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Pannelli fotovoltaici, detrae chi paga

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Le risposte ai temi dei lettori. Irrilevante l’intestazione del contratto di servizio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Luca De Stefani

Un lettore chiede se possa portare in detrazione il 36-50% del costo di installazione e acquisto dei pannelli fotovoltaici, acquistati assieme alla moglie, anche se il contratto per il servizio dell’energia è intestato solo a quest’ultima.
Si evidenzia, sul punto, che per l’acquisto e l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia, la spesa è detraibile dall’Irpef al 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) da chi ha sostenuto le spese, indipendentemente dall’intestatario del contratto per il servizio dell’energia.
In base alle regole generali del bonus sulle ristrutturazioni edilizie, infatti, i beneficiari della detrazione devono contemporaneamente:
– essere i soggetti che hanno sostenuto le spese agevolate e queste devono restare effettivamente a loro carico;
– essere soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
– possedere o detenere, «sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi» (è agevolato anche l’eventuale familiare convivente).
Gli impianti fotovoltaici sono detraibili al 36-50% nell’ambito degli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, cosiddetto "non qualificato" per distinguerlo dai quattro interventi agevolati al 55-65 per cento.
La norma non pone alcuna condizione relativa all’intestazione del contratto per il servizio dell’energia o per lo scambio sul posto. Va ricordato, però, che l’articolo 9, comma 4, del decreto del ministro dello Sviluppo economico 19 febbraio 2007 (secondo conto energia), ha previsto che le "tariffe incentivanti" per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 6, decreto 19 febbraio 2007) e il premio aggiuntivo per gli «impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia» (articolo 7) non sono «applicabili all’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale» del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie (circolare 19 luglio 2007, n. 46/E, risoluzione 20 maggio 2008, 207/E). La detrazione del 36-50%, invece, è cumulabile con lo scambio sul posto, che non è un incentivo, ma una forma di remunerazione dell’energia ceduta alla rete.
Anche per il quinto conto energia, le tariffe incentivanti non sono applicabili, se sono «state riconosciute o richieste detrazioni fiscali» (articolo 12, comma 2, decreto ministeriale 5 luglio 2012).
La normativa disciplina esplicitamente i divieti di cumulo della tariffa incentivante con determinate altre misure, ma non dispone nulla relativamente all’incompatibilità «fra lo scambio sul posto e altri benefici». Secondo le Entrate (nota dell’Agenzia 14 marzo 2013 e risoluzione 2 aprile 2013, n. 22/E), perciò, quest’ultimo è «cumulabile con la detrazione fiscale» del 36-50% e questa conclusione vale anche per il «ritiro dedicato», cioè «quello attuato con modalità e condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas» (articolo 13, comma 3, decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387). Le tariffe incentivanti, poi, sono alternative al «meccanismo dello scambio sul posto» e al «ritiro dedicato» (articolo 12, comma 5, decreto ministeriale 5 luglio 2012).