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Il quarto conto energia fotovoltaico: istruzioni per l’uso in Toscana

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Francesco Meneguzzo, ASPO Italia e Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biometeorologia spiega in in esclusiva per greenreport.it come funzionerà il quarto conto energia in Toscana

Fonte: greenreport.it

Autore: Francesco Meneguzzo, ASPO Italia

Facendo seguito alla panoramica generale sulle novità del Quarto Conto Energia (anche denominato per brevità "4°CE", con l’intervento presente si approfondiscono alcune conseguenze del Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011), combinate con le nuove disposizioni nazionali (D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28) e regionali della Toscana (L.R. 21 marzo 2011, n. 11), sulla realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli sul territorio della Regione Toscana, la cui entrata in esercizio si verificherà non prima della data di applicazione del Quarto Conto Energia, cioè dal giorno 1 giugno 2011.
Per prima cosa, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. u) e v) del D.M. 5 maggio 2011 (4°CE), sono definiti "grandi impianti" su terreno tutti quelli che abbiano potenza superiore a 200 kW, nonché quelli anche con potenza inferiore, ma che non operino in regime di "scambio sul posto" (in pratica, asserviti a un consumo locale che generalmente sarà superiore all’energia prodotta dall’impianto).
Si considereranno comunque nel seguito, per semplicità e a titolo di esempio, soltanto gli impianti fotovoltaici su terreno agricolo di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1.000 kW (1 MW).
Saranno considerati soltanto gli impianti fotovoltaici del tipo sopra descritto ai quali non siano applicabili le specifiche disposizioni limitative previste dall’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ne’ quelle degli artt. 4 e 6 della L.R. Toscana 21 marzo 2011, n. 11.
In particolare, si tratta quindi degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che soddisfino a tutte le seguenti condizioni:
  • D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28: Abbiano conseguito l’autorizzazione entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 28/2011, cioè entro il 29 marzo 2011, o per i quali la domanda di autorizzazione sia stata presentata entro il 1° gennaio 2011, a condizione che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (29 marzo 2012);
  • L.R. Toscana 21 marzo 2011, n. 11: abbiano conseguito l’autorizzazione entro la data di entrata in vigore della L.R. Toscana n. 11/2011, cioè entro il 24 marzo 2011.
In pratica, quindi, si tratta di impianti che abbiano conseguito l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio entro la prima delle date sopra menzionate: il giorno 24 marzo 2011.
A tali impianti sarà comunque applicabile, laddove ne ricorra il caso, la disposizione di cui all’art. 12, comma 5 del 4°CE, secondo la quale "Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti".  In questo caso, quindi, a ciascuno di due impianti fotovoltaici di potenza compresa tra 200 kW e 1 MW che ricadano nelle fattispecie sopra descritte sarà applicabile la tariffa incentivante prevista dal 4°CE per gli impianti di potenza compresa tra 1 MW e 5 MW.
Ai medesimi impianti può essere applicabile la maggiorazione tariffaria del 10% prevista dall’art.14, comma 1, lett. d) del D.M. 5 maggio 2011, qualora il costo d’investimento, lavoro escluso, sia per non meno del 60% riconducibile a una "produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea" (in pratica, per accedere a tale maggiorazione, i moduli fotovoltaici dovranno essere di produzione U.E.).
In questo primo intervento sugli impianti della tipologia sopra illustrata si assumerà che i medesimi impianti entrino in esercizio entro le data del 31 agosto 2011, riservando a ulteriori interventi l’analisi degli altri casi.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del 4°CE, gli impianti in oggetto accedono direttamente alle tariffe incentivanti, senza passare per le procedure di "registrazione" di cui all’art. 8 del medesimo 4°CE ovvero, nel caso in cui "per prudenza" gli stessi impianti siano stati iscritti al registro informatico presso il GSE ed entrino comunque in esercizio entro il 31 agosto 2011, possono essere cancellati dal medesimo registro a cura del GSE.
Applicando tutto quanto sopra menzionato e illustrato, si perviene alla seguente Tabella riassuntiva (vedi foto), che illustra per le varie situazioni possibili la Tariffa incentivante attribuibile ai vari impianti che, presentando una comparazione tra le Tariffe ottenibili ai sensi del Terzo e del Quarto Conto Energia (cui ovviamente deve essere sommato l’uso finale dell’energia, per esempio l’introito derivante dalla cessione totale o parziale alla rete), può essere d’aiuto nella valutazione delle inevitabili trasformazioni dei conti economici.