivazione prevista dalla seconda versione.

Conclusioni
In conclusione è importante ripetere che oltre alle condizioni economiche, ai fini del successo delle incentivazioni nel campo delle rinnovabili, ed in particolare del fotovoltaico, bisogna considerare anche altre condizioni legate al sistema giuridico, alla stabilità delle disposizioni normative e alla semplicità dell’iter burocratico, ancora troppo lento e farraginoso nel nostro paese. È infatti importante garantire un ambiente stabile e sicuro se si vuole che meccanismi come il “Conto Energia” possano rendere il fotovoltaico non solo un onere ma una vera e propria attività imprenditoriale caratterizzata da un’alta redditività.

Lo stesso vale anche per la produzione da altre fonti rinnovabili. Comunque, pur nell’incertezza delle basi normative e nella fluttuazione dell’impegno dei vari governi su questa materia, negli ultimi anni si è sviluppata una finanza delle energie rinnovabili che ha permesso una crescita notevole della nostra green economy.