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Completato il quadro normativo sulla certificazione energetica

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Sono stati approvati i due regolamenti mancanti per gli impianti di climatizzazione e per i criteri di chi deve effettuare i controlli

Fonte: Rinnovabili & Territorio

Autore: Redazione

Il Consiglio dei Ministri dello scorso venerdì 15 febbraio ha approvato, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti, due regolamenti che attuano il decreto legislativo n. 192 del 2005 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (direttiva n. 2002/91/CE).

Il Decreto va a completare il quadro normativo sulla certificazione energetica e consente all’Italia di evitare le eventuali sanzioni della Commissione UE per la mancata attuazione della direttiva sul rendimento energetico in edilizia, e per la mancanza di misure per le ispezioni periodiche dei sistemi di condizionamento d’aria di potenza superiore a 12 KW in grado di valutare l’efficienza dell’impianto e di proporre miglioramenti.

Il primo dei due regolamenti approvati, riguarda l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. Il secondo definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.

Il primo documento definisce quindi una disciplina dei controlli e delle ispezioni degli impianti di climatizzazione estiva che integra quella già esistente per gli impianti di climatizzazione invernale e prevede che anche le ispezioni per gli impianti termici vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti.

Vengono inoltre introdotte alcune semplificazioni amministrative per i cittadini e le PA in tema di controlli e ispezioni dei sistemi di condizionamento dell’aria.

Sono previste misure semplificate per gli impianti di potenza inferiore a 100 KW che, come si legge nella relazione illustrativa, costituiscono il 90% del totale: i controlli diventano annuali solo per gli impianti con una potenza maggiore o uguale a 100 KW. Negli altri casi la cadenza è invece biennale o quadriennale, con minori spese per i cittadini.

Il regolamento approvato fissa la temperatura massima della temperatura (18°C) che può essere raggiunta durante la climatizzazione invernale degli edifici a destinazione industriale o artigianale; negli altri edifici la soglia massima è invece 20 gradi; per la climatizzazione estiva non si può scendere invece sotto i 26 °C

In tutti i casi sono, comunque, previsti due gradi di tolleranza e deroghe motivate dalle destinazioni d’uso.

Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere corredati da un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, che va consegnato in caso di trasferimento dell’immobile.

Il decreto, con il secondo regolamento, definisce poi i requisiti dei soggetti responsabili del controllo, della conduzione e della manutenzione sugli impianti, ai quali è affidato anche il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica.

L’attività di certificazione energetica può essere svolta da tecnici abilitati (individuati tra dipendenti di enti pubblici, società di servizi pubbliche o private oppure tra i liberi professionisti), che risultino in possesso di un adeguato titolo di studio (laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario).

Le attività di certificazione energetica possono essere anche svolte da enti pubblici o da organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti e infine dalle società di servizi energetici (ESCo).

I tecnici così individuati, dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica e, per assicurare la loro indipendenza, i certificatori dovranno dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato. L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico certificante.

Per garantire un adeguato livello di monitoraggio le Regioni dovranno istituire un Catasto Territoriale degli Impianti Termici, realizzato in maniera tale da poter essere interfacciato con le banche dati relative agli attestati di prestazione energetica.

Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni dovranno trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell’Ambiente una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, rapporto che dovrà essere aggiornato con cadenza biennale, prendendo come periodo di riferimento della stagione termica l’anno compreso tra il primo agosto e il 31 luglio dell’anno successivo.

Durante gli interventi di controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 KW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 KW, dovrà essere effettuato un controllo di efficienza energetica, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 KW e 100 KW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 KW sarà sufficiente il rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o dal terzo responsabile,.

I controlli sull’efficienza energetica dovranno essere effettuati al momento della prima messa in esercizio dell’impianto, in caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione o in occasione di interventi che non rientrino tra quelli periodici.

Le ispezioni dovranno essere programmate in base ad una scala di priorità che metta al primo posto gli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, seguiti da quelli dotati di generatori o macchine frigorifere installati da oltre 15 anni, quelli dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 KW, gli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 KW, gli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 KW e infine quelli dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 KW.