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Impianti fotovoltaici, confermate le norme Spalma-Incentivi

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Due le opzioni per gli impianti oltre i 200 kW: allungamento da 20 a 24 anni del periodo di erogazione o taglio dell’8% dell’incentivo

Fonte: Edilportale

Autore: Rossella Calabrese

Rimodulazione e allungamento da 20 a 24 anni del periodo di erogazione oppure riduzione dell’8% degli incentivi agli impianti fotovoltaici. Tra queste due opzioni potrà scegliere chi ha installato un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 200 kW.
La novità è contenuta nel Decreto Legge 91/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore il giorno dopo.
Opzione 1
A decorrere dal 1° gennaio 2015 – si legge all’articolo 26 – la tariffa incentivante per l’energia prodotta dagli impianti oltre i 200 kW è rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata nell’allegato 2 al DL 91/2014 ed è erogata in 24 anni, decorrenti dall’entrata in esercizio degli impianti.
L’allegato 2 riporta una tabella che indica:
– 12 anni residui > riduzione incentivo pari al 25%
– 13 anni residui > riduzione incentivo pari al 24%
– 14 anni residui > riduzione incentivo pari al 22%
– 15 anni residui > riduzione incentivo pari al 21%
– 16 anni residui > riduzione incentivo pari al 20%
– 17 anni residui > riduzione incentivo pari al 19%
– 18 anni residui > riduzione incentivo pari al 18%
– oltre 19 anni residui > riduzione incentivo pari al 17%
Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del quinto Conto Energia (DM 5 luglio 2012), le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante (calcolata secondo l’art. 5, comma 2, del DM 5 luglio 2012).
Opzione 2
In alternativa allo scenario appena descritto, i titolari degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW potranno optare per una riduzione dell’8% dell’incentivo riconosciuto al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del DL 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione.
Chi sceglie questa alternativa dovrà comunicarlo al GSE entro il 30 novembre 2014 e la riduzione dell’incentivo decorrerà dal 1° gennaio 2015.
L’obiettivo della misura, dichiarato nel comma 1 dell’articolo 26, è quello di “ottimizzare le gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili”.
Anche se il Ministero dello Sviluppo economico ha stimato che la misura riguarda circa 8.600 imprese, su un totale di 200.000, che percepiscono il 60% degli incentivi per il fotovoltaico, le associazioni imprenditoriali del settore fotovoltaico hanno duramente protestato contro il Decreto.
Assorinnovabili, associazione di produttori di energia da fonti rinnovabili che conta più di 500 iscritti, già la scorsa settimana ha denunciato che il provvedimento potrebbe portare al fallimento di un grande numero di imprese che hanno investito nelle rinnovabili, con un danno in termini di minori entrate per l’erario quantificabile tra 500 e 700 milioni di euro e il rischio di perdere oltre 10 mila posti di lavoro.
Ma il suo appello al presidente della Repubblica a non firmare il decreto, supportato dal parere di incostituzionalità del presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida, è rimasto inascoltato.
Moduli unici per i piccoli impianti da fonti rinnovabili
Sempre in tema di impianti da fonti rinnovabili, il DL 91/2014 introduce un modello unico, valido su tutto il territorio nazionale, per i piccoli impianti, cioè quelli con una potenza fino a 1 Mw elettrico.
Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per cui è prevista la procedura abilitativa semplificata (PAS) sarà effettuata utilizzando un modello unico.
Il nuovo modello sarà predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, e sostituirà quelli predisposti dai Comuni, dai gestori di rete e dal GSE.
Inoltre, diventa libera l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sui tetti di edifici non vincolati, con la stessa inclinazione e orientamento di falda, realizzata per l’incremento dell’efficienza energetica e per la quale il Dlgs 115/2008 non richiede la DIA. In questi casi sarà quindi sufficiente il nuovo modello unico.