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Rinnovabili, Commissione Ue: in Italia non c’è abbastanza concorrenza

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Con decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi, l’Ue esonera la macro zona Nord e macro zona Sud italiana dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Fonte: greenreport.it

Autore: Eleonora Santucci

Alla luce dei fattori esaminati la Commissione europea considera soddisfatta la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in entrambe le macrozone. E, poiché considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, decide che non si applica la direttiva 2004/17/CE all’aggiudicazione di appalti diretti a consentire la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali, né all’organizzazione di gare per l’esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.
Tuttavia, la Commissione considera non soddisfatta la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza stabilita per quanto riguarda la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti rinnovabili sull’intero territorio italiano. Quindi, dato che la decisione precedente del 2010 (la numero 403) ha esonerato i contratti diretti a consentire la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord senza distinguere tra fonti convenzionali e fonti rinnovabili, la decisione del 2011 viene modificata allo scopo di limitare la deroga alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali. Al fine di consentire agli operatori di adattarsi al nuovo perimetro di applicazione dell’esenzione – che non comprende più le fonti rinnovabili di energia elettrica – viene previsto un periodo transitorio.
La presente decisione è basata sulla situazione giuridica e di fatto esistente tra marzo e settembre 2012, quale risulta dalle informazioni trasmesse da EniPower (è la stessa che ha presentato la domanda di esonero) e dalle autorità italiane. Essa potrà essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica e di fatto comportino il venir meno delle condizioni di applicabilità.
La direttiva del 2004 (nello specifico l’articolo 30) dispone che gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui tale attività è esercitata, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione Ue in materia che liberalizzano un determinato settore o parti di esso (l’Italia ha attuato e applicato non solo la direttiva 96/92/CE ma anche la direttiva 2003/54/CE e la direttiva 2009/72/CE. Di conseguenza, e in conformità all’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile sull’intero territorio italiano).
Ma, se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato, si deve dimostrare che l’accesso al
mercato in questione è libero di fatto e di diritto.
L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé è necessariamente decisivo. Per quanto riguarda i mercati delle due macro zone italiane, un parametro da prendere in considerazione è la quota complessiva di mercato degli operatori principali su un determinato mercato. Un altro criterio è il grado di concentrazione dei mercati interessati. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori, quali il funzionamento del mercato di bilanciamento, la concorrenza in termini di prezzi e il grado di cambio di fornitore («Switching») da parte dei clienti.
Per quanto riguarda l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in Italia questa beneficia della connessione prioritaria alla rete e ha priorità rispetto all’energia elettrica convenzionale nell’immissione in rete, pertanto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è virtualmente indipendente dalla domanda.
In termini di remunerazione, sono attualmente in vigore diversi meccanismi di incentivazione applicabili all’energia elettrica rinnovabile. Tali meccanismi dipendono dal tipo specifico della fonte rinnovabile, dalla capacità di produzione e dall’anno in cui l’impianto è entrato in funzione.
Dell’energia elettrica totale prodotta in Italia, il 12,6 % è acquistato dal Gse a un prezzo stabilito per legge. Il Gse si occupa della vendita di questa quota di energia elettrica in un secondo momento, sul Mercato del giorno prima. Pertanto in questo caso anche la produzione e l’immissione in rete sono totalmente indipendenti dai prezzi in quanto gli operatori hanno diritto a un corrispettivo stabilito per legge.
L’energia elettrica da fonti rinnovabili soggetta ai meccanismi di incentivazione Certificati Verdi  e Conto Energia è venduta dai produttori sul mercato all’ingrosso, ricevendo tuttavia un incentivo oltre al prezzo al quale hanno venduto l’energia elettrica sul mercato. Tale incentivo, che in alcuni casi può essere piuttosto elevato, offre un vantaggio concorrenziale rispetto ai produttori di energia elettrica convenzionale.
Dunque la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Italia rientrano in un sistema regolamentato. Non si può quindi concludere che l’attività dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili sia esposta alla concorrenza.