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Fotovoltaico, super sconti-Sì alle detrazioni per gli impianti in casa

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Risoluzione dell’Agenzia delle entrate riconosce l’aliquota del 50%

Fonte: Italia Oggi

Autore: Andrea Bongi

Sì alle detrazioni Irpef per gli impianti fotovoltaici per uso domestico. Le spese sostenute per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’abitazione possono dunque beneficiare della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Le suddette spese potranno quindi beneficiare, a regime, dell’ordinaria detrazione in misura pari al 36% delle stesse su un limite di spesa di 48 mila euro per unità abitativa, ed eccezionalmente, per quelle sostenute fino al 30 giugno 2013, del 50% su un limite massimo di spesa raddoppiato di 96 mila euro per unità abitativa.
È questo, in estrema sintesi il contenuto della risoluzione n. 22/e diffusa ieri dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dell’attività di consulenza giuridica.
Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica risultano dunque detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir soltanto se l’apparecchiatura realizzata è al servizio dell’immobile a uso residenziale mentre devono ritenersi escluse da tali benefici fiscali quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configura un’attività commerciale.
I chiarimenti delle Entrate in materia di detrazioni Irpef sugli impianti fotovoltaici si sono resi necessari per effetto delle novità normative introdotte in materia dall’articolo 4 del decreto legge n. 201/2011. Tale disposizione, come è noto, ha infatti reso permanente la detrazioni Irpef delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con l’inserimento del nuovo articolo 16-bis del Tuir.
La lettera h di quest’ultima disposizione, ricorda la risoluzione di ieri, prevede fra gli interventi agevolabili anche quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Agevolazione che la norma stessa ammette anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.
Ciò premesso, tenuto conto della duplice valenza che gli impianti fotovoltaici possono normalmente assumere ossia quella di risparmio energetico e di produzione di energia elettrica, le conclusioni dell’Agenzia delle entrate si basano anche su uno specifico parere acquisto sul punto dal ministero dello sviluppo economico.
In buona sostanza perché le spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico possano beneficiare della detrazione Irpef di cui all’articolo 16-bis del Tuir è necessario che l’energia elettrica prodotta da detto impianto sia destinata essenzialmente a far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi è necessario che l’impianto sia posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente. Tale detrazione sarà invece esclusa quando la cessione dell’energia elettrica prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, circostanza che si verifica per gli impianti fotovoltaici non posti a servizio dell’abitazione o con potenza superiore a 20kw.
Ovviamente per poter usufruire della detrazione in oggetto il contribuente dovrà conservare la documentazione che attesta l’acquisto e l’installazione dell’impianto fotovoltaico mentre non sarà invece necessario attestare l’entità del risparmio energetico conseguito.