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Fonti rinnovabili, linee guida uniche in tutta Italia

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Normativa unica per tutta Italia per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e per assicurarne un corretto inserimento nel paesaggio.

Fonte: La Repubblica – Affari & Finanza

Autore: Rosa Serrano

Questo il succo delle linee guida nazionali contenute nel decreto ministeriale che individua i criteri procedurali per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione, l’esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Le linee guida nazionali erano operative dal 3 ottobre 2010: le regioni avevano 90 giorni per adeguare le proprie normative alle nuove regole. Ma solo sette di esse (Basilicata, EmiliaRomagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Toscana), sia pure in maniera diversa, si sono mosse in questa direzione.
Ecco, dunque, quali sono, in estrema sintesi, le linee guida nazionali diventate legge dal 2 gennaio di quest’anno. In prima battuta, viene individuata per le diverse tipologie di impianto (fotovoltaico, biomasse, eolico, idroelettrico e geotermico) la procedura autorizzativa da applicare. In particolare, vengono indicate le condizioni in base alle quali alcuni impianti sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (Dia) ora Scia come, ad esempio, impianti fotovoltaici fino a 20 kW e impianti eolici fino a 60 kW ed altri, invece, con l’invio di una semplice comunicazione di inizio lavori. Si tratta di interventi considerati "attività ad edilizia libera" come, ad esempio, gli impianti fotovoltaici integrati negli edifici. Ance evidenzia che per tutti gli altri impianti è necessario ottenere il rilascio, da parte della Regione o della provincia delegata, di una autorizzazione unica.
Questo provvedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte. Vale anche come titolo edilizio a costruire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato. Nell’autorizzazione, oltre all’indicazione di eventuali prescrizioni per la realizzazione o l’esercizio dell’impianto, deve essere previsto il termine per l’avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. Se necessario l’autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico.
Particolare attenzione viene dedicata ai criteri generali per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio. La sussistenza di uno o più di tali criteri costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti; tra questi, ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile di territorio; il riutilizzo di aree già degradate tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati; progettazione legata alla specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento.

Le Regioni possono individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. In ogni caso esse devono conciliare gli obiettivi di tutela ambientale e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili attraverso atti di programmazione che tengano conto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata (burden sharing).

«Per l’individuazione delle aree non idonee — spiega Edoardo Zanchini, responsabile energia di Legambiente — sarà importante motivare, attraverso un’attenta istruttoria, le ragioni per cui è vietata o limitata la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, onde evitare ricorsi ai tribunali amministrativi. A tale scopo, le regioni dovranno seguire un percorso specifico per le differenti tipologie di impianti, visti anche gli specifici caratteri e problemi di utilizzo, di impatto, di integrazione degli impianti che sfruttano vento, sole, acqua, biomasse e biogas, suolo».

Per quanto concerne le normative regionali, di particolare interesse risulta il regolamento varato dalla Giunta regionale Puglia entrato in vigore il 31 dicembre 2010. Vengono individuate le aree e i siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio. Sono state individuate tutte le zone soggette a qualsiasi tipo di vincolo. Viene prevista una disciplina di protezione anche per le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità, quindi con coltivazioni biologiche o identificate dai marchi quali Dop, Doc, Igt, Igp e altri.

Sempre in Puglia, è entrata in vigore dal primo gennaio 2011 la nuova procedura per ottenere l’autorizzazione unica per installare un nuovo impianto. Il nuovo iter descritto nella delibera di Giunta è completamente online. Non si potranno più presentare domande cartacee. Le richieste viaggeranno via web attraverso il portale www. sistema. puglia. it e gli stessi progetti dovranno essere digitali, quindi immediatamente proiettabili sulla cartografia del Sit, il Sistema Informativo Territoriale.