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Efficienza energetica: in vigore dal prossimo 4 dicembre la Direttiva Europea

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Efficienza Energetica; entrerà in vigore il 4 dicembre 2012 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 5 giugno 2014.

Fonte: Rinnovabili&Territorio

Autore: Redazione

La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’Efficienza Energetica -varata il 25 ottobre 2012- è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea (L315 del 14 novembre scorso). Entrerà in vigore il 4 dicembre 2012 e gli Stati membri avranno un anno e mezzo per varare le leggi nazionali di recepimento.

La Direttiva, che consta di 30 articoli e di 15 allegati, stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo relativo all’efficienza energetica del 20 % entro il 2020 previsto -assieme al taglio del 20% delle emissioni climalteranti e l’incremento del 20% delle energie rinnovabili- dal cosiddetto "pacchetto clima-energia 20.20.20" .

La Direttiva che mira ad ottenere oltre agli obiettivi previsti anche un sistema in grado di produrre ulteriori miglioramenti di efficienza energetica, richiede agli Stati membri di fissare obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull’intensità energetica.

Il provvedimento è suddiviso in cinque capi che vanno dall’ambito di applicazione e obiettivi da raggiungere (Capo I; art. 1-3) dalla definizione di efficienza nell’uso dell’energia (Capo II- art. 4-13), all’efficienza nella fornitura di energia (Capo III- art.14-15) per concludersi con le disposizioni specifiche (Capi IV,V art. 16-30).

La definizione di Piani Nazionali per l’Efficienza sono un punto cardine della nuova legislazione europea sull’efficienza: nel definire questi piani e i rispettivi obiettivi che intendono raggiungere, gli Stati membri dovranno tenere conto, tra le altre misure, del fatto

che nel 2020 il consumo energetico dell’Unione non dovrà essere superiore a 1.474 MTEP (Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) di energia primaria o non superiore a 1.078 MTEP di energia finale corrispondenti ad una riduzione del 20% sulle proiezioni di consumo in ambito UE.

Da una successiva valutazione da parte della Commissione, qualora emergesse che i piani nazionali per l’efficienza energetica non sono in linea con l’obiettivo del 20% saranno aggiunte ulteriori misure vincolanti in modo da coprire l’eventuale divario. Se poi gli Stati membri non adotteranno le misure addizionali previste dalla Commissione, questa proporrà specifici obiettivi vincolanti.

Da sottolineare che i requisiti stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose; qualora si verificasse che la normativa nazionale preveda misure più rigorose, gli Stati membri notificheranno tale normativa alla Commissione.

La Commissione valuterà gli effettivi risparmi entro il 30 giugno 2014 e se l’Unione sia in grado di raggiungere un consumo energetico non superiore a 1.474 Mtep di energia primaria e/o non superiore a 1.078 MTEP di energia finale entro il 2020.

Nell’effettuare il riesame, la Commissione farà la somma degli obiettivi indicativi nazionali di efficienza energetica comunicati dagli Stati membri e valuterà se la somma di tali obiettivi può essere considerata un indicatore affidabile per stabilire se l’Unione nel suo insieme sia sulla buona strada; la successiva revisione è prevista nel 2016.

Tra gli elementi che caratterizzano questa direttiva di particolare rilievo sono le misure richieste riguardo alla ristrutturazione energetica degli edifici per quanto attiene all’edilizia pubblica. Dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e da esso occupati dovrà rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti. E’ poi previsto l’obbligo per ciascun Paese di elaborare una strategia utile a rendere l’intero parco edilizio pubblico e privato più efficiente entro il 2050; la norma si applicherà agli edifici con una superficie utile totale superiore ai 550 metri quadri e, dal luglio del 2015, a quelli con una superficie di 250 metri quadri.

Per gli appalti pubblici è previsto che i Governi centrali possano acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, in coerenza con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l’idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza.

Un articolo ad hoc è dedicato a specifiche misure per effettuare audit energetici in cui viene precisato che gli Stati membri dovranno adottare misure per promuovere "la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi".

Le diagnosi energetiche dovranno essere indipendenti e pertanto si specifica che dovranno essere svolte da esperti qualificati e/o accreditati secondo specifici criteri di qualificazione in conformità alla legislazione nazionale.

Inoltre dovranno essere anche previsti specifici programmi per incoraggiare le piccole e medie imprese a "sottoporsi ad audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit” e dovranno essere impostati piani di sensibilizzazione delle famiglie riguardo ai benefici di tali audit attraverso servizi di consulenza adeguati.

Anche per le grandi imprese gli Stati membri dovranno garantire che siano sottoposte a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale, entro il 5 dicembre 2015 e in seguito almeno ogni quattro anni.
Ciascuno Stato membro dovrà, inoltre, istituire un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica che dovrà garantire che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020; tale obiettivo dovrà essere almeno equivalente al conseguimento ogni anno –a partire dal 1 gennaio 2014 – di nuovi risparmi pari all’1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali.