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Decreto legislativo sulle rinnovabili: cosa cambia per la geotermia

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Le novità in tema di geotermia contenute nel Decreto legislativo sulle rinnovabili

Fonte: GeotermiaNews

Autore: Redazione

Il decreto legislativo sulle rinnovabili varato dal Governo il 3 marzo scorso è stato al centro del dibattito per le novità che riguardano gli incentivi al fotovoltaico. Poco si è detto invece delle modifiche introdotte sul settore dell’energia geotermica, su cui si è espresso il Governatore della regione Toscana, Enrico Rossi.

«Vogliamo che ci venga riattribuita la potestà sulle concessioni per la geotermia che il decreto ci ha sottratto, siamo pronti a ricorrere alla Corte costituzionale- ha dichiarato il Presidente Rossi che ha aggiunto – Peraltro le concessioni geotermiche andrebbero ricontrattate e dovrebbe esserci un maggiore riconoscimento del contributo importante che questa fonte di energia toscana dà al raggiungimento dell´obiettivo europeo per l´Italia dell´aumento del 20 per cento delle rinnovabili nel 2020».

E’l’articolo 9 che definisce disposizioni specifiche in materia di energia geotermica e introduce alcune modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, la recente norma sul riassetto dell’intero settore geotermico.

Le principali novità riguardano il tema della ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).

In particolare con l’aggiunta del comma 3-bis all’art.1 del Dlgs. 22/2010 si definiscono di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle. Gli impianti devono avere potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW.

Ogni proponente non può avere, in ogni caso, l’autorizzazione per più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.

Con la sostituzione del comma 4 allo stesso art.1 vengono considerate “di interesse locale le risorse geotermiche a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all’insieme degli impianti nell’ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.”.

Le modifiche riguardano anche l’art.3 che regola le competenze per l’assegnazione del permesso di ricerca.

In particolare dopo il comma 2, è aggiunto il 2-bis, che prevede che nel caso di sperimentazione di impianti pilota, “l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la Regione interessata; all’atto del rilascio del permesso di ricerca, l’autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.”

Il comma 7 – che interviene sulle domande di permesso di ricerca – è sostituito da un nuovo comma 7, nel quale si specifica che “sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all’autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all’articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono, infine, aggiunte le parole “e delle georisorse”.

Il Decreto legislativo modifica, inoltre, anche gli articoli 6,8,12 e 16.

Riguardo all’art.6, sul rilascio di concessioni di coltivazione per risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale, viene aggiunto il comma 3 bis che specifica che: “nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con la Regione interessata.“

All’art.8 -che regola l’assegnazione di una concessione di coltivazione a seguito dell’esito positivo della ricerca- il comma 2 viene sostituito interamente.

Il nuovo comma stabilisce che “trascorso inutilmente tale termine (sei mesi, ndr.), la concessione può essere richiesta, in concorrenza, da altri operatori con l’esclusione di quelli relativi agli impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis. Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, pervenute all’autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.”

All’articolo 12, sulla revoca della concessione per l’ampliamento del campo geotermico è aggiunto il comma2-bis che stabilisce che “la concessione rilasciata per l’utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell’articolo 16.”

Allo stesso articolo 16 è aggiunto il comma 5-bis in cui si stabilisce che “limitatamente alla sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto ambientale, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma 4 per la produzione di energia elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto”.