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Per i bonus al solare scatta l’iscrizione al registro impianti

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Il limite di costo massimo delle incentivazioni agli impianti fotovoltaici introdotto dal Dlgs 28/2011 e definito dal Dm 5 maggio 2011 ha portato all’introduzione di un meccanismo ibrido di ammissione al conto energia.

Fonte: Sole24ore

Autore: Matteo Falcione Mileto Giuliani

Il limite di costo massimo delle incentivazioni agli impianti fotovoltaici introdotto dal Dlgs 28/2011 e definito dal Dm 5 maggio 2011 ha portato all’introduzione di un meccanismo ibrido di ammissione al conto energia. Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1° settembre 2011, infatti, l’accesso agli incentivi è subordinato alla preventiva iscrizione in un registro tenuto dal Gse, anche se il quantum dell’incentivo unitario effettivamente spettante a un impianto rimane correlato al successivo momento dell’entrata in esercizio. Le pressioni per una definizione rapida del Dm 5 maggio 2011 e la complessità del meccanismo di controllo dei costi hanno però reso particolarmente complessa la redazione delle nuove regole e la loro applicazione.
Alcune lacune normative riscontrate nel testo del Dm 5 maggio 2011 hanno spinto il Gse a includere norme integrative del Dm nelle delle regole tecniche per l’iscrizione al registro, che hanno un portato innovativo su questioni anche rilevanti (di cui sono esempio i punti da 1 a 3 nella s).
Il Gse ha già comunicato che entro giugno emanerà una seconda edizione delle regole tecniche contenenti risposte ai punti aperti. La riedizione delle regole tecniche, però, rischia di cadere troppo a ridosso della scadenza per le domande al registro e troppo tardi per permettere di prendere decisioni di investimento relative a impianti che si dovrebbero connettere entro il 31 agosto (ossia la data ultima per evitare l’assoggettamento agli stringenti limiti di costo degli incentivi).
La prima esperienza di operatori, associazioni di categoria, investitori e istituti finanziari ha enucleato una serie di problemi operativi, che sono riportati nel grafico a destra. Per ognuno di essi è prospettata una possibile soluzione, basata sul combinato portato normativo del Dm 5 maggio 2011 e delle regole tecniche e su una interpretazione sistematica degli stessi, anche nell’ottica di fornire una strategia di condotta prudenziale agli operatori.
Sarà tuttavia il Gse ad avere la parola finale in merito ai punti aperti, salvo contenziosi. E il tema dei contenziosi è molto attuale, perché il titolare degli impianti che il Gse escluderà dal registro potrà impugnare al Tar l’esclusione. Al momento, non è difficile prevedere che i ricorrenti avranno gioco facile a vincere i ricorsi se il Gse fallirà nel motivare adeguatamente l’esclusione: la motivazione, infatti, è necessaria, perché il requisito motivazionale è escluso solo per gli atti amministrativi generali, mentre il registro è un atto amministrativo plurimo, ossia un fascio di atti amministrativi individuali (ammissione o esclusione per ciascuna domanda individualmente considerata). Per ogni esclusione, quindi, dovrà esserci una motivazione ben strutturata, ma riesce oggettivamente difficile pensare a un portato motivazionale solido se ancora oggi – a ridosso della scadenza del 30 giugno – non vi è chiarezza sulle regole tecniche per l’ammissione al registro.
Inoltre, bisogna rilevare che un aggiornamento delle regole tecniche del Gse durante il periodo di presentazione delle domande di iscrizione (dal 20 maggio al 30 giugno) potrebbe generare di per se stesso ulteriore contenzioso, perché potrebbe apparire come una ammissione della poca chiarezza delle regole a "gara aperta". Basta ricordare che l’ultimo criterio previsto per la redazione della graduatoria del registro è quello per cui, a parità di stato di avanzamento del progetto (nell’ordine: in esercizio, costruito e autorizzato) e di potenza, entra nel registro l’impianto che prima ha completato l’istanza. Si potrebbe facilmente immaginare che l’impianto escluso in base alla regola del first-come-first-served potrà contestare l’esclusione argomentando che non aveva perfezionato la sua domanda in attesa che il Gse facesse chiarezza.
Le indicazioni operative
Il caso aperto
01| Se un grande impianto non riesce a entrare nel registro dei grandi impianti per il 2011 ed entra in esercizio fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2011, che tariffa riceve?
02| Per evitare di ricevere la tariffa del primo semestre 2013 è sufficiente che l’impianto descritto al punto precedente rientri nel registro del primo o del secondo semestre 2012?
