Favoriscono i privati e gli enti con piccoli impianti i bonus messi in campo per spingere le fonti energetiche rinnovabili. Si tratta dei meccanismi premiali, simili alla tariffa incentivante per gli impianti solari fotovoltaici, del conto energia eolico e del conto energia per fonti diverse rispetto al solare fotovoltaico, introdotti dal 2008 per promuovere la produzione di energia da fonti alternative diverse dal solare (l’energia eolica, idrica, geotermica e quella derivante dalle biomasse, di origine agricola o forestale).
La tariffa fissa
La Finanziaria 2008 ha introdotto per gli impianti di dimensioni più modeste una nuova forma di incentivazione rappresentata dalla "tariffa fissa onnicomprensiva". La stabilità di questa tariffa – che non ha subito significativi ridimensionamenti dal momento della sua introduzione, a differenza di quanto è invece avvenuto proprio nel settore del fotovoltaico – ha fatto sì che il settore delle fonti rinnovabili diverse dal solare sia diventato di notevole interesse per gli investitori, consentendo di programmare gli investimenti.
Il meccanismo incentivante prevede che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle diverse fonti energetiche rinnovabili, diverse rispetto all’energia solare e di potenza nominale media annua non superiore a un megawatt, abbia diritto, su richiesta del produttore e per 15 anni, al l’applicazione di una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della Fer utilizzata: per l’energia eolica la remunerazione è di 0,30 euro per ogni kW prodotto, mentre per le centrali alimentate da biomasse e biogas prodotti da attività agricola e forestale da filiera corta è di 0,28 euro per ogni kW.
Il meccanismo incentivante prevede che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle diverse fonti energetiche rinnovabili, diverse rispetto all’energia solare e di potenza nominale media annua non superiore a un megawatt, abbia diritto, su richiesta del produttore e per 15 anni, al l’applicazione di una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della Fer utilizzata: per l’energia eolica la remunerazione è di 0,30 euro per ogni kW prodotto, mentre per le centrali alimentate da biomasse e biogas prodotti da attività agricola e forestale da filiera corta è di 0,28 euro per ogni kW.
Il trattamento fiscale della tariffa è stato analizzato dal l’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 88/E del 25 agosto 2010, in risposta a un interpello del Gse (Gestore servizi energetici), che è il soggetto (pubblico) attuatore per l’incentivazione della produzione di energie rinnovabili.
Il trattamento fiscale
Il documento del Fisco precisa che la tariffa fissa onnicomprensiva, anche se composta da due quote (la componente prezzo e la componente incentivante), deve essere considerata solo come corrispettivo. Infatti la richiesta effettuata dal produttore di energia al Gse per ottenere, in alternativa ai certificati verdi, la tariffa onnicomprensiva realizza un atto a titolo oneroso, con la cessione alla rete da parte del produttore e il pagamento di un compenso da parte del Gse. Di conseguenza, dato che la tariffa onnicomprensiva è erogata in relazione alla cessione di un bene (vale a dire l’energia elettrica prodotta dall’impianto), la tariffa stessa, se percepita da un soggetto che svolge attività commerciale o agricola in base agli articoli 2135 e 2195 del codice civile o attività di lavoro autonomo, dovrebbe essere assoggettabile a Iva.
Ma in considerazione del fatto che la tariffa onnicomprensiva persegue lo stesso fine della tariffa incentivante prevista dal conto energia, la risoluzione conclude che non è rilevante ai fini Iva quando è corrisposta a soggetti titolari di impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente (di solito enti non commerciali o associazioni senza scopo di lucro) e con potenza fino a 20 kW. Ciò perché l’immissione in rete di energia non configura in questi casi la sussistenza di un’attività commerciale svolta con il carattere di abitualità, in quanto l’impianto è destinato a soddisfare principalmente bisogni di carattere "personale": è quindi carente il presupposto soggettivo. A livello di imposizione diretta, invece, la tariffa onnicomprensiva percepita viene tassata come reddito diverso, in base all’articolo 67, comma 1, lettera i), del Tuir.
Il documento delle Entrate puntualizza, poi, che l’immissione in rete dell’energia non autoconsumata rappresenta invece sempre una attività commerciale quando è effettuata da:
– persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza fino a 20 kW, che non sono posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente;
– persone fisiche o enti non commerciali titolari di impianti di potenza superiore a 20 kW;
– persone fisiche o giuridiche che svolgono attività commerciale;
– soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo.
In tutti questi casi la tariffa onnicomprensiva è qualificata come corrispettivo derivante dalla vendita di energia elettrica e, di conseguenza, rileva sia ai fini Iva che delle imposte dirette; mentre non è soggetta all’applicazione della ritenuta alla fonte del 4% prevista dall’articolo 28 del Dpr 600/73, non configurandosi, sulla base di quanto detto, come un contributo.