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Rinnovabili termiche ed efficienza energetica: i nuovi incentivi

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E’ stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico per gli incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

Fonte: Rinnovabili & Territorio

Autore: Redazione

Il nuovo anno ha portato alcune novità per quanto riguarda le energie rinnovabili: il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto per gli “incentivi alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” e l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha emanato un nuovo regolamento per quanto riguarda lo scambio sul posto, di cui si parla in un altro articolo.

Il decreto sulle rinnovabili termiche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 era stato previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, per incentivare interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Il meccanismo d’incentivazione approvato, nei fatti, è rivolto a quei soggetti che erano stati esclusi dalle detrazioni fiscali del 55% e 50% poiché non soggetti a IRPEF o IRAP: in particolare le amministrazioni pubbliche, e tutti gli altri soggetti che, avendo redditi limitati, non potevano beneficiare a pieno delle detrazioni.

L’incentivazione – sulla base di un impegno di spesa annuo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 200 destinati alle pubbliche amministrazioni e 700 agli altri beneficiari – è prevista per gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto stesso, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica.

Il contributo sarà corrisposto dal GSE in rate annuali uguali per 2 o 5 anni, sulla base del tipo di intervento oggetto dell’incentivazione e sarà mediamente equivalente a circa il 40% delle spese sostenute.

L’accesso agli incentivi per le rinnovabili termiche sarà consentito sia ai soggetti pubblici sia ai privati, mentre gli incentivi per l’efficienza energetica sono riservati ai soli soggetti pubblici. La prima tipologia di incentivi comprende la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, che utilizzano aria o energia geotermica o idrotermica; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa; l’installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Le aziende agricole potranno accedere anche agli incentivi per l’installazione – oltre che per la sostituzione- d’impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse.

Solo per i soggetti pubblici sono incentivabili gli interventi di efficientamento energetico quali l’isolamento termico di superfici opache che delimitano il volume climatizzato; la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano il volume climatizzato; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale che utilizzano generatori di calore a condensazione; l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili.

Per accedere agli incentivi, il soggetto, possibile beneficiario, deve presentare la domanda al GSE, entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori, seguendo lo schema tipo disponibile sul portale (www.gse.it).

I beneficiari degli incentivi possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una ESCO.

Il soggetto che fa richiesta dell’incentivo è tenuto a corrispondere un corrispettivo pari all’1% del valore del contributo totale previsto come incentivo per l’intervento, che sarà , trattenuto come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto, con un massimale pari a 150 €.

Questo contributo è previsto per la copertura delle attività svolte dal GSE e dall’ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti responsabili nonché ai controlli sugli interventi e in generale a tutte le attività gestionali, amministrative, di verifica e controllo finalizzate all’erogazione degli incentivi.

L’incentivo non è cumulabile con altri contributi statali ad eccezione dei fondi di garanzia, di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici a uso pubblico, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Per tutti gli interventi ammessi all’incentivo, il decreto stabilisce specifici valori prestazionali minimi: in particolare, l’incentivo sarà commisurato all’energia rinnovabile prodotta e al risparmio energetico conseguito e sarà differenziato per taglie e zone climatiche, tale da coprire una percentuale della spesa sostenuta per l’intervento.