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Bonus 65% in Unico Enc

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Unico Enti non commerciali 2014 fa spazio alla detrazione del 65% per il risparmio energetico.

Fonte: Italia Oggi

Autore: Fabrizio G. Poggiani

 

Pubblicata ieri, sul sito dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), la bozza del modello Unico Enti non commerciali 2014, per il periodo d’imposta 2013, con alcune nuove sezioni e/o caselle destinate alle novità del periodo.
Nel quadro «RQ» del modello è stata collocata una nuova sezione destinata all’indicazione dell’imposta sostitutiva del 20% applicabile ai proventi per l’esercizio dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, esercitata da soggetti non residenti.
Nel modello confluiscono i dati inerenti alle minusvalenze di ammontare superiore a 50 mila euro, emergenti da operazioni eseguite su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani e/o esteri e quelle di ammontare superiore a 50 milioni di euro, realizzate su cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ancorché riferibili a operazioni frazionate.
Utilizzando il quadro «RS» i contribuenti possono correggere gli errori contabili relativi alla mancata imputazione per competenza dei componenti negativi e nello stesso quadro devono essere indicate le spese sostenute per gli interventi su edifici strumentali all’esercizio di attività produttive di qualsiasi tipo, situati nelle aree sismiche ad alta pericolosità.
I soggetti che hanno sostenuto spese destinate all’adozione di misure antisismiche, nel periodo tra il 4/08/2013 e il 31/12/2013, possono detrarre il 65% dell’ammontare delle stesse, nel rispetto del tetto massimo di 96 mila euro e, in aggiunta, questi soggetti possono beneficiare della detrazione sulle spese finalizzate al risparmio energetico (55% e 65%), se sostenute entro la fine di questo periodo d’imposta.
Sul punto si evidenzia che la detrazione citata è stata portata dal 55% al 65% per le spese sostenute dal 6/06/2013 fino al 31/12/2013. Infine, nel quadro «RS», è possibile comunicare l’eventuale modifica dei criteri di valutazione dei beni posseduti, come adottati nei precedenti esercizi; questa modalità, sostituisce quella precedentemente prevista, in ossequio alle recenti disposizioni sulla semplificazione fiscale.