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La rivoluzione incompleta del passaggio da Ace ad Ape

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L’attestato di prestazione energetica (Ape) ha sostituito il precedente attestato di certificazione energetica (Ace) ma ancora deve essere emanata la normativa tecnica di applicazione

Fonte: Rinnovabili&Territorio

Autore: Redazione

Le cronache di questi giorni segnalano che in alcune realtà le bacheche delle agenzie immobiliari si sarebbero svuotate perché gran parte degli immobili in vendita o in locazione non sono in regola con la nuova certificazione energetica (Ape), che ha sostituito i precedenti attestati di certificazione energetica (Ace).

L’Ape -l’attestato di prestazione energetica- è un documento più complesso dell’Ace, perché deve tenere conto di diversi parametri energetici dell’edificio rispetto all’attestato precedente, come ad esempio la climatizzazione invernale.

La vera difficoltà nel procedere con l’Ape sembra, però, più dovuta al fatto che le procedure e le metodologie di calcolo per la sua redazione non sono ancora note: il regolamento che deve definire i criteri per la redazione dell’Ape deve, infatti, essere emesso dal ministero dello Sviluppo Economico che però non ha ancora provveduto a farlo.

Fino all’entrata in vigore di questo regolamento, il ministero dello Sviluppo Economico -con una nota emanata subito dopo la pubblicazione della legge di conversione del decreto- ha spiegato che “nelle Regioni che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE continueranno ad applicarsi le metodologie di calcolo per l’APE adottate fino all’emanazione dei decreti suddetti o delle nuove disposizioni regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE”.

Quindi la situazione cambia a seconda che le Regioni abbiano o meno recepito con propria normativa quanto previsto dalla prima direttiva europea e recepito in Italia con il D.lgs. 192/2005.

Nelle Regioni che non hanno una propria normativa (Veneto, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania ecc.) si applica il D.lgs. 192/2005 (che recepiva la passata Direttiva sull’efficienza energetica); nelle Regioni che hanno già recepito la più recente direttiva (Liguria, Valle d’Aosta) si dovrà tener conto delle specifiche normative dalle stesse adottate da coordinare ed eventualmente integrare con la disciplina nazionale; nelle Regioni che hanno recepito la precedente direttiva (2002/91/CE), ma non ancora la nuova direttiva (2010/31/UE) si dovrebbe applicare il D.lgs. 192/2005, fatta eccezione per le metodologie di calcolo, come specificato dalla nota del MISE.

In pratica si è delineato un quadro di riferimento alquanto variegato e certo di non facile applicazione nel quale alcune Regioni sono intervenute per dare qualche chiarimento.

In Lombardia gli attestati di certificazione energetica redatti secondo la disciplina regionale approvata mantengono inalterata la loro validità anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 90/2013. Pertanto, sono idonei ad essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, fino all’approvazione di nuove disposizioni regionali.

In Emilia Romagna si è provveduto ad equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE) dal 1° ottobre. Rimangono per ora invariati i contenuti dell’Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia.

La Regione Piemonte ha precisato che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31UE, è possibile utilizzare l’Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell’Attestato di Prestazione Energetica.

La Toscana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota di raffronto tra gli obblighi previsti dalle precedenti norme e le modifiche apportate dal DL n. 63/2013 con la disciplina regionale. La Regione precisa inoltre che le norme regionali non sono stati ancora aggiornate alla recente legge nazionale ma che comunque le disposizioni di diretta applicabilità devono essere rispettate .

Nella provincia autonoma di Trento dal 14 agosto 2013 sono entrate in vigore le modifiche alla Legge urbanistica provinciale (LP n. 1/2008) che prevedono l’introduzione dell’attestato di prestazione energetica in sostituzione dell’attestato di certificazione energetica. La metodologia di calcolo della prestazione energetica dell’edificio rimane invariata fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali.