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Bagnore4: il Tar dichiara valida la Via e rigetta i motivi del ricorso fatto dai comitati

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Respinte tutte le eccezioni di merito contenute nel ricorso dei comitati verso la VIA e l’Autorizzazione Unica per la realizzazione della centrale geotermica; l’autorizzazione unica è stata invece annullata per motivi di forma

Fonte: GeotermiaNews

Autore: Redazione

Il Tribunale Amministrativo della Toscana con la sentenza (107-2014) depositata il 20 gennaio si è pronunciato in merito al ricorso presentato da un gruppo di associazioni ambientaliste (WWF, Italia Nostra e Forum Ambientalista, cui si è aggiunto un ricorso anche da parte di singoli cittadini) contro la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Unica per la realizzazione della centrale geotermoelettrica di Bagnore 4 nel Comune di Santa Fiora, respingendo tutte le eccezioni di merito sollevate e confermando nei fatti l’operato della Regione.
Il TAR ha dovuto altresì annullare il decreto con cui era stata rilasciata l’Autorizzazione Unica del 21/12/2012 per un vizio procedurale. E’ stata, infatti, ritenuta illegittima l’acquisizione delle integrazioni e la relativa verifica a tre prescrizioni (17-18-19) prima dell’"inizio dei lavori", anziché prima del rilascio dell’autorizzazione, nonostante che la verifica stessa sia stata puntualmente effettuata e certificata con decreto dirigenziale del febbraio 2013. Un fatto formale dunque e non sostanziale. La procedura di Autorizzazione unica dovrà dunque essere nuovamente rilasciata dagli uffici competenti della Regione.
Sulla sostanza invece il TAR è stato molto chiaro ed ha rigettato puntualmente tutte le istanze presentate dai comitati sia relativamente all’ipotizzato collegamento tra la falde acquifere, sia riguardo all’impatto di natura sanitaria, sia riguardo alle emissioni in atmosfera.
Il TAR ha inoltre spiegato come non si possa fare appello al principio di precauzione –come richiesto dai comitati- perché, si legge nella sentenza, “L’applicazione di tale principio va conciliata, infatti, con quello di proporzionalità dell’azione amministrativa, e non può spingersi sino al punto di escludere la possibilità di realizzare qualsivoglia insediamento produttivo quando gli studi e gli approfondimenti condotti consentono di escludere, nei limiti cui può giungere la conoscenza scientifica del momento, rischi per la salute delle persone e per l’ambiente. Si è, infatti, condivisibilmente affermato che l’invocato principio di precauzione presuppone la deduzione di validi elementi idonei a contrastare ragionevolmente l’insediamento energetico; diversamente, infatti, si verrebbe a paralizzare ogni utile iniziativa, quale un impianto per la produzione elettrica con fonti rinnovabili (obiettivo peraltro auspicato anche in sede comunitaria) in base a generiche previsioni di rischio, generato dal cosiddetto effetto Nimby“.
In particolare nella sentenza del TAR:

  • è stato ritenuto infondato l’asserito collegamento idraulico tra il bacino acquifero del Monte Amiata (falda freatica superficiale ad uso potabile) e la falda geotermica profonda, così come rilevato negli studi fatti effettuare dalla Regione e negli ulteriori approfondimenti richiesti dall’Assessore all’Ambiente ed Energia, Annarita Bramerini.
  • sul tema dell’impatto sanitario e sulla  necessità espressa da parte di chi ha presentato il ricorso di effettuare una Valutazione d’Impatto Sanitario, il TAR ha evidenziato che “Non esiste, in ogni caso, un procedimento che regoli normativamente i contenuti di tale valutazione che necessariamente deve utilizzare strumenti scientifici di indagine diversi. D’altro canto non può sottacersi che  lo studio sullo stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree geotermiche della Toscana (…) giungeva ad affermare che “I risultati sono ancora in linea con l’ipotesi che le emissioni geotermiche abbiano un ruolo del tutto marginale o assente negli eccessi delle  malattie, ma non consentono di ridurre l’attenzione, la sorveglianza e gli interventi, soprattutto nell’area geotermica amiatina”.  Un ruolo che la Regione Toscana ha assunto proseguendo gli studi per approfondire lo stato di salute delle popolazioni dell’Amiata. 
  • Il TAR ha inoltre ritenuto non vero il fatto contestato dai ricorrenti che non fosse stata effettuata una valutazione cumulativa degli effetti della centrale Bagnore4 con quelli delle altre centrali geotermiche in esercizio sull’Amiata, in particolare con Bagnore3, la cui prossimità rendeva d’obbligo tale valutazione.  “Gli studi predisposti -si legge nella sentenza- sono stati eseguiti avendo presente gli effetti cumulativi della nuova centrale con quelle già esistenti”.

Ed è stata bocciata anche la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui la centrale di Bagnore3 non sarebbe stata assoggettata al procedimento di VIA “giacchè l’affermazione risulta verificata solo per quanto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione per il quale, evidentemente, non risultava necessaria”.

  • Il TAR ha inoltre ritenuto corretta la valutazione d’incidenza riguardo alla localizzazione della nuova centrale all’interno del SIC Monte Labbro e Valle dell’Albegna, nonché nelle immediate vicinanza del SIC Alto corso del Fiume Fiora e del SIC Cono Vulcanico del Monte Amiata;
  • è stata inoltre evidenziata la correttezza delle valutazioni compiute dalla Regione sulle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento all’ammoniaca, evidenziando che “Venivano, altresì, fissati valori obiettivo di immissioni assai più restrittivi rispetto a quelli fissati dal Codice dell’Ambiente”. 
  • è stata inoltre ritenuta infondata la tesi dei ricorrenti circa la violazione di norme europee e regionali per la carenza dell’attività istruttoria compiuta dalla Regione.

Il TAR ritiene altresì  di dover annullare la determina dirigenziale, con la quale il 21 dicembre 2012 era stata rilasciata l’Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della centrale geotermica Bagnore4, perché “il rilascio dell’autorizzazione deve necessariamente presupporre la verifica positiva e senza condizioni di tutte le prescrizioni impartite in sede di rilascio della VIA”, verifica che è stata compiuta da ARPAT con parere favorevole il 7 febbraio 2013, dopo quindi che l’Autorizzazione era stata rilasciata.
A questo punto, fatti i passaggi tecnici propedeutici, la Regione potrà produrre un nuovo decreto dirigenziale per il rilascio dell’Autorizzazione unica e i lavori della centrale potranno continuare.