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Fonti alternative. Le regole per la valutazione d’impatto ambientale. La “Via” alle rinnovabili dipende dalle Regioni

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Quando occorre la valutazio­ne di impatto ambientale per le fonti rinnovabili? Il nodo non è certo sciolto dalle norme naziona­li, in quanto la materia è oggetto di legislazione concorrente con quelle regionali.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Silvio Rezzonico Giovanni Tucci

Il Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006)
detta gli obblighi di Via nel rispetto delle competen­ze
regionali. Le Regioni aveva­no, infatti, un anno per varare norme
proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi.
In seguito, però, il Dlgs 4/2008 ha introdotto modi­fiche
radicali nel Codice, cosic­ché gli enti locali hanno goduto di
una proroga automatica fino a metà febbraio 2009.

In particolare il Dlgs, nella sua
versione attuale, stabilisce che le Regioni e le Province autono­me
possono definire un incre­mento o un decremento massi­mo
nella misura del 30% delle so­glie previste per essere esentati
dalla Via e soprattutto, «criteri o condizioni di esclusione dalla
ve­rifica di assoggettabilità». Il Dl­gs, comunque, non
esclude che le norme regionali esistenti pri­ma del suo varo
possano essere totalmente o parzialmente vali­de, a patto che non
siano in con­trasto con il suo dettato. Ora, poi­ché.il Dlgs
consente le esclusio­ni dalla Via, tali esclusioni potrebbero
essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.

Facciamo un esempio: la leg­ge
7/2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la
produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e
impianti solari termici la cui su­perficie occupata dai pannelli
sia pari o inferiore a complessivi 5mila metri quadrati riferita alla
sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o
parzial­mente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso
discorso per gli impianti eolici singoli, fi­no a quattro, con
altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri. Per i progetti
ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette, le soglie
dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

D’altronde anche la Valle d’Ao­sta,
con la legge 14/1999 assoggetta a Via ordinaria gli impianti
geoter­mici, eolici e solari per la produ­zione di energia
oltre i 3 Mw e a procedura abbreviata quelli da 1 a 3 Mw. Nelle aree
protette le so­glie sono ridotte del 20 per cento. La procedura
semplificata consi­ste in una semplice relazione tec­nica del
progettista. Insomma, in­clusioni ed esclusioni dalla Via
potrebbero essere ancora valide, anche se decise in epoche
antecedenti al varo del Codice.

La Puglia, viceversa, ha agito in
questi ultimi tempi. Ha infatti escluso da Via, con modifiche al­la
legge 11/2001, gli impianti eolici con potenza fino a 1 Mw nonché
quelli fotovoltaici fino a 10 Mw.

La Basilicata ha creato esenzioni per
l’eolico fino a 100 kw (50 kw in aree protettè) e per il
fotovoltaico integrato e parzialmente integra­to, ma con un area
inferiore a 2 mi­la mq. La Toscana ha, invece, sostanzialmente
riconfermato le norme nazionali.

L’indagine sulle norme locali è
complicata dal fatto che alcune Regioni (per ora, Piemonte, Emi­lia
Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Puglia) hanno deman­dato alle
Province, in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di
Via: un trend destinato a crescere anche in futuro e a rendere arduo
il tentativo di ave­re un quadro completo delle re­gole
vigenti. Inoltre, in attesa del­la riforma delle leggi sulla Via,
molti enti locali hanno dettato norme transitorie o particolari,
tramite semplici provvedimenti di Giunta e Consiglio.

L’impatto della Via sul fotovol­taico
è, attualmente, abbastanza ridotto in termini percentuali. Le norme
nazionali, infatti, escludo­no gli impianti integrati e
semi-in­tegrati (cioè quelli sopra i tetti), ol­tre a quelli
fino a 20 kw. A essere coinvolti sono solo i grandi im­pianti a
terra. Per realizzarli, oc­correrà quindi sopportare i costi
della procedura di screening per sapere se la Via è necessaria e, in
qualche caso, anche quelli della Via vera e propria.