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Al via in Toscana le regole per la qualificazione degli installatori di impianti FER

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L’assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione, Gianfranco Simoncini, ha presentato la delibera con cui la Regione Toscana delinea il percorso formativo obbligatorio per i tecnici installatori di impianti a energie rinnovabili

Fonte: Rinnovabili & Territorio

Autore: Redazione

Il 24 gennaio 2013 la Conferenza delle Regioni ha approvato le Linee guida nazionali che individuano lo standard formativo per le attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da FER -fonti rinnovabili-, adottato ai sensi del Decreto legislativo “rinnovabili” 28/2011.
Il documento approvato delega la formazione degli installatori alla competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi.
La Regione Toscana, dopo la Lombardia, è la seconda regione che interviene nel definire caratteristiche e modalità di attuazione di tali percorsi formativi.
La delibera presentata venerdì 12 aprile dall’Assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione Gianfranco Simoncini, detta gli indirizzi con cui, a partire dal 1° agosto 2013, la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili dovrà obbligatoriamente essere acquisita a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 4 del Dlgs 28/2011.
«Abbiamo voluto mettere una serie di punti fermi –spiega l’assessore Simoncini– per definire il percorso formativo di figure professionali nuove e molto specializzate, a garanzia dei cittadini e degli stessi operatori di un settore che si sta rivelando promettente anche per il rilancio dell’economia toscana. Così facendo, abbiamo adeguato la disciplina di queste professioni alle norme nazionali ed europee, che stabiliscono precisi requisiti per le attività tecniche legate all’installazione e manutenzione degli impianti da energie rinnovabili. Questa scelta si lega al disegno più generale di razionalizzazione del sistema della formazione professionale, che ci vede impegnati per valorizzare al massimo il lavoro, adeguandolo alle nuove tendenze del mercato e qualificando risorse professionali essenziali per uscire dalla crisi e riavviare lo sviluppo».
La delibera della Regione prevede che la formazione venga demandata a corsi realizzati da agenzie formative accreditate.
Come previsto dalle norme nazionali, dal momento che esistono diverse tipologie di impianti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore), oltre ad un modello unico propedeutico per l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili, sono individuati quattro standard specifici.
Il percorso formativo è articolato, infatti, secondo la diversa tipologia di impianto, in quattro standard specifici e da un modulo unico di base, propedeutico ai quattro indirizzi, che sono: biomasse per usi energetici; pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione, produzione di acqua calda sanitaria; sistemi solari termici; sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
Ciascun indirizzo prevede una parte teorica e una pratica con una durata complessiva del percorso formativo di 80 ore, di cui 20 per il modulo comune e 60 per i moduli specifici, con almeno 20 ore di pratica.

La formazione pratica consiste in esercitazioni in aula e in laboratorio riguardanti scelta della componentistica, condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell’impianto, collaudo e manutenzione.
La partecipazione al corso può comprendere il riconoscimento di crediti formativi che certificano eventuali competenze acquisite e prevede un esame finale.
Per l’ammissione all’esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l’80% delle ore complessive del corso. Al superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
La norma nazionale prevede inoltre l’aggiornamento è obbligatorio, quindi chi ha conseguito l’attestato deve partecipare ad attività formative di aggiornamento di 16 ore ogni 3 anni, che in base alle tempistiche indicate dal decreto rinnovabili, decorrono dal primo agosto 2013.