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Greenreport D’inverno non oltre i 20°C + 2°C, d’estate non meno i 26°C – 2°C di tolleranza Climatizzazione estiva e invernale, quanti i gradi? Arrivano i criteri generali per gli impianti termici

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Il 12 luglio entrerà in vigore il regolamento che definisce i criteri per la climatizzazione degli edifici

Fonte: Greenreport

Autore: E.S.

Entrerà in vigore il 12 luglio prossimo il regolamento che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri – così come il regolamento su requisiti dei soggetti accreditati per la certificazione energetica degli edifici – il relativo Decreto (Dpr 74/2013).
Il decreto definisce i criteri generali in materia (come i valori massimi della temperatura ambiente e i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale e come le sanzioni in caso
di non rispetto a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile e dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione) applicabili sia all’edilizia pubblica, sia all’edilizia privata e definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.
Dunque, secondo il regolamento, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare i 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
Mentre, per il funzionamento estivo la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti dovrà essere ottenuto con accorgimenti che non comportano spreco di energia.
Comunque, da tali limiti sono esonerati gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Mentre per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori. Anche per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe, quando però si verifichi almeno una condizione particolare, ossia le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature diverse dai valori limite; l’energia termica per la climatizzazione estiva e invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
In ogni modo i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. Così come possono stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili. In tali casi i sindaci devono assicurare l’immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.
Vengono inoltre fissati dei limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale. L’esercizio di tal impianti è consentito con una serie di limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore devono esporre una tabella contenente l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto; le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico; il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla regione o provincia autonoma.
Esistono poi ditte abilitate a svolgere i controlli dell’efficienza energetica degli impianti termici. Controlli al termine dei quali verranno redatti i rapporti di controllo di efficienza energetica, i quali, fra l’altro, contengono una sezione – sotto forma di check-list – in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.