Una detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica degli edifici
Tra le misure più attese del cosiddetto DL Rilancio, pubblicato in Gazzetta ufficiale prima di intraprendere il percorso parlamentare di conversione in legge, spicca il superbonus al 110%: una detrazione delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) e la riduzione del rischio sismico (sismabonus), da realizzarsi potenzialmente a costo zero per i cittadini che ne beneficiano.
Un bonus cui possono accedere anche le spese per le pompe di calore geotermiche.
Come spiegano da AzzeroCO2 – la Esco (Energy Service Company) fondata da Legambiente e Kyoto Club – il superbonus al 110% riguarda le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi relativi all’isolamento termico degli edifici o alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, nei condomini e negli edifici unifamiliari.
Tra questi spicca la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione in classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o con impianti di micro cogenerazione.
Per poter accedere al Superbonus, gli interventi devono rispettare alcuni requisiti minimi e assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Tutti gli altri interventi che attualmente rientrano nell’Ecobonus (ad esempio gli infissi, le schermature solari, il solare termico, ecc.) potranno godere della nuova aliquota del 110% – nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente – a condizione che vengano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi previsti per l’accesso al superbonus, tra i quali rientra appunto l’installazione di pompe di calore geotermiche di cui sopra.
Per chi, nel 2020 e nel 2021, sosterrà gli interventi previsti dal superbonus, i benefici fiscali derivanti dall’incentivo potranno essere recuperati in 5 rate di pari importo a differenza dell’ecobonus (che prevedeva 10 rate annuali), oppure potranno essere ceduti: a) per uno sconto di pari importo della detrazione su quanto dovuto al fornitore che ha realizzato gli interventi, il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta o eventualmente cedendo tale credito ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari; b) per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta, che potrà essere ceduto ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.
In questo modo, l’intervento di riqualificazione energetica diventa potenzialmente a costo zero per il cittadino che decide di investire.
Conseguendo al contempo, come nel caso delle pompe di calore geotermiche, ulteriori benefici dal punto di vista sia economico sia ambientale.
Come evidenziato recentemente dall’Unione Geotermica Italiana, infatti, i vantaggi legati all’impiego della geotermia nel settore termico sono molteplici: «Efficienza energetica (la più alta efficienza tra i sistemi di teleriscaldamento e pompe di calore); benefici ambientali (riduzione del consumo di energia fossile, nessuna emissione climalterante e inquinamento termico in atmosfera); comfort; sicurezza (della fonte e delle tecnologie)».