Il Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006)
detta gli obblighi di Via nel rispetto delle competenze
regionali. Le Regioni avevano, infatti, un anno per varare norme
proprie o comunque per adeguare quelle già vigenti ai suoi principi.
In seguito, però, il Dlgs 4/2008 ha introdotto modifiche
radicali nel Codice, cosicché gli enti locali hanno goduto di
una proroga automatica fino a metà febbraio 2009.
In particolare il Dlgs, nella sua
versione attuale, stabilisce che le Regioni e le Province autonome
possono definire un incremento o un decremento massimo
nella misura del 30% delle soglie previste per essere esentati
dalla Via e soprattutto, «criteri o condizioni di esclusione dalla
verifica di assoggettabilità». Il Dlgs, comunque, non
esclude che le norme regionali esistenti prima del suo varo
possano essere totalmente o parzialmente valide, a patto che non
siano in contrasto con il suo dettato. Ora, poiché.il Dlgs
consente le esclusioni dalla Via, tali esclusioni potrebbero
essere dettate anche da norme antecedenti al suo varo.
Facciamo un esempio: la legge
7/2004 nelle Marche non assoggetta a Via gli impianti per la
produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e
impianti solari termici la cui superficie occupata dai pannelli
sia pari o inferiore a complessivi 5mila metri quadrati riferita alla
sola superficie radiante o quelli integrati totalmente o
parzialmente su edifici o su elementi di arredo urbano. Stesso
discorso per gli impianti eolici singoli, fino a quattro, con
altezza fuori tutto minore o uguale a 20 metri. Per i progetti
ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette, le soglie
dimensionali sono ridotte del 50 per cento.
D’altronde anche la Valle d’Aosta,
con la legge 14/1999 assoggetta a Via ordinaria gli impianti
geotermici, eolici e solari per la produzione di energia
oltre i 3 Mw e a procedura abbreviata quelli da 1 a 3 Mw. Nelle aree
protette le soglie sono ridotte del 20 per cento. La procedura
semplificata consiste in una semplice relazione tecnica del
progettista. Insomma, inclusioni ed esclusioni dalla Via
potrebbero essere ancora valide, anche se decise in epoche
antecedenti al varo del Codice.
La Puglia, viceversa, ha agito in
questi ultimi tempi. Ha infatti escluso da Via, con modifiche alla
legge 11/2001, gli impianti eolici con potenza fino a 1 Mw nonché
quelli fotovoltaici fino a 10 Mw.
La Basilicata ha creato esenzioni per
l’eolico fino a 100 kw (50 kw in aree protettè) e per il
fotovoltaico integrato e parzialmente integrato, ma con un area
inferiore a 2 mila mq. La Toscana ha, invece, sostanzialmente
riconfermato le norme nazionali.
L’indagine sulle norme locali è
complicata dal fatto che alcune Regioni (per ora, Piemonte, Emilia
Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Puglia) hanno demandato alle
Province, in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di
Via: un trend destinato a crescere anche in futuro e a rendere arduo
il tentativo di avere un quadro completo delle regole
vigenti. Inoltre, in attesa della riforma delle leggi sulla Via,
molti enti locali hanno dettato norme transitorie o particolari,
tramite semplici provvedimenti di Giunta e Consiglio.
L’impatto della Via sul fotovoltaico
è, attualmente, abbastanza ridotto in termini percentuali. Le norme
nazionali, infatti, escludono gli impianti integrati e
semi-integrati (cioè quelli sopra i tetti), oltre a quelli
fino a 20 kw. A essere coinvolti sono solo i grandi impianti a
terra. Per realizzarli, occorrerà quindi sopportare i costi
della procedura di screening per sapere se la Via è necessaria e, in
qualche caso, anche quelli della Via vera e propria.