I grandi impianti fotovoltaici possono beneficiare delle tariffe incentivanti del quarto conto energia (Dm 5 maggio 2011), calanti su base mensile nel 2011 e su base semestrale successivamente. La tariffa spettante a un impianto è quella prevista per il tempo in cui lo stesso impianto entrerà in esercizio. Da quel momento può essere presentata istanza al Gse per l’erogazione della tariffa, che verrà versata in funzione dell’energia elettrica prodotta, per un periodo di 20 anni durante i quali la tariffa non può essere modificata né è indicizzata.
Tecnicamente, sono considerati grandi impianti:
Tecnicamente, sono considerati grandi impianti:
1) quelli realizzati su edifici con potenza superiore a 1 megaWatt;
2) quelli realizzati a terra, con potenza superiore a 200 kiloWatt, o anche con potenza inferiore, se non operano in regime di scambio sul posto (dal 2013 tutti quelli a terra).
A prescindere dalla potenza, sono in ogni caso considerati piccoli gli impianti realizzati su edifici o aree di proprietà della Pa.
Le soglie annuali
I grandi impianti fotovoltaici sono ammessi al quarto conto energia con taluni limiti di costo annui volti a far sì che la spesa per tutti gli incentivi al solare fotovoltaico – raggiunto l’obiettivo finale di 23mila MW di potenza installata in Italia – non superi 6 o 7 miliardi di euro l’anno in bolletta. Dal 2013 limitazioni volte al contenimento dei costi si estenderanno anche ai piccoli impianti.
Il limite di costo annuo è individuato per periodi di ammissione (il limite è inteso in termini di quanto costerà ogni anno erogare gli incentivi agli impianti che sono stati ammessi al conto energia in un determinato periodo). Il limite è di:
– 300 milioni l’anno per gli impianti ammessi al conto energia dal 1° giugno al 31 dicembre 2011;
– altri 150 milioni l’anno in relazione al primo semestre 2012;
– altri 130 milioni l’anno in relazione al secondo semestre 2012.
Dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2012 il controllo del rispetto del limite avviene ex ante, tramite l’iscrizione degli impianti in un registro tenuto dal Gse (per il primo periodo sono soggetti a registrazione solo gli impianti che al 31 agosto prossimo non saranno ancora entrati in esercizio). Fino a tutto il 2012, tali limiti di costo non riguardano gli impianti a concentrazione e quelli integrati con caratteristiche innovative (tuttavia anche questi impianti devono registrarsi).
Dal 2013 al 2016 il controllo avviene ex post: l’eventuale sforamento del limite di costo in un periodo comporta la riduzione della tariffa applicabile nel periodo successivo. Con successivi Dm sono possibili riduzioni prima del 2016 se vengono raggiunti i costi cumulati degli incentivi.
La registrazione
L’istanza di registrazione va presentata in specifiche finestre temporali; al termine della finestra il Gse redige il registro degli impianti rientranti nel limite di costo, secondo criteri di priorità definiti nel Dm 5 maggio 2011. La presentazione delle domande per la graduatoria del 2011 è aperta e terminerà il 30 giugno.
Dal momento della pubblicazione del registro, la costruzione dell’impianto deve essere ultimata, a pena di decadenza, entro sette mesi per impianti fino a 1 MW ed entro nove mesi per gli impianti con capacità maggiori. Gli impianti decaduti dal registro possono ripresentare domanda per un periodo successivo, ma saranno penalizzati con una decurtazione del 20% della tariffa. La medesima penale si applica anche ai rinunciatari.
La decadenza si riferisce al completamento dei lavori, quindi l’allacciamento dell’impianto può essere successivo. L’investitore pagherà tuttavia le conseguenze del ritardo dell’allacciamento in termini di possibili riduzioni della tariffa, posto che la stessa viene fissata solo all’entrata in esercizio (un impianto può entrare esercizio con sezioni separate, ma rimane fermo il termine decadenziale per il completamento della costruzione).
Se un registro non raggiunge il limite di costo per il relativo periodo, le risorse libere si cumulano al limite di costo del periodo successivo. Invece, il possibile sforamento del limite di costo del registro 2011, dovuto allo scorrimento del registro previsto per settembre (perché verranno dallo stesso cancellati eventuali impianti registrati e poi entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011), viene dedotto dal limite di costo del secondo semestre del 2012 (quindi potenzialmente azzerabile).
Dal momento della pubblicazione del registro, la costruzione dell’impianto deve essere ultimata, a pena di decadenza, entro sette mesi per impianti fino a 1 MW ed entro nove mesi per gli impianti con capacità maggiori. Gli impianti decaduti dal registro possono ripresentare domanda per un periodo successivo, ma saranno penalizzati con una decurtazione del 20% della tariffa. La medesima penale si applica anche ai rinunciatari.
La decadenza si riferisce al completamento dei lavori, quindi l’allacciamento dell’impianto può essere successivo. L’investitore pagherà tuttavia le conseguenze del ritardo dell’allacciamento in termini di possibili riduzioni della tariffa, posto che la stessa viene fissata solo all’entrata in esercizio (un impianto può entrare esercizio con sezioni separate, ma rimane fermo il termine decadenziale per il completamento della costruzione).
Se un registro non raggiunge il limite di costo per il relativo periodo, le risorse libere si cumulano al limite di costo del periodo successivo. Invece, il possibile sforamento del limite di costo del registro 2011, dovuto allo scorrimento del registro previsto per settembre (perché verranno dallo stesso cancellati eventuali impianti registrati e poi entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011), viene dedotto dal limite di costo del secondo semestre del 2012 (quindi potenzialmente azzerabile).