Installazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: la Toscana ha una legge completa, di equilibrio e che non consente interpretazioni. Il Consiglio regionale, nella seduta di mercoledì 26 ottobre, ha infatti approvato all’unanimità l’atto di revisione e miglioramento della normativa già in atto (legge 11 del 21 marzo 2011 – Disposizioni in materia di installazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) e contestualmente, sempre con voto unanime, due proposte di delibera, poi unificate, che recepiscono le proposte delle Province fatte ai sensi dell’art 7 della legge regionale 11/2011. “Agli enti locali – ha spiegato il presidente della commissione Ambiente Vincenzo Ceccarelli (Pd) – era stata data facoltà di avanzare modifiche alle zone di divieto individuate nella legge, specificatamente all’individuazione dei coni visivi anche panoramici o insediamenti storicizzati o di particolare pregio nei quali vietare ogni tipo di impianto”. “Con questa legge – ha continuato Ceccarelli, che ha illustrato gli atti prima della votazione – applicando criteri uniformi e omogenei, stabiliamo dove si può procedere all’installazione di impianti e dove è vietato. La Toscana ha da oggi una legge completa e in perfetto equilibrio tra necessità di produzione da fonti rinnovabili e tutela dell’ambiente”. Dopo un primo periodo di applicazione della norma, le modifiche hanno riguardato la declinazione dei siti degradati, la riduzione delle distanze da 200 a 100 metri per impianti tra i 20 e i 100 Kw di potenza e la possibile installazione anche all’interno delle casse di espansione. Soddisfazione è stata espressa anche dal vicepresidente della commissione Ambiente Andrea Agresti (PdL): “La legge è chiara e porta maggiore tranquillità rispetto all’installazione di impianti necessari, che senza regole precise potevano essere dislocati a caso”. (f.cio)