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Rinnovabili, per diventare installatori varrà anche l’esperienza

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Una modifica al Decreto Rinnovabili riconosce l’attività già svolta e dà più tempo per i corsi

Fonte: Edilportale

Autore: Rossella Calabrese

Proroga di un anno della scadenza per abilitarsi come installatore e manutentore di impianti da fonti rinnovabili e possibilità di qualificarsi facendo valere l’esperienza lavorativa già svolta.
Sono queste le novità contenute nella bozza del decreto-legge di recepimento della Direttiva 2010/31/UE che il Governo sta per emanare. Le misure, previste dall’articolo 16 della bozza di DL, intervengono su una questione che rischia di tagliare fuori dal mercato dell’installazione e della manutenzione moltissimi impiantisti.
Ma andiamo con ordine. L’articolo 15 del Dlgs 28/2011, il cosiddetto Decreto Rinnovabili, prevede che per svolgere l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti da fonti rinnovabili (caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e termici su edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore), è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.
I suddetti requisiti sono quelli elencati all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del DM 37/2008, cioè quelli richiesti per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), estesi dal Dlgs 28/2011 anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Secondo il Dlgs 28/2011, dal 1° agosto 2013, il titolo o attestato di formazione professionale (lettera c) dovrebbe essere conseguito nell’ambito di un programma di formazione per gli installatori, che le Regioni e Province autonome, entro il 31 dicembre 2012, avrebbero dovuto attivare o erogare attraverso enti di formazione riconosciuti (leggi tutto).
Il nuovo decreto-legge aggiunge un quarto requisito (lettera d) del DM 37/2008) in base al quale potranno svolgere attività di installazione e manutenzione straordinaria anche i soggetti che hanno già lavorato, per almeno tre anni, alle dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo degli impianti da fonti rinnovabili.
Tali soggetti dovranno però anche conseguire la qualifica di installatori e manutentori, ma avranno tempo fino al 31 marzo 2014 per iscriversi agli appositi corsi di formazione e fino al 1° agosto 2014 per conseguire il relativo attestato. I corsi di formazione dovranno essere attivati dalle Regioni e Province autonome entro il 31 ottobre 2013.