Il provvedimento (vedi Riferimenti), che si muove nell’ottica della semplificazione procedurale, tiene conto di un concetto “esteso” di geotermia (non solo pozzi profondi ad alta temperatura, ma anche impianti con scambio col sottosuolo mediante sonde geotermich e pompe di calore) e prova a mettere dei punti fermi nella complessa stratificazione di norme e competenze che regolano la materia.
Le risorse geotermiche, sulla base della normativa nazionale, sono classificate in tre categorie a seconda della potenzialità termica:
• piccole utilizzazioni locali di calore geotermico;
• risorse di interesse locale;
• risorse di interesse nazionale.
Tra le piccoli utilizzazioni locali rientrano – secondo quanto previsto dal Dlgs 22/2010 – “le sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici”.
Nel riassumere i diversi iter procedurali, la Regione ricorda che gli impianti con sonde geotermiche sono esclusi dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale e inoltre, “al fine di omogeneizzare le procedure autorizzative riguardanti le sonde geotermiche la Regione si riserva la facoltà di emanare specifico regolamento …”.
Riferimenti