Le norme europee in materia di aiuti di Stato sono modificate con l’introduzione di una nuova disciplina “a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020″: lo ha deciso l’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (Efta).
L’Autorità stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell’energia e dell’ambiente possono essere considerati compatibili con il funzionamento dell’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo See). E individua una serie di aiuti compatibili a favore dell’ambiente e dell’energia: aiuti intesi a realizzare un livello di tutela dell’ambiente superiore a quello assicurato dalle norme dell’Unione o a innalzarlo in assenza di norme dell’Unione (inclusi gli aiuti per l’acquisto di nuovi veicoli adibiti al trasporto); aiuti per l’adeguamento anticipato a future norme dell’Unione; aiuti per studi ambientali; aiuti per il risanamento di siti contaminati; aiuti a favore dell’energia da fonti rinnovabili; aiuti a favore di misure di efficienza energetica, compresi cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffreddamento; aiuti per l’uso efficiente delle risorse e, in particolare, per la gestione dei rifiuti; aiuti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2, inclusi singoli elementi della catena del sistema di cattura e stoccaggio di CO2; aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da tasse ambientali; aiuti sotto forma di riduzione dell’onere di finanziamento a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; aiuti per le infrastrutture energetiche; aiuti per l’adeguatezza della capacità di produzione; aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili; aiuti per il trasferimento di imprese.
La disciplina però non si applica alla concezione e alla fabbricazione di prodotti, di macchine o di mezzi di trasporto ecologici al fine di ridurre l’impiego di risorse naturali, né alle azioni intraprese all’interno di stabilimenti o altri impianti produttivi al fine di migliorare la sicurezza o l’igiene. Così come non si applica al finanziamento di misure di tutela dell’ambiente relative alle infrastrutture del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e lungo vie navigabili interne; ai «costi incagliati» (stranded costs), definiti negli orientamenti alla metodologia per l’analisi degli aiuti di Stato connessi ai cosiddetti «costi incagliati»; agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, che sono soggetti alle norme stabilite dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e agli aiuti di Stato a favore di misure relative alla biodiversità.
Gli aiuti per l’ambiente e l’energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà , come modificati o sostituiti.
Nel valutare la compatibilità degli aiuti di Stato nel settore ambientale, viene precisato, occorre tener conto degli obiettivi di politica ambientale. La disciplina inoltre esamina gli impatti negativi delle sovvenzioni dannose per l’ambiente tenendo conto dei necessari compromessi tra settori e politiche diversi, come riconosciuto dagli strumenti politici succitati.
Nella comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato la Commissione ha annunciato tre obiettivi da perseguire ricorrendo alla modernizzazione del controllo sugli aiuti di Stato. Ossia promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo; concentrare il controllo ex ante della Commissione sui casi con il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando nel contempo la cooperazione tra le parti contraenti in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; razionalizzare le norme e accelerare i tempi di decisione.
In particolare, in vista della revisione delle varie discipline e dei vari orientamenti, la comunicazione invita ad adottare un approccio comune basato sul rafforzamento del mercato interno, promuovendo una maggiore efficacia della spesa pubblica mediante un migliore contributo degli aiuti di Stato al perseguimento degli obiettivi di interesse comune e un controllo più attento dell’effetto di incentivazione, sulla limitazione degli aiuti al minimo necessario e sulla prevenzione dei potenziali effetti negativi dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi. Questi principi sono stati applicati anche dall’Autorità. Le condizioni di compatibilità stabilite nella presente disciplina si basano sui suddetti principi comuni di valutazione.
Infatti, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto il See, l’Autorità applica, in linea generale, gli stessi punti di riferimento di quelli della disciplina della Commissione.