Home Cosvig Bonus del 65% disponibile per tutti gli edifici esistenti

Bonus del 65% disponibile per tutti gli edifici esistenti

468
0
CONDIVIDI
Immobili. Le leggi e le circolari dell’Agenzia non prevedono limitazioni al residenziale

Lo sconto per il risparmio energetico anche per i capannoni

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Luca De Stefani Giorgio Gavelli

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico che attribuiscono, ai fini dell’imposta sul reddito, il diritto alla detrazione del 55% (65% per le spese sostenute dal 6 giugno scorso) non valgono solo per gli immobili residenziali.
Inoltre, almeno per quanto concerne le persone fisiche, non vi è alcun vincolo all’utilizzo diretto dell’unità immobiliare su cui sono effettuati i lavori.
Nonostante la guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate possa ingenerare più di un dubbio tra i contribuenti, su queste due conclusioni non si possono nutrire perplessità.
A pagina 6 della guida si legge che la «condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale)».
Ciò che stona è l’aggettivo residenziale, che non è presente in nessuno dei provvedimenti normativi che ha disciplinato l’agevolazione per risparmio energetico, né negli interventi di prassi dell’agenzia.
A esempio, secondo la circolare 36/E/2007 «l’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali», i quali, ordinariamente, non sono affatto residenziali.
Da notare che la circolare distingue l’agevolazione del 55% da quella del 36%, all’epoca disciplinata dall’articolo 1 della legge 449/1997, che prevedeva interventi solo su «singole unità immobiliari residenziali». Attualmente, anche questa affermazione deve essere rivista, poiché l’articolo 16-bis del Tuir richiede che l’immobile abbia natura residenziale solo su alcuni e non su tutti gli interventi agevolabili.
A ogni modo si ritiene che il testo della guida contenga un mero refuso, che sarebbe opportuno eliminare per evitare dubbi nei contribuenti (e magari qualche rilievo non corretto da parte degli Uffici).
A pagina 7 della medesima guida si trova il seguente periodo: «In ogni caso, i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. Per esempio, una società non può fruire della detrazione per le spese relative a immobili locati».
La prima parte della frase, limitando per ora l’attenzione ai soggetti non imprenditori, è sicuramente errata. Anche in questo caso la condizione citata non è presente in nessun punto della disciplina né è mai stata richiesta dall’Agenzia. Nessuno vieta al proprietario di detrarre l’Irpef sui lavori effettuati in un immobile da locare, anche nel caso limite in cui la locazione sia già in corso all’atto dell’esecuzione dei lavori. Il fatto che le spese agevolabili possano essere sostenute dagli inquilini o dai comodatari, non toglie certo al proprietario la facoltà di essere lui il soggetto che realizza (e si detrae) l’intervento.
Qualche problema in più sorge per gli immobili posseduti in regime d’impresa, in considerazione del fatto che l’agenzia delle Entrate, con le risoluzioni 303/E/2008 e 340/E/2008, ha negato l’agevolazione sia agli immobili posseduti (e locati) dalle immobiliari di locazione che agli «immobili merce» delle immobiliari di costruzione o di compravendita, sostenendo che, in entrambi i casi, non si tratterebbe di beni strumentali utilizzati direttamente dall’impresa.
Anche su questa impostazione si nutrono forti dubbi di legittimità (si veda la norma di comportamento dell’Associazione italiana dei dottori commercialisti 184/2012), rafforzati dal fatto che la giurisprudenza di merito sembra piuttosto contraria a imporre esclusivamente per via interpretativa simili limitazioni (si veda «Il Sole-24 Ore» del 5 ottobre 2013 e le sentenze commissioni tributarie provinciali di Varese 21 giugno 2013, n. 94, Lecco 26 marzo 2013, n. 54 e Como 2 luglio 2012, n. 109).
Comunque, quando l’immobile è del privato, non imprenditore, non ci devono essere questioni di sorta (soprattutto dopo sette anni di applicazione della norma).