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Approvato alla Camera l’Ordine del Giorno “Sblocca Geotermia”

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Un iter unico di approvazione con termine perentorio

Fonte: Il Cittadino OnLine.it

Autore: Il Cittadino OnLine.it

È stato approvato, in data 29 ottobre, dalla Camera dei Deputati l’ordine del giorno n. 89 che introduce un riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, nell’ambito del più ampio decreto Sblocca Italia.
Queste le novità più significative che scaturiscono dal provvedimento, vincolante per il Governo:
    I fluidi geotermici a media entalpia, finalizzati alla sperimentazione, sono una risorsa di interesse nazionale. L’energia geotermica costituisce una fonte strategica per lo Stato;
    Il Governo è impegnato ad individuare nel Ministero per lo Sviluppo Economico la sede di competenza in materia di autorizzazione per gli impianti pilota e la geotermia sperimentale;
    Il Governo è impegnato a stabilire un procedimento unico per il rilascio di un titolo unico di concessione allo sfruttamento delle risorse geotermiche. Viene altresì individuato un limite temporale perentorio, per l’espletamento degli iter autorizzativi.

Qui nel seguito si riporta il testo approvato, nella sua versione integrale.
 

La Camera,
   premesso che:
     il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99, di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche ha, tra le diverse misure indicate, affinché siano:
     a) di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW;
     b) di competenza statale le autorizzazioni relative agli impianti geotermici pilota, in quanto, nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la regione interessata, e che il Ministero dello sviluppo economico stabilisce le condizioni e le modalità di coltivazione del fluido;
    a tal fine l’articolo 38-ter della legge 7 agosto 2012, n. 134 ha modificato il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 includendo l’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239 e nello specifico gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo n. 22 del 1010;
    il decreto legge n.69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto che per i progetti geotermici pilota la Valutazione di impatto ambientale sia di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e non regionale;
    sebbene siano state ricevute istanze sino a coprire la potenza massima prevista (50 MW) riguardanti risorse geotermiche già note, attualmente non sono stati rilasciati né permessi di ricerca né concessioni, per la complessità dell’iter burocratico necessario ad ottenere le diverse autorizzazioni previste;
     risulta d’interesse strategico dello Stato, in considerazione delle osservazioni in precedenza riportate, sviluppare le risorse energetiche e, in particolare, le nuove tecnologie nel settore geotermico, rendendo certi i tempi per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e lo sfruttamento di tale risorsa rinnovabile,

impegna il Governo

   ad individuare nel Ministero dello Sviluppo Economico la competenza in materia di geotermia sperimentale e a considerare  strategici sia gli impianti principali che quelli accessori e di servizio necessari all’esercizio della centrale (vapordotti, cavidotti, ecc.);
   a regolamentare, semplificandole, le procedure ed i termini del procedimento ed i poteri sostitutivi dello Stato trattandosi di risorsa strategica nazionale;
   a stabilire che l’attività è svolta a seguito del rilascio di un titolo unico che comprende la fase di ricerca e la successiva fase di coltivazione, e che tale titolo unico sostituisce ogni altra approvazione, contiene la dichiarazione di pubblica utilità ed il suo rilascio ha effetto di variante urbanistica;
   a stabilire altresì un procedimento unico per il rilascio del titolo unico e un termine perentorio per la sua conclusione, nonché l’adeguamento dei termini del procedimento di Via al nuovo termine così determinato.