La tariffa fissa omnicomprensiva corrisposta dal Gse alle persone fisiche e agli enti non commerciali per l’energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW posti al servizio dell’abitazione o dell’immobile dell’ente non è imponibile ai fini dell’applicazione dell’Iva, mentre rientra tra i redditi diversi sul fronte delle imposte dirette.
Queste, in estrema sintesi, le indicazioni contenute nella risoluzione numero 88/2010 dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito formulato dal Gestore dei Servizi Energetici. Questi riteneva che l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta da impianti eolici e da impianti alimentati da altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico e non autoconsumata da persone fisiche o enti non commerciali nei casi indicati in precedenza, a fronte della tariffa omnicomprensiva erogata, non concretizzava lo svolgimento di un’attività commerciale abituale in quanto si presumeva che l’impianto fosse utilizzato sostanzialmente in un contesto privatistico; conseguentemente, questa tariffa ai fini dell’Iva non assumeva nessuna rilevanza. Diversamente, per la tariffa omnicomprensiva erogata a soggetti non imprenditori o a enti non commerciali relativa ad impianti di potenza fino a 20 kW che non risultavano per la loro collocazione posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente, l’immissione in rete dell’energia configurava lo svolgimento di un’attività commerciale.
Analogamente, Gse riteneva che l’immissione in rete di energia compensata con la tariffa omnicomprensiva da parte di imprenditori commerciali, da lavoratori autonomi e da persone fisiche o enti non commerciali che utilizzavano impianti di potenza superiore a 20 kW costituiva un ricavo che concorreva alla determinazione del reddito e, ai fini dell’Iva, rappresentava un corrispettivo imponibile. Non guasterà ricordare che con circolare del 2007, l’Agenzia delle Entrate illustrando la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, aveva precisato che qualora l’impianto fino a 20 kW di potenza, per la sua collocazione risultasse installato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione dell’utente, esso poteva considerarsi utilizzato in un contesto privatistico e, quindi, la vendita dell’energia prodotta in esubero non concretizzava lo svolgimento di un’attività commerciale.
Ed è proprio in quest’ottica, che l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione interpretativa prospettata da Gse. In sostanza, il trattamento fiscale individuato per la produzione di energia elettrica da fonte solare viene esteso alla produzione di altre fonti rinnovabili, quali l’eolico e tutte le altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.