03| Un impianto entrato in esercizio fra il 1° settembre 2011 e il 31 dicembre 2012, ma iscritto a un registro di un periodo successivo a quello dell’entrata in esercizio, che tariffa riceve?
04| Se un impianto entra in esercizio per sezioni, e le ultime sezioni non sono costruite entro 7/9 mesi dall’iscrizione nel registro, la penale del 20% sulle tariffe (articolo 8, comma 4) si applica anche alle sezioni costruite in tempo?
05| Gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (titolo III) e quelli a concentrazione (titolo IV) sono soggetti alla registrazione prevista per i grandi impianti?
06| Il premio abbinato al risparmio energetico (articolo 13) e i premi per specifiche tipologie e applicazioni (articolo 14) si applicano agli impianti integrati con caratteristiche innovative e quelli a concentrazione?
07| In base a quali criteri può essere ricondotto a una produzione di origine comunitaria il costo sostenuto per la realizzazione in un impianto? Come va calcolata la quota del 60% minimo di produzione europea al netto del costo del lavoro?
La possibile soluzione
01| Secondo il Gse, riceverà la tariffa del primo semestre 2013. Questa interpretazione, però, contraddice la lettera degli articoli 6, comma 4, e 12, comma 2, del Dm 5 maggio 2011 che collegano all’entrata in esercizio il quantum della tariffa spettante e la decorrenza della stessa.
02| Se l’impianto rientra in un registro successivo, significa che rientra nei limiti di costo previsti per il periodo transitorio, quindi tale rimedio dovrebbe permettere di evitare lo slittamento al 2013. Tuttavia il Gse si deve ancora pronunciare sul tema.
03| C’è il rischio che i principi generali degli articoli 6, comma 4, e 12, comma 2, del Dm 5 maggio 2011 (in base ai quali è la data di entrata in esercizio il driver per individuare la tariffa spettante) soccombano rispetto al principio del limite di costo e che, quindi, la tariffa sia quella del periodo cui si riferisce la registrazione.
04| Un ritardo di costruzione produce effetti in termini di riduzione penalizzante della tariffa solo per quelle sezioni dell’impianto che non sono entrate in esercizio alla scadenza del termine di 7/9 mesi per il completamento della costruzione di tutto l’impianto, in quanto tali sezioni, seppur costruite, non hanno ancora maturato una tariffa alla scadenza del termine. Anche su tale punto serve una conferma del Gse.
05| Non sono espressamente esclusi, ma l’obbligo non dovrebbe ricorrere, in quanto le tariffe a essi spettanti non sono soggette a limiti di costo. L’articolo 4, comma 1, lettera a) del Dm 5 maggio 2011 pare suggerire che la dicotomia piccoli/grandi impianti valga solo per gli impianti tradizionali (titolo II) e che quindi il registro (previsto solo per i grandi impianti) non si applichi agli impianti con particolari tecnologie. In mancanza di un esonero espresso del Gse, è prudente chiedere comunque la registrazione.
06| Entrambe le tipologie di premi si collocano nell’ambito del titolo II del Dm 5 maggio 2011, il che condurrebbe a ritenere che tutti i premi si applichino solo agli impianti "standard", cui il titolo II si riferisce. In effetti, l’articolo 13 prevede un «premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo». L’articolo 14, invece, disciplina l’incremento della «componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell’allegato 5». E nell’allegato 5 sono indicate tariffe applicabili anche agli impianti integrati con caratteristiche innovative e a concentrazione. I premi ex articolo 14, quindi, avrebbero applicazione più ampia.
07| Il premio è concesso a chi nella domanda al Gse dichiara (e può dimostrare) che del totale dei costi strettamente necessari per la realizzazione a regola d’arte dell’impianto, escluso il costo del lavoro, almeno il 60% è riconducibile a lavorazioni caratterizzanti condotte nella Ue. Il ministero dello Sviluppo economico dovrà indicare se e in quale misura il costo delle materie prime e dei semilavorati extracomunitari presenti in un componente risultante da fasi industriali caratterizzanti avvenute in una fabbrica europea debba essere disaggregato dal costo franco fabbrica di tale componente. Propende per la disaggregazione la "regola canadese"; in senso contrario, il codice doganale comunitario. Ove prevalesse la regola canadese si porrebbero problemi di tracciatura dei costi. Inoltre, rimarrebbe irrisolto il tema delle materie prime comunitarie di ritorno sotto forma di semilavorati extracomunitari impiegati in un componente prodotto nella Ue.