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Robin Hood tax estesa, aliquota dal 6,5 al 10,5%

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Robin Hood Tax estesa anche alle rinnovabili nella manovra di ferragosto

Fonte: Il Sole24ore

Autore: Luca De Stefani

La manovra ha aumentato dal 6,5% al 10,5%, per il trien­nio 2011-2013, l’addizionale Ires per le imprese che opera­no nel settore energetico, la cosiddetta Robin Hood Tax. Inoltre sono stati ampliati, a re­gime, i settori colpiti dal prelie­vo, aggiungendo alla produ­zione e alla commercializza­zione dell’ energia elettrica, an­che la sua trasmissione, il di­spacciamento e la distribuzio­ne, oltre che il trasporto e la di­stribuzione del gas naturale.
L’incremento dell’aliquota
L’incremento di 4 punti per­centuale dell’addizionale Ires che colpisce il settore petrolifero, del gas e dell’energia elet­trica, previsto dall’articolo 7 della manovra, si aggiunge a quello introdotto a regime dal 2010 che ha portato dal 5,5% al 6,5% (articolo 56, comma 3, leg­ge 99/2009) l’addizionale, introdotta dal 2008 («periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007») dall’articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
Settori interessati
Fin dalla sua introduzione nel 2008, la Robin Hood Tax ha in­teressato le imprese che ope­rano nei settori della «ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi» e della «raf­finazione petrolio, produzio­ne o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e resi­duati, gas di petrolio liquefat­to e gas naturale». La norma prevedeva che fossero sogget­te anche le imprese che opera­vano nella «produzione o commercializzazione di ener­gia elettrica». La manovra, ap­provata venerdì scorso, ha so­stituito quest’ultima defini­zione, facendovi rientrare, dal 2011, chi opera nel settore della «produzione, trasmis­sione e dispacciamento, di­stribuzione o commercializ­zazione dell’energia elettri­ca» o del «trasporto o distri­buzione del gas naturale».
Esonero per le pmi
Fino al 2010, erano comunque escluse dal pagamento dell’ad­dizionale Ires le imprese che, pur operando nei suddetti set­tori, avevano «conseguito nel periodo di imposta preceden­te un volume di ricavi» pari o inferiore a 25 milioni di euro. La manovra ha stabilito che dal 2011 saranno soggette all’ addizionale Ires le imprese che conseguono «nel periodo di imposta precedente un vo­lume di ricavi superiore a lO milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro». I due limiti devono essere superati entrambi per essere colpiti dal prelievo, quindi, da un lato è stato ridot­to quello del "fatturato", con il conseguente potenziale aumento delle imprese interessa­te all’imposta, mentre dall’al­tro è stata introdotta la nuova condizione. che esonera i sog­getti con reddito imponibile inferiore a 1 milione.
Entrata in vigore
L’aumento dei settori colpiti dall’addizionale Ires e i nuovi limiti dimensionali sono appli­cabili «dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010», cioè re­troattivamente ed in deroga da quanto previsto allo Statu­to del contribuente (articolo 3 della legge 212/2000). Queste modifiche, oltre che l’incremento dell’aliquota, «non rile­vano ai fini della determina­zione dell’acconto di imposta dovuto» per il 2011 («periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010»).
Aumento dei prezzi vietato
Come previsto in sede di in­troduzione dell’addizionale (articolo 81, comma 18, DI 112/2008), gli operatori eco­nomici interessati alle novità della manovra correttiva non potranno «traslare l’one­re della maggiorazione d’im­posta sui prezzi al consu­mo». Le maggiori entrate previste dalle novità introdotte non dovrebbero essere infe­riori a 1.800 milioni di euro per l’anno 2012 e 900 milioni per gli anni 2013 e 2014.