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Così il fotovoltaico dribbla l’imposta

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La sospensione IMU, prevista dal dl n. 54/2013 entrato in vigore il 22 maggio 2013, infatti riguarda anche agli impianti fotovoltaici connessi all’attività agricola.

Fonte: Italia Oggi

Autore: Cinzia De Stefanis

Imu sospesa anche per i fabbricati rurali in cui sono installati impianti fotovoltaici. La sospensione, prevista dal dl n. 54/2013 entrato in vigore il 22 maggio 2013, infatti riguarda anche agli impianti fotovoltaici connessi all’attività agricola. Con nota dell’agenzia del territorio del 6 giugno 2012 n. 3189, infatti, viene previsto che «agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorra l’obbligo di dichiarazione in catasto (…) è attribuita la categoria D/10 – fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole».
Dalla nota del Territorio pertanto possiamo dedurre che gli impianti fotovoltaici connessi ad attività agricole, accatastati nella categoria D/10 (immobili strumentali per le attività agricole), rientrino tra le categorie di immobili ammessi alla sospensione della rata Imu di giugno. Ricordiamo che il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (articolo 1, comma 1, lettera c), ha stabilito che la sospensione della prima rata di giugno vale anche per i «terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni». In seguito il ministero dell’economia e delle finanze ha diramato la circolare del 23 maggio 2013 n. 2/DF al fine chiarire i numerosi dubbi sorti in capo ai contribuenti in merito al versamento della prima rata Imu 2013. Tra i dubbi chiariti vi è quello riguardante la sospensione dell’acconto 2013 dell’Imu relativa ai terreni agricoli e i fabbricati rurali. Pertanto dal combinato esame della nota del territorio e della circolare delle finanze possiamo ritenere valida la sospensione della prima rata Imu per gli impianti fotovoltaici connessi alle attività agricole. Nell’ottica dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili, il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, disposizioni di carattere fiscale volte a promuovere l’esercizio di tali attività da parte degli imprenditori agricoli. Infatti la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e dì prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile (articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).