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No alla procedura semplificata se l’impianto fotovoltaico è frazionato

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Cassazione: gli interventi devono sempre essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico

Fonte: Edilportale

Autore: Paola Mammarella

La realizzazione di opere dedicate alla produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili necessita dell’autorizzazione paesaggistica e se un grande impianto viene frazionato in più parti non si può ricorrere alla procedura semplificata. Sono le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza 26636/2013.
In linea con altre pronunce, la Cassazione ha affermato che gli interventi dedicati alla produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili devono essere giudicati compatibili sia sotto l’aspetto ambientale sia sotto quello paesaggistico.
Ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti all’Autorizzazione unica.
Gli impianti di piccola taglia, fino a 1 Mw elettrico, possono invece essere realizzati con la Pas, procedura abilitativa semplificata, come previsto dal Decreto legislativo 28/2011.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, l’impianto fotovoltaico era stato frazionato in tre parti, ciascuna da 1 Mw elettrico, ma la realizzazione faceva capo ad un unico soggetto. Dal momento che mancava l’autorizzazione paesaggistica, la Corte ha quindi disposto il sequestro dell’impianto.