I parchi eolici devono essere censiti nella categoria catastale D/1, con la conseguente applicazione dell’Ici fino all’annualità 2011 e dell’Imu a decorrere da quest’anno. Così si è espressa la Corte di cassazione, con tre sentenze di analogo contenuto (n. 4028, n. 4029 e n. 4030 depositate il 14 marzo scorso), in cui ha respinto i ricorsi proposti da una società nei confronti di due amministrazioni comunali della provincia di Foggia.
Il ricorso
Il ricorso
La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento, con i quali gli enti impositori avevano accertato l’omesso pagamento dell’Ici dovuta per le annualità dal 2001 al 2005, con riferimento agli aerogeneratori del parco eolico. La contribuente, nel costituirsi in giudizio davanti ai primi giudici tributari, ha contestato la classificazione dei beni (pale eoliche) nella categoria catastale D/1 (opifici), sostenendo invece che fosse più corretto accatastarli nella categoria catastale E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), per la quale è prevista l’esenzione dal pagamento dell’Ici ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/92.
I giudici di primo grado hanno accolto i ricorsi ritenendo che le pale eoliche dovessero essere censite nella categoria catastale E/3, mentre la Commissione tributaria regionale Puglia (sezione staccata di Foggia) ha accolto gli appelli delle amministrazioni comunali confermando così la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
La società ha così impugnato le decisioni dei giudici d’appello davanti alla Suprema corte. In particolare, la ricorrente ha sollevato l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva dei Comuni rispetto all’azione di contestazione del classamento. La Cassazione, nel ritenere infondata l’eccezione, ha riaffermato il principio secondo cui l’amministrazione comunale può procedere all’accertamento del tributo – senza dover preventivamente chiedere l’atto di classamento all’ufficio locale dell’agenzia del Territorio – in caso di omessa presentazione della dichiarazione Ici relativamente a beni immobili non iscritti in catasto (conforme, sentenza 15534 del 30 giugno 2010).
I giudici di primo grado hanno accolto i ricorsi ritenendo che le pale eoliche dovessero essere censite nella categoria catastale E/3, mentre la Commissione tributaria regionale Puglia (sezione staccata di Foggia) ha accolto gli appelli delle amministrazioni comunali confermando così la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
La società ha così impugnato le decisioni dei giudici d’appello davanti alla Suprema corte. In particolare, la ricorrente ha sollevato l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva dei Comuni rispetto all’azione di contestazione del classamento. La Cassazione, nel ritenere infondata l’eccezione, ha riaffermato il principio secondo cui l’amministrazione comunale può procedere all’accertamento del tributo – senza dover preventivamente chiedere l’atto di classamento all’ufficio locale dell’agenzia del Territorio – in caso di omessa presentazione della dichiarazione Ici relativamente a beni immobili non iscritti in catasto (conforme, sentenza 15534 del 30 giugno 2010).
La motivazione
Nel dettaglio i giudici hanno avvalorato la tesi dell’agenzia del Territorio, secondo cui i parchi eolici o fotovoltaici vanno accertati nella categoria catastale D/1, al pari delle turbine delle centrali elettriche (risoluzione 3/E del 6 novembre 2008 e circolare 14/T del 22 novembre 2007). Come l’agenzia del Territorio, anche i giudici di legittimità hanno sviluppato il tema partendo dalla consapevolezza che un parco eolico è un insieme di aerogeneratori (torri e pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro che producono energia elettrica sfruttando la forza del vento. In particolare gli aerogeneratori sono l’elemento principale di un impianto eolico e ne costituiscono le turbine (a vento o eoliche) che generano l’energia elettrica sfruttando la forza del vento, allo stesso modo in cui le turbine idrauliche trasformano in energia elettrica la forza dell’acqua nelle comuni centrali idroelettriche. Di conseguenza, poiché un parco eolico assolve una funzione analoga a quella di una centrale idroelettrica, non possono che valere i medesimi principi affermati in tema di turbine delle centrali elettriche (fra tante, sentenze 13319 del 7 giugno 2006 e 21730 del 20 ottobre 2004) e fatti propri dal legislatore con norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1-quinquies del decreto legge 44/2005 (convertito dalla legge 88/2005; si veda Corte costituzionale, sentenza 162 del 20 maggio 2008).
In conclusione, poiché le centrali idroelettriche sono pacificamente accatastate nella categoria D/1, non v’è alcuna ragione per adottare a una centrale elettrica costituita da un parco eolico una diversa classificazione catastale, quale la categoria E/3. In ogni caso, ricorda la Cassazione, il richiamo all’articolo 12 del Dlgs 387/2003, il cui comma 1 dispone che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di «pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti», è privo di rilevanza poiché la previsione non ha alcuna influenza sulla classificazione catastale degli impianti stessi.
Il contesto
01|L’AGENZIA
Secondo l’agenzia del Territorio (circolare 4/T del 13 aprile 2007 e risoluzione 3/T del 6 novembre 2008)
la destinazione d’uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche degli impianti fotovoltaici e delle centrali eoliche consentono di attribuire agli stessi la categoria catastale D/1
Secondo l’agenzia del Territorio (circolare 4/T del 13 aprile 2007 e risoluzione 3/T del 6 novembre 2008)
la destinazione d’uso e la compatibilità con le caratteristiche intrinseche degli impianti fotovoltaici e delle centrali eoliche consentono di attribuire agli stessi la categoria catastale D/1
02|I GIUDICI DI MERITO
Contro l’impostazione del Territorio si è espressa la Ctp Bologna dell’11 giugno 2009. A favore, tra le altre, la Ctp Benevento (17 gennaio 2008)