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Bonus energia, Ape sufficiente

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Le risposte dell’Enea in materia di detrazioni fiscali del 55 e 65% sulle riqualificazioni

Non è previsto l’invio di documentazione preventiva

Fonte: Italia Oggi

Autore: di Cinzia De Stefanis

Per usufruire delle detrazioni fiscali del 55-65% per gli interventi di riqualificazione energetica di un immobile non è obbligatorio inviare alcuna documentazione preventiva all’Enea. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori tramite l’applicativo http://finanziaria2014.Enea.it (cliccando sull’icona della cassetta postale) debba essere trasmessa all’Enea, per via telematica, la documentazione costituita dall’Ape (allegato «a»), dalla scheda descrittiva degli interventi realizzati (allegato «e») o in alcuni casi, una documentazione semplificata, costituita dal solo allegato «e» (nel caso di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore) o dal solo allegato «f» (nei caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari). La risoluzione 244/E del 2007 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l’invio della documentazione parte dal giorno del «collaudo» finale dei lavori. Tale collaudo può essere esplicitato anche dalla ditta che ha eseguito i lavori.
Questa è la risposta fornita con le nuove faq 1, 2 e 12 (aggiornate alla fine di giugno scorso) dell’Enea in materia di documentazione da inviare per il riconoscimento delle detrazioni fiscali.
I tecnici ricordano che non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Di conseguenza, è consigliabile che l’utente stampi questi documenti e li conservi in caso di futuri possibili controlli. L’allegato «a» deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all’impianto per accedere alle detrazioni.
Effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da Enea una ricevuta informatica con il codice personale identificativo, valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio.
Nella risposta fornita dall’Enea con la faq n. 6 sostiene che i soggetti ammissibili alla detrazione (del 55% o 65%) sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Nel caso di immobili residenziali, ai soggetti sopraelencati possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Sono esistenti gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con tributi pagati, se dovuti.
Attestato di prestazione energetica. Dal 4 agosto 2013 per accedere agli incentivi fiscali (55% e 65%) finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti occorre redigere l’Ape. L’Ape deve essere conservata dall’utente e, in quanto misura obbligatoria per l’accesso alle detrazioni, le spese tecniche per la sua compilazione sono anch’esse detraibili. Per ciò che attiene alla metodologia di calcolo da seguire, come riporta la circolare del Mise del 7 agosto 2013, «fino all’emanazione dei decreti previsti dall’art.4 del dl n. 63/2013, si adempie alle prescrizioni di legge redigendo l’Ape secondo le modalità di calcolo di cui al dpr 2 aprile 2009 n. 59, fatto salvo nelle regioni che hanno provveduto a emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/Ce. Questa è la risposta fornita dall’Enea con la nuova faq n. 39 della fine giugno scorso in materia di attestato di prestazione energetica. I tecnici Enea ricordano che con il dl 4 giugno 2013, n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013, n. 90 (che recepisce la direttiva 2010/31/Ue del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia), l’Ace è stato soppresso e sostituito dall’Ape. Pertanto, dal 4 agosto 2013, entrata in vigore della legge n. 90, nei casi ove esso è previsto (e cioè nel caso di interventi ai sensi della Finanziaria 2007, commi 344 e 345, quest’ultimo limitatamente alla coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari), per accedere a questi incentivi, occorre ora redigere l’Ape. Ai soli fini dell’accesso alle detrazioni in oggetto, nei casi ove esso è previsto, si continua a utilizzare lo stesso modulo dell’Ace, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell’Ape non deve essere coinvolto nei lavori (per ulteriori informazioni sui requisiti dei certificatori, si rimanda al dpr n. 75/2013).
Detrazione Irpef 50% per la diagnosi energetica. Si applica la detrazione del 50% (ristrutturazione edilizia) anche per le opere finalizzate al risparmio energetico di un immobile, la cui realizzazione avviene in assenza di interventi edilizi propriamente detti. Anche la sola diagnosi energetica può essere detratta, purché porti a dei risparmi energetici misurabili. La diagnosi energetica non deve essere solamente un’analisi dello stato di fatto, ma deve contenere in primis risposte immediatamente applicabili con calcolo del risparmio energetico conseguito agli interventi proposti e attuati, nonché del raggiungimento degli standard di legge per le parti oggetto di diagnosi e intervento. Ovviamente si tratta di interventi che in prima fase conseguono risparmi correggendo errori nell’uso della stessa abitazione per farli rientrare nei standard di legge. Per esempio, una riduzione della temperatura interna e delle ore di accensione dell’impianto di riscaldamento, se superiore ai limiti di legge, potrebbero essere corretti attraverso una diagnosi energetica per riportarli nei parametri degli «standard di legge» con chiari ed evidenti risparmi (documentati). Inoltre, per ridurre il consumo energetico potrebbero essere attuati anche interventi legati a impianti elettrici, acqua calda sanitaria ecc. Alcuni potrebbero essere immediatamente eseguiti dallo stesso proprietario o con l’assistenza del professionista energetico, mentre altri da ditte specializzate. Questa è la risposta fornita dell’Agenzia delle entrate (Centro di assistenza multicanale di Salerno) al quesito posto dall’istituto Casacerta in merito all’applicazione della detrazione del 50% per la sola diagnosi energetica di un immobile.