La manovra ha aumentato dal 6,5% al 10,5%, per il triennio 2011-2013, l’addizionale Ires per le imprese che operano nel settore energetico, la cosiddetta Robin Hood Tax. Inoltre sono stati ampliati, a regime, i settori colpiti dal prelievo, aggiungendo alla produzione e alla commercializzazione dell’ energia elettrica, anche la sua trasmissione, il dispacciamento e la distribuzione, oltre che il trasporto e la distribuzione del gas naturale.
L’incremento dell’aliquota
L’incremento di 4 punti percentuale dell’addizionale Ires che colpisce il settore petrolifero, del gas e dell’energia elettrica, previsto dall’articolo 7 della manovra, si aggiunge a quello introdotto a regime dal 2010 che ha portato dal 5,5% al 6,5% (articolo 56, comma 3, legge 99/2009) l’addizionale, introdotta dal 2008 («periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007») dall’articolo 81, commi da 16 a 18, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.
Settori interessati
Fin dalla sua introduzione nel 2008, la Robin Hood Tax ha interessato le imprese che operano nei settori della «ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi» e della «raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale». La norma prevedeva che fossero soggette anche le imprese che operavano nella «produzione o commercializzazione di energia elettrica». La manovra, approvata venerdì scorso, ha sostituito quest’ultima definizione, facendovi rientrare, dal 2011, chi opera nel settore della «produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica» o del «trasporto o distribuzione del gas naturale».
Esonero per le pmi
Fino al 2010, erano comunque escluse dal pagamento dell’addizionale Ires le imprese che, pur operando nei suddetti settori, avevano «conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi» pari o inferiore a 25 milioni di euro. La manovra ha stabilito che dal 2011 saranno soggette all’ addizionale Ires le imprese che conseguono «nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a lO milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 1 milione di euro». I due limiti devono essere superati entrambi per essere colpiti dal prelievo, quindi, da un lato è stato ridotto quello del "fatturato", con il conseguente potenziale aumento delle imprese interessate all’imposta, mentre dall’altro è stata introdotta la nuova condizione. che esonera i soggetti con reddito imponibile inferiore a 1 milione.
Entrata in vigore
L’aumento dei settori colpiti dall’addizionale Ires e i nuovi limiti dimensionali sono applicabili «dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010», cioè retroattivamente ed in deroga da quanto previsto allo Statuto del contribuente (articolo 3 della legge 212/2000). Queste modifiche, oltre che l’incremento dell’aliquota, «non rilevano ai fini della determinazione dell’acconto di imposta dovuto» per il 2011 («periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010»).
Aumento dei prezzi vietato
Come previsto in sede di introduzione dell’addizionale (articolo 81, comma 18, DI 112/2008), gli operatori economici interessati alle novità della manovra correttiva non potranno «traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo». Le maggiori entrate previste dalle novità introdotte non dovrebbero essere inferiori a 1.800 milioni di euro per l’anno 2012 e 900 milioni per gli anni 2013 e 2014.