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Fonti rinnovabili. Le possibilità aperte dalla detrazione maggiorata per le ristrutturazioni e le difficoltà applicative per i privati

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Il fotovoltaico mette alla prova il 50%
Test di fattibilità e convenienza per lo sconto fiscale applicato agli impianti solari elettrici

Fonte: Il Sole24ore

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Con la stretta agli incentivi per il fotovoltaico, alcuni professionisti potrebbero esplorare la convenienza della detrazione del 50%, soprattutto per i piccoli impianti solari al servizio delle abitazioni. La prima domanda da porsi è "se" la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir – maggiorata al 50% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2013 – sia applicabile anche al fotovoltaico. La lettera h) dell’articolo 16-bis, tra gli interventi agevolati, comprende quelli «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia». E precisa che queste opere possono essere realizzate anche senza opere edilizie, a patto che venga acquisita «idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».
In assenza di chiarimenti ufficiali successivi alla stesura dell’articolo 16-bis, per ora bisogna fare riferimento agli orientamenti precedenti.
Contro la possibilità di applicare la detrazione agli impianti fotovoltaici, alcuni interpreti hanno richiamato la risoluzione 207/E del 20 maggio 2008, con cui l’Agenzia ha affermato che le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del consumo per il riscaldamento invernale, non possono assumere rilievo ai fini della applicazione della detrazione d’imposta del 55%, consentita in relazione agli interventi di risparmio energetico.
Un’estensione di questa lettura – è il ragionamento – potrebbe bloccare la possibilità di avere la detrazione del 36 per cento. Ma a ben vedere la stessa risoluzione 207, nel ricordare che il 36% non può cumularsi alle tariffe incentivanti, ammette la possibilità di applicarlo al fotovoltaico, citando «gli impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale richiamata all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cioè il 36% ndr), anche nel caso di proroghe e modificazioni della medesima detrazione».
Già qualche anno prima, inoltre, l’Agenzia con la circolare 57 del 24 febbraio 1998 aveva chiarito che rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche le opere previste dall’articolo 1 del Dm Industria del 15 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1992, n. 107, che alla lettera e) fa esplicito riferimento agli impianti fotovoltaici.
La possibilità di avere il 36-50%, quindi, sembra chiara. Il dubbio, se mai, potrebbe riguardare l’idonea documentazione che deve procurarsi chi realizza l’impianto per dimostrare il conseguimento di un risparmio energetico, in assenza del quale – stando alla lettera dell’articolo 16-bis – potrebbe scattare la decadenza dal beneficio. In attesa di chiarimenti, che si auspica arrivino comunque in tempi brevi, un attestato di certificazione energetica da cui risulti un’effettiva riduzione dei consumi appare come il documento adatto.
È bene ricordare, infine, il perimetro dei soggetti potenzialmente interessati. La detrazione del 50% si applica su una spesa massima di 96mila per unità immobiliare e si applicare alle spese sostenute da:
– i proprietari o nudi proprietari;
– i locatori o i comodatari;
– i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– i soci di cooperative divise ed indivise;
– i soci delle società semplici;
– gli imprenditori individuali per gli immobili residenziali da essi posseduti, ossia quelli non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima.
Possono, inoltre, beneficiare della detrazione i soggetti che producono redditi in forma associata, ossia società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e i soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari (si veda l’articolo in basso). Anche per questi soggetti sono agevolabili i soli immobili a destinazione residenziale.