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Comunità del bosco: regolamento forestale, sì a modifiche

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Parere favorevole a maggioranza, in seconda commissione. In particolare, le modifiche riguardano le comunità del bosco, i piani specifici di prevenzione antincendio boschivi e una norma che ridefinisce il “fuoco prescritto”

Fonte: Consiglio regionale – Regione Toscana

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Parere favorevole a maggioranza, questa mattina giovedì 24 gennaio, con il sì di Pd e M5S e l’astensione della Lega, in commissione Sviluppo economico e rurale, cultura, istruzione, formazione presieduta da Gianni Anselmi (Pd), alle modifiche del regolamento in materia di comunità del bosco e di piani specifici di prevenzione antincendio boschivo (AIB).

 
Il provvedimento è volto ad attuare le modifiche introdotte nella legge forestale della Toscana (l.r. 39/2000) con la l.r. 11 del 2018, in particolare modo, relative a tre aspetti fondamentali: la comunità del bosco, i piani specifici di prevenzione antincendio boschivi e una norma che ridefinisce il “fuoco prescritto”.
 
Per la comunità del bosco si prevede il censimento delle proprietà boschive da parte del proprietario attraverso un avviso pubblico dell’ente competente che sono le Unioni di comuni. La manifestazione di interesse serve a capire quali siano le proprietà interessate da una gestione attiva dei soprassuoli (ndr. parte più superficiale del terreno) così da contrastare i fenomeni di abbandono e per una gestione più attenta nei confronti del dissesto idrogeologico. I dati censiti vengono, poi, inseriti nel sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) in modo da favorire l’incontro dei soggetti interessati. Si stabilisce poi, che le comunità del bosco debbano costituirsi tramite convenzioni, contratti o altre forme associative.
 
Per elaborare i piani specifici di prevenzione antincendio boschivi, la Giunta potrà avvalersi delle Unioni di Comuni, li dovrà approvare previa acquisizione di tutti i pareri necessari – siano essi studi di incidenza o autorizzazioni paesaggistiche – così da avere poi uno strumento snello che preveda l’attuazione degli interventi con una semplice dichiarazione. La validità dei piani è decennale e al loro interno sono previsti sia interventi selvicolturali sia adeguamenti di opere. Si danno anche indicazioni sul comportamento che un privato dovrebbe adottare qualora il suo territorio fosse stato interessato da un’opera del piano di prevenzione realizzata da un ente pubblico.
 
Infine, il “fuoco prescritto” che in Regione Toscana aveva un carattere sperimentale, assume la funzione di tecnica selvicolturale per la prevenzione degli incendi boschivi e per la tutela di particolari assetti vegetazionali.