Il Regolamento specifica quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e persegue l’obiettivo della semplificazione, che costituisce una delle priorità del “Piano per una Lombardia Sostenibile”.
Il nuovo Regolamento muove in stretta coerenza con gli orientamenti generali del Decreto Legislativo n. 22 dell’11 febbraio 2010 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2010. (allegato in fondo alla pagina).
Il Decreto Legislativo 22/2010 infatti, all’articolo 10, comma 5, attribuisce alle Regioni competenza ad emanare una apposita disciplina con previsione di procedure semplificate per l’installazione delle sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza prelievo e reimmissione nel sottosuolo di acque o fluidi geotermici.
La Lombardia, grazie al Regolamento Regionale 7/2010, rende davvero semplice e poco “burocratico” l’installazione delle sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua sotterranea (meglio definite come “sistemi a circuito chiuso”). Gli impianti vengono distinti in funzione delle profondità che raggiungono e in funzione della loro dimensione.
Per l’installazione di sonde geotermiche che raggiungono una profondità non superiore a 150 metri dal piano campagna e di sonde geotermiche orizzontali, è obbligatoria la sola registrazione dell’impianto al Registro Regionale Sonde Geotermiche
Per l’installazione di sonde geotermiche che superano la profondità di 150 metri dal piano campagna, è invece necessario ottenere preventivamente l’autorizzazione da parte della Provincia competente per il territorio. Anche in questo caso la registrazione dell’impianto al RSG è obbligatoria e deve avvenire, a cura del proprietario, prima della data di apertura del cantiere di perforazione.
Il Regolamento distingue poi le procedure per “piccoli” e “grandi” impianti.
- I “piccoli impianti”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile uguale o inferiore a 50 kW;
- I “grandi impianti”, sono impianti geotermici che hanno una potenza termica e/o frigorifera utile superiore a 50 kW.
Per i “grandi impianti”, sempre utilizzando il Registro Sonde Geotermiche, sarà necessario fornire le informazioni che vengono ottenute attraverso il Ground Response Test, ossia una prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà termofisiche di scambio del sottosuolo e di conseguenza di procedere al corretto dimensionamento del campo geotermico.
Per i grandi impianti, nello specifico, è altresì prevista l’esistenza di un adeguato sistema di monitoraggio.
Il Regolamento è corredato da un Allegato tecnico di dettaglio che stabilisce i criteri per la progettazione e la realizzazione degli impianti, fornendo specifiche in relazione ai materiali da utilizzare, alle modalità di perforazione, alla posa delle sonde, alle operazioni di verifica funzionale, al monitoraggio ambientale, agli organi di sicurezza e di controllo, nonché agli aspetti prestazionali degli impianti.
Con decreto dirigenziale saranno indicate le modalità per la gestione e la tenuta del Registro Regionale Sonde Geotermiche (RSG) nonché i modelli di domanda per la richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Regionale 7/2010.