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Tempo fino al 31/12 per interventi di riqualificazione energetica con detrazione al 65%

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Impianti, sostituzione agevolata
Nuovi incentivi per le pompe di calore ad alta efficienza

Fonte: Italia Oggi

Autore: di Roberto Lenzi

Hanno tempo fino al 31 dicembre per completare gli interventi le imprese che intendano beneficiare della detrazione fiscale del 65% per interventi di riqualificazione energetica. Agevolabili al 65% le opere realizzate dal 6 giugno 2013. Le opere realizzate fino al 5 giugno 2013 invece hanno diritto ad una detrazione del 55%.
La proroga della detrazione dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 e l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 55 al 65% è stata stabilita dal dl 63/2013 convertito in legge 90/2013. Al fine di fare chiarezza in una normativa molto articolata e dislocata nel tempo l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti con circolare 29/E del 18 settembre. In particolare ha ribadito il fatto che in sede di conversione di legge sono stati inseriti tra gli interventi finanziabili, due tipologie di lavori che nel dl erano state escluse: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Essendo rimasto inalterato l’ammontare massimo della detrazione spettante, i nuovi limiti massimi di spesa agevolabile per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 sono: per i lavori riguardanti strutture opache, orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi e per l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda è pari a 92.308 (detrazione fino a 60 mila euro); per la sostituzione di impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione è pari a 46.154 (detrazione fino a 30mila euro); e infine per gli interventi di riqualificazione energetica che insistono su tutto l’edificio è pari a 153.846 (detrazione fino a 100 mila euro).
Le spese finanziabili comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica quando richiesta. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Non è possibile il riporto in avanti o il rimborso dell’eccedenza non goduta. In pratica se in un esercizio l’impresa deve pagare l’Ires per un importo inferiore alla quota di detrazione, l’importo che avanza non è possibile recuperarlo. Differentemente dalle persone fisiche le imprese non hanno l’obbligo di effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, è sufficiente che si possa risalire alla spesa effettuata dai registri contabili. Per le imprese vale il principio di competenza, pertanto non rilevano le date dei pagamenti effettuati, ma la data di ultimazione della prestazione. Possono beneficiare della detrazione tutte le imprese ad eccezione delle imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, ma solo per le opere eseguite su «immobili merci», vale a dire quelli posseduti dalle immobiliari di costruzione e quelli affittati o dati in comodato a terzi dalle immobiliari di gestione. Questo perché secondo l’Agenzia delle Entrate la detrazione fiscale deve essere rivolta solo agli interventi realizzati su immobili utilizzati dall’impresa stessa, cioè immobili strumentali. Di diverso avviso però è la Ctp di Varese che con decisione 94/1/2013 del 21 giugno scorso ha accettato il ricorso di una società immobiliare di locazione a cui non era stata riconosciuta la detrazione. La decisione a favore del contribuente si è basata sul fatto che lo scopo del beneficio fiscale sarebbe incompatibile con l’esclusione sancita dall’Agenzia delle entrate.
Invio dei documenti all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori. L’invio all’Enea della copia dell’attestato di prestazione energetica e delle scheda informativa sopraindicate, deve essere fatto entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La trasmissione dei documenti all’Enea in via generale deve essere effettuata in modalità telematica collegandosi al sito web www.acs.enea.it. Solo qualora le opere realizzate siano particolarmente complesse e gli spazi del modello telematico siano insufficienti a illustrare l’intervento è possibile inviare una raccomandata, sempre nel termine dei 90 giorni dalla fine lavori.