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I NUOVI BONUS -Casa, check-list in dieci mosse per gli sconti

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Le procedure
Bonifico e fattura restano i pilastri delle due agevolazioni – Chi sbaglia rischia di perdere parte dei vantaggi
SLALOM TRA PERCENTUALI
La misura della detrazione va verificata con scrupolo: si intrecciano quattro quote diverse a seconda delle date di lavori e pagamenti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Cristiano Dell’Oste

Bonifico e fattura: i due pilastri della vecchia detrazione del 36% restano validi anche con il nuovo bonus extra-large del 65% per il risparmio energetico messo a punto venerdì scorso dal Governo, così come per il 50% sulle ristrutturazioni edilizie prorogato fino alla fine di quest’anno.
Il cambiamento delle percentuali non intacca il piccolo "codice" normativo che si è formato nel corso degli anni sulla scorta delle circolari e delle risoluzioni delle Entrate. Anche senza conoscere i dettagli applicativi delle nuove disposizioni, allora, è possibile delineare fin da subito una check-list per chi vuole iniziare a valutare la fattibilità dei lavori.
Ci sono almeno dieci punti chiave da non trascurare, individuati da Agefis, l’Associazione dei geometri fiscalisti e frutto dell’esperienza sul campo dei propri associati (si veda la grafica a destra). Si va dal rispetto delle norme edilizie fino agli adempimenti con l’Enea nel caso degli interventi per il risparmio energetico. In alcuni frangenti, l’errore si nasconde dietro semplici distrazioni, come nel caso di chi presenta la Scia o la comunicazione al Comune e poi modifica leggermente il progetto senza informare lo sportello unico: una difformità che può tradursi in una violazione edilizia, ma che può anche far perdere la detrazione, con conseguenze economiche decisamente pesanti per il proprietario.
Dal 14 maggio 2011 non è più necessario inviare la Comunicazione di inizio lavori al centro operativo delle Entrate di Pescara, né indicare separatamente la manodopera nelle fatture a saldo per i lavori. Ma questo non significa che le formalità possano essere bypassate del tutto. Serve comunque l’allineamento perfetto tra chi risulta intestatario delle fatture o delle ricevute e chi esegue i pagamenti.
Un aspetto molto delicato che si è presentato con le dichiarazioni dei redditi di quest’anno riguarda poi la certificazione dell’amministratore di condominio per i lavori eseguiti sulle parti comuni dei palazzi. In questi casi, il professionista deve indicare con precisione su quali spese si può applicare la detrazione del 36% (valida fino al 25 giugno dell’anno scorso) e su quali si ha il 50% (introdotto dal 26 giugno 2012 e ora prorogato fino al 31 dicembre quest’anno). Se la certificazione non è precisa, il contribuente sbaglia a compilare il modello 730 o il modello Unico, con tutto ciò che ne consegue in caso di controlli.
Lo stesso problema si porrà nel 730 e in Unico 2014 per le spese finalizzate al risparmio energetico sostenute quest’anno: sui bonifici eseguiti fino alla fine di giugno si potrà avere il 55%, su quelli successivi il 65 per cento. E la situazione potrebbe riproporsi anche nel 2014, dal momento che per i soli condomìni il bonus del 65% durerà fino al 30 giugno dell’anno prossimo, salvo poi scendere al 36% dal 1° luglio. Non bisogna dimenticare, infatti, che la più modesta detrazione del 36% è un’agevolazione permanente, inserita nel Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 16-bis) e premia anche gli interventi per il risparmio energetico, oltre che i lavori di recupero edilizio.
Nei prossimi 14 mesi, quindi, i contribuenti saranno chiamati a uno slalom tra quattro diverse percentuali di detrazione, a seconda di "quali" lavori eseguiranno, ma anche di "quando" li pagheranno.
La differenza tra un bonus e l’altro è tutt’altro che trascurabile e impone un’attenta pianificazione (si vedano gli esempi nel grafico a lato). Chi perde il 65% e ricade nel 36%, ad esempio, ci rimette 2.900 euro di rimborso fiscale ogni 10mila euro di spesa, che scendono a 1.400 per chi perde il 50% sulle ristrutturazioni. E il divario resta altissimo anche se si considera l’effetto dell’inflazione sui dieci anni di rimborso fiscale, sia ipotizzando che il livello di maggio – all’1,2% – resti costante in futuro, sia immaginando uno scenario con inflazione media al 3 per cento.
