Definiti i requisiti professionali e le procedure per diventare tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici e rilasciare il nuovo attestato di prestazione energetica (Ape). I tecnici dal 12 luglio devono frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica della durata minima di 64 ore, al fine di ottenere un attestato di frequenza. I corsi sono tenuti, a livello nazionale, da università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali, a livello regionale dalle regioni e province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle regioni. Questo è quanto prevede il dpr 16 aprile 2013 n. 75 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2103 n. 149 .
Il regolamento è composto di 7 articoli e di un allegato, ed è entrato in vigore il 12 luglio. L’emanazione del regolamento è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2002/91/Ce, e in particolare dell’articolo 7, visto che la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti dell’Italia, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato Ce (procedura di infrazione 2006/2378). Con questo regolamento si completa il quadro della normativa nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici e si definisce la figura del certificatore energetico.
Soggetti abilitati. Il regolamento (dpr n. 75/2013) consente di svolgere l’attività di certificazione energetica ai tecnici abilitati, che possono operare o da soli (come liberi professionisti o associati) o alle dipendenze di:
– enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell’energia e dell’edilizia;
– organismi pubblici e privati d’ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l’organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
– società di servizi energetici (Esco).
Possono svolgere l’attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario.
Corsi di formazione. I tecnici devono partecipare a specifici corsi di formazione, i cui contenuti minimi sono illustrati nell’allegato 1 al dpr n. 75/2013. I corsi sono tenuti, a livello nazionale, da università, enti di ricerca, ordini e collegi professionali, e sono autorizzati dal MiSe di intesa con il ministero delle infrastrutture e il ministero dell’ambiente. A livello regionale i corsi sono tenuti, dalle regioni e province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle regioni.
Non sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione i tecnici iscritti al proprio albo o collegio e in possesso di abilitazione professionale relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Indipendenza dei certificatori. Per assicurare la loro indipendenza, i certificatori devono dichiarare nell’Ape l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato. Il requisito di terzietà deve essere garantito anche rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente che, in ogni caso, non potrà essere né un coniuge né un parente fino al quarto grado.