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Detrazioni fiscali e legge di bilancio, le novità del “pacchetto casa”

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L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2018 nell’ambito del pacchetto casa. Tra le novità evidenziate l’ecobonus per efficienza energetica cedibile anche in caso di lavori sul singolo appartamento e la proroga, con aggiustamenti, degli sgravi

Fonte: QualEnergia.it

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Proroga, con alcune modifiche, dei bonus rafforzati per recupero edilizio e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, conferma del bonus mobili e grandi elettrodomestici: sono solo alcune delle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (vedi QualEnergia.it, Legge di bilancio 2018, testo definitivo e riepilogo dele novità sull’energia)

A fare il punto sulle disposizioni della Legge che interessano il “pacchetto casa” è l’Agenzia delle Entrate.

Da sottolineare – spiega l’Agenzia sul suo organo ufficiale Fisco Oggi – anche la previsione di un altro biennio di cedolare secca con l’aliquota ridotta al 10% per i contratti abitativi stipulati a canone concordato; la nuova detrazione Irpef del 19% dei premi assicurativi pagati in dipendenza di polizze contro le calamità naturali; le condizioni più vantaggiose per poter usufruire della detrazione d’imposta per canoni di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede.

Risparmio energetico

È prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La detrazione – spiegano dalle Entrate – è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto).

La detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.

La detrazione, invece, è del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d’aria calda a condensazione.

Introdotto poi un nuovo tipo di spesa agevolabile: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

La possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione  – si spiega – viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.

Per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%). (continua)