Passo per passo
A CURA DI Agefis – Associazione geometri fiscalisti
01
DOCUMENTAZIONE EDILIZIA
IL REQUISITO
I lavori effettivamente eseguiti e riportati nelle fatture devono essere conformi a quelli indicati nella comunicazione, Scia o Dia, al Comune
LE CONSEGUENZE
Se i lavori che risultano dalle fatture sono difformi da quanto dichiarato, si decade dal beneficio. Se per i lavori eseguiti non serve un titolo edilizio, si può redigere un’autocertificazione
02
COMUNICAZIONE ALLA ASL
Se è obbligatoria la notifica preliminare all’Asl sulle condizioni di sicurezza nei cantieri (in caso operino più imprese o una sola impresa se l’intervento dura più di 200 giorni/uomo), occorre verificare il possesso della ricevuta di presentazione all’Asl della comunicazione
L’omissione della preventiva comunicazione causa la decadenza dal beneficio se i lavori eseguiti rientrano tra quelli per cui la comunicazione è obbligatoria in base alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (circolare 121/1998)
03
INDICAZIONI NEI BONIFICI
Nel bonifico occorre indicare il codice fiscale di chi sostiene la spesa, la partita Iva o il codice fiscale del beneficiario del pagamento e la causale del versamento con i riferimenti normativi corretti: articolo 16-bis del Tuir per le spese per il recupero edilizio pagate dal 2012 e legge 449/97 per le spese precedenti; legge 296/2206 per gli interventi per il risparmio energetico
Niente bonus se il bonifico è incompleto. Si può regolarizzare facendo un nuovo bonifico con i dati corretti (ma vale il principio di cassa e le somme pagate nel 2013 si detraggono in Unico 2014).
La causale sbagliata dovrebbe essere scusabile. Inoltre, si può chiedere a banca o poste di dichiarare che è stata usata la procedura «ZX» che applica la ritenuta del 4% al beneficiario
04
SPESE PAGATE SENZA BONIFICO
Non è necessario attestare mediante bonifico bancario le spese sostenute per oneri di urbanizzazione, le ritenute di acconto operate sui compensi professionali, l’imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori
Se per gli oneri corrisposti ai Comuni il pagamento avviene comunque mediante bonifico, è opportuno indicare nella motivazione del bonifico il Comune come soggetto beneficiario e la causale di versamento (per esempio: oneri di urbanizzazione o Tosap)
05
FATTURE E RICEVUTE
Le fatture e le ricevute fiscali devono comprovare che è stata sostenuta la spesa su cui si intende applicare la detrazione fiscale. I documenti devono essere intestati a chi esegue i pagamenti
La detraibilità spetta se le fatture e i bonifici sono intestati agli stessi soggetti. È possibile, se ci sono discrepanze nei documenti, annotare su questi i nominativi di chi ha sostenuto effettivamente la spesa
06
CONSENSO DEL PROPRIETARIO
Se i lavori sono stati pagati da chi detiene l’immobile, bisogna essere in possesso della dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori
A rigore, se manca la dichiarazione di consenso del proprietario, non si può usufruire della detrazione. Ma questo documento non deve essere inviato ad autorità ufficiali
07
DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA
Per i soli lavori agevolati al 55% (bonus che ora passa al 65%), entro 90 giorni dalla fine dei lavori l’interessato deve inviare all’Enea la documentazione che attesta l’intervento, variabile a seconda del tipo di lavori eseguiti. L’Enea attesta la ricezione della documentazione inviando una mail di conferma. La mail deve essere conservata per fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi
Per i lavori conclusi dopo il 3 luglio 2012, se non è ancora stata inviata la documentazione all’Enea, si può sfruttare la «remissio in bonis», prevista dal decreto legge 16/2012. La documentazione deve essere inviata entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende fruire della detrazione (30 settembre 2013). Va versata la sanzione di 258 euro
08
COMUNICAZIONE ALLE ENTRATE
Per i soli lavori agevolati al 55% (il bonus ora passerà al 65%) che proseguono per più periodi d’imposta è necessario inviare una comunicazione all’agenzia delle Entrate. Il modello non deve essere presentato se i lavori sono iniziati e conclusi nello stesso periodo d’imposta
Se la comunicazione è inviata in ritardo non si decade dall’agevolazione. È applicabile la sanzione in misura fissa (da 258 a 2.065 euro), a condizione che la documentazione sia inviata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si intende usufruire della detrazione
09
RICEVUTE DI PAGAMENTO DELL’IMU
Devono essere conservate anche le ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, qualora sia dovuta
La decadenza non è prevista per ritardato o errato pagamento dell’imposta municipale sugli immobili
10
CERTIFICAZIONE DELL’AMMINISTRATORE
Per interventi realizzati sulle parti comuni è sufficiente una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, con cui attesta di avere adempiuto agli obblighi previsti e precisa l’importo per il quale beneficiare della detrazione. Se ci sono spese che godono di detrazioni diverse per gli stessi lavori, il professionista deve distinguerle con precisione
Se l’amministratore non compila correttamente la certificazione, il contribuente può chiedergli di correggerla rettificando i dati e distinguendo gli importi prima di presentare la dichiarazione dei redditi