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L’Ape viaggia in due tempi

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Lo Sviluppo economico risponde al quesito di ItaliaOggi sui decreti di aggiornamento

Nuovo attestato di prestazione energetica entro dicembre

Fonte: Italia Oggi

Autore: di Cinzia De Stefanis, Luigi Chiarello

Fino a dicembre si usano i vecchi calcoli per la stesura dell’Attestato di prestazione energetica (Ape). Per il momento, il ministero dello sviluppo economico, dipartimento energia, ha stilato un rapporto che illustra i risultati dell’applicazione della metodologia di calcolo per le diverse tipologie di edifici; metodo messo a punto sulla base del regolamento della Commissione europea n. 244/2012 del 16 gennaio 2012. E proprio l’esecutivo Ue, in questi giorni, sta analizzando il report per comprenderne l’efficacia e l’aderenza alle norme dell’Unione. Intanto una cosa è certa: «Per l’emanazione del decreto sulla nuova metodologia di calcolo dell’Ape e sui requisiti energetici minimi degli edifici dobbiamo attendere ottobre-novembre. Al massimo la prima decade di dicembre». In sostanza, il provvedimento (su cui i tecnici stanno già lavorando) vedrà la luce solo dopo aver incassato l’imprimatur della commissione Ue. A rivelarlo sono gli stessi tecnici del ministero dello sviluppo economico, rispondendo a un quesito posto da ItaliaOggi sui tempi di emanazione dei decreti attuativi relativi all’aggiornamento della metodologia di calcolo dell’attestato di prestazione energetica.
Background. Ricordiamo che l’articolo 4 del dl n. 63/2013 (in vigore dal 6 giugno e convertito nella legge n. 90/2013) ha disposto che la metodologia di calcolo della prestazione energetica venga definita con uno o più decreti del MiSe. Il provvedimento in questione ha soppresso l’attestato di certificazione energetica (Ace) e introdotto al suo posto l’attestato di prestazione energetica (Ape), rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/Ue. Poiché erano emersi dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell’attestato, il Mise è intervenuto con circolare del 25 giugno 2013 (n. 12976). I tecnici del ministero ribadivano che nelle more dell’aggiornamento tecnico, per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si deve far riferimento al dpr 59/2009 e a specifiche norme tecniche (Uni e Cti) già note. In pratica le stesse già usate per redigere il vecchio attestato di certificazione energetica. Dunque, solo dall’entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all’articolo 4, sarà abrogato il dpr n. 59/2009, con l’evidente finalità di non creare vuoti normativi. Mentre, nelle regioni che hanno provveduto a emanare proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/Ce, ai sensi dell’articolo 17 del dlgs n. 192/2005 si continua ad applicare la normativa regionale in materia.
Decreto Fare bis. Sul fronte della nullità degli atti di compravendita e dei contratti di locazione in caso di mancanza di Ape, va segnalato che nella bozza di dl «Fare bis» allo studio del governo, all’art. 13 (commi 2 e 3) è allo studio la soppressione della previsione della nullità; al suo posto sarà introdotto un sistema di sanzioni amministrative in caso di mancata allegazione dell’Ape agli atti di vendita o locazione di beni immobili. Mentre, per gli atti di trasferimento a titolo gratuito resterà in vigore l’inserimento dell’apposita clausola di presa visione di cui all’art. 6, comma 3, dlgs 192/2005.
Scenario. L’attesa di tre mesi per il varo delle nuove regole sull’Ape lascia ancora col fiato sospeso gli operatori. Va ricordato che un recente allarme lanciato da Confedilizia ha denunciato il blocco delle vendite e delle nuove locazioni di immobili, proprio a causa della lacuna normativa (si veda da ultimo ItaliaOggi del 4 settembre scorso).