Home Cosvig Interventi «verdi», il premio anticipa

Interventi «verdi», il premio anticipa

541
0
CONDIVIDI

La maxi-agevolazione del 65% riconosciuta anche agli acquisti effettuati a giugno e luglio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Luca De Stefani

Per i condizionatori d’aria con pompe di calore ad alta efficienza, gli scaldacqua verdi e gli impianti geotermici a bassa entalpia spetta la detrazione del 65%, anche per i pagamenti effettuati dal 6 giugno 2013 al 3 agosto 2013, cioè prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 63/2013. La retroattività dell’efficacia dell’agevolazione, infatti, è stata confermata dall’agenzia delle Entrate nella circolare 18 settembre 2013, n. 29/E, la quale, poi, ha chiarito che anche le società di capitali e le cooperative possono detrarre dall’Ires il 65% dei costi sostenuti per le misure antisismiche.
Condizionatori
Per il testo originario dell’articolo 14, comma 1, del Dl 63/2013, la detrazione del 55% per i condizionatori (anche estivi) con pompe di calore ad alta efficienza, gli impianti geotermici a bassa entalpia e gli scaldacqua a pompa di calore sarebbe dovuta terminata il 30 giugno 2013. Per i pagamenti effettuati dopo questa data, infatti, non vi era la possibilità di beneficiare del bonus sul risparmio energetico qualificato, ma si poteva ottenere solo quello del 36-50%. Invece, la legge di conversione del decreto, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha eliminato questa esclusione, estendendo lo sconto del 65% anche a questi tre interventi fino al 31 dicembre 2013.
Più volte sul Sole 24 Ore è stata proposta la possibile retroattività dell’efficacia di questa disposizione fin dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione (si veda Il Sole 24 Ore del 3 e 8 agosto 2013). Questa interpretazione è stata confermata ieri dall’agenzia delle Entrate, anche perché non sarebbe stato «coerente sotto il profilo della ratio complessiva della modifica prevedere, per queste tipologie di spese, l’aliquota del 55% fino al 30 giugno 2013 (precedente termine finale dell’agevolazione) e quella del 65% solo a decorrere dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione, con un’interruzione nel periodo intermedio».
Misure antisismiche
Alle spese sostenute per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir), le cui «procedure autorizzatorie sono attivate dopo» il 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 63/2013), su «edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità» (zone 1 e 2, Opcm 20 marzo 2003, n. 3274) e «riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive", «spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare».
Anche se la nuova norma agevolativa, per individuare le misure antisismiche incentivate, fa riferimento all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (rivolto ai soggetti Irpef) correttamente l’agenzia delle Entrate ha chiarito che "possono beneficiare della detrazione i soggetti passivi Irpef e Ires". Anche le società di capitali e le cooperative, quindi, possono detrarre dall’Ires il 65% dei costi sostenuti per le misure antisismiche (si veda Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2013).
Relativamente al tipo di immobile su cui effettuare gli interventi, le Entrate hanno chiarito che non rileva la categoria catastale e che le "costruzioni adibiti ad abitazione principale" sono quella dove la "persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito Irpef", mentre le costruzioni adibite "ad attività produttiva" sono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Se «un unico edificio, localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità», comprende «unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni», la detrazione Irpef ed Ires del 65% può «essere fruita solo per le spese sostenute», fino al 31 dicembre 2013, sulle «unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, mentre «per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo», si applica il bonus (solo Irpef) del 50 per cento (36% dal primo gennaio 2014).
Per individuare la disciplina applicabile alla detrazione Irpef ed Ires del 65% sugli interventi per le misure antisismiche (modalità di pagamento, fruizione della detrazione, documentazione da conservare), «in assenza di indicazioni» nella norma, le Entrate hanno chiarito che «si debba fare riferimento alle disposizioni applicabili per gli interventi» detraibili al 36-50% dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir.