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Contratti salvi se manca l’Ape

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Chiarimenti del Mingiustizia sull’attestato energetico nei trasferimenti immobiliari

Confermate sanzioni pecuniarie salate fino a 18 mila

Fonte: Italia Oggi

Autore: Cinzia De Stefanis

No alla nullità (c.d. differita) per i contratti di compravendita e di locazione senza Ape, ma applicazione delle sole sanzioni pecuniarie. In quanto la nullità dei contratti privi dell’Ape è eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata.
Questa è la risposta fornita dal ministro della giustizia Annamaria Cancellieri a un’interrogazione posta da Manfred Schullian (datata 15 gennaio 2014), in merito al regime giuridico degli attestati di prestazione energetica con riferimento ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione. La mancanza dell’attestato di prestazione energetica, nei contratti di compravendita è punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro. Nei casi di locazioni di singole unità immobiliari la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà. Il susseguirsi delle disposizioni normative in materia di Ape ha creato qualche dubbio tra gli operatori del settore, tanto da rendere necessario un chiarimento ufficiale.
Il ministro della giustizia Cancellieri ha ricordato che: – l’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 ha sancito a pena di nullità, l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica;
– il decreto legge 145/2013, ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria;
– successivamente l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato, anche se con decorrenza differita, la nullità.
Da tale sequenza di disposizioni normative, il ministro ha evidenziato che la legge di stabilità 2014 è intervenuta su una norma (articolo 6, comma 3 bis, dlgs n. 192 del 2005) non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto-legge «Destinazione Italia». Ha, altresì, fatto presente che il MiSe, interpellato in quanto ministero competente sulle iniziative legislative citate, ha convenuto sull’inefficacia della norma contenuta nella legge di stabilità, «ritenendo che la nullità dei contratti privi dell’attestazione di prestazione energetica sia eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria è da ritenersi maggiormente adeguata». Ha, infine, annunciato che sarà valutato, di concerto con il MiSe, un intervento di coordinamento normativo «per l’eliminazione dell’erroneo richiamo al non più vigente comma 3-bis da parte dell’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di stabilità, per la risoluzione delle questioni interpretative sollevate dagli interroganti».