La vicenda è iniziata con il Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, il quale,
tra l’altro, ha sancito (sostituendo l’articolo 6, del Dlgs 192/2005) che nel caso di vendita di edifici:
a) il proprietario era tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica (articolo 6, comma 3, d. lgs. 192);
b) doveva essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente doveva
dar atto di aver ricevuto le informazioni
e la documentazione, comprensiva dell’Ape, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 3, del Dlgs 192);
c) l’Ape doveva essere allegato
al contratto, a pena di nullità del contratto stesso (articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs 192).
È poi intervenuto il Dl 154/2013, (in vigore dal 24 dicembre 2013) il quale ha introdotto un nuovo comma 3 all’articolo 6, del Dgs 192/2005, sostituendo per intero i precedenti predetti commi 3 e 3-bis e sancendo che:
a) nei contratti di compravendita immobiliare deve essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente dichiara
di aver ricevuto le informazioni
e la documentazione, comprensiva dell’Ape, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
b) copia dell’Ape va allegata al contratto;
c) in caso di omessa dichiarazione
o allegazione le parti contraenti sono soggette al pagamento, in solido e in quote uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3mila a euro 18mila;
Fin qui era tutto abbastanza chiaro. Ma poi è intervenuta la legge di Stabilità (147/2014), il cui articolo 1, comma 139, dispone
(dal 1° gennaio 2014) che la vigenza
del predetto articolo 6, comma 3-bis,
del Dlgs 192/2005 (abrogato nel frattempo dal dl 145/2013) sarebbe stata rimandata
al momento in cui entrerà in vigore
la normativa regolamentare attuativa dell’Ape, prevista dall’articolo 6, comma 12, del Dlgs 192/2005.
Insomma, se si osserva il Dl 145/2013
la sanzione di nullità per mancata allegazione dell’Ape sembra cancellata
dal sistema; se invece si consulta la legge di Stabilità se ne trae che la nullità sarebbe stata messa in stand by in attesa di riemergere in occasione dell’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo dell’Ape. Ma la prima interpretazione è quella giusta, perché quando la legge di Stabilità interviene sull’articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs 192/2005, si tratta di un inutile intervento
su un comma già abrogato che, come tale, non può essere implicitamente resuscitato.