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Geotermia più snella

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La decisione arriva dal consiglio dei ministri del 10 febbraio 2010 che ha approvato un decreto legislativo che semplifica, di molto, le regole per ottenere l’autorizzazione nel settore della geotermia, al fine di attuare più velocemente progetti che sfruttino l’energia termica derivante dal nostro pianeta.

Fonte: StoreMat.it

Autore: StoreMat.it

La geotermia produce, in Italia, già cinque miliardi di chilowattora l’anno sufficienti al fabbisogno di elettricità per circa sei milioni di persone. 

Il decreto, previsto dal comma 28 dell’ art.27 della Legge 99/2009, ha il merito di abrogare in toto la preesistente Legge 896/1986 sulla “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”. Sono  semplificate le procedure per l’installazione dei piccoli impianti con sonde geotermiche, un settore fino ad oggi ignorato dal legislatore nazionale.

A seconda della temperatura del fluido, ma anche della taglia dell’impianto, viene stabilito che:
• Sono di "interesse nazionale” le risorse geotermiche ad alta entalpia che possono “assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici”, nonché tutte quelle “rinvenute in aree marine”
• Sono di “interesse locale” le risorse geotermiche a media e bassa entalpia “di potenza inferiore a 20 MW termici” 

Nell’art. 10 del Decreto vengono definite e regolate le “piccole utilizzazioni locali”, funzionanti sia con prelievo di acque calde sia con semplice scambio di calore con il terreno. Le Regioni (o enti da esse delegati) vengono individuate come “le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”. 

Le “piccole utilizzazioni locali” individuate dal decreto sono di due tipologie diverse e con iter autorizzativi diversi:

  • Con prelievo di fluidi o acque calde (entro certi limiti di potenza termica e di profondità dei pozzi): “sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775”
  • Senza prelievo di fluidi o acque calde: “sono sottoposti al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate" 

Al momento però quasi nessuna regione italiana ha discipline specifiche in materia. Si attende ora un decreto perché le regioni possano deliberare nel rispetto della normativa nazionale, o adeguare le proprie regole esistenti.