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IL CONTO ENERGIA PER IL FOTOVOLTAICO

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Al rush finale la corsa alle tariffe agevolate
Ultimi giorni per beneficiare dei premi i costi di cessione del l’energia

Fonte: Il Sole 24 Ore

Autore: Dario Aquaro

Il quinto conto energia è il sistema di incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, introdotto con il decreto del 5 luglio 2012 dal ministero dello Sviluppo economico ed entrato in vigore il 27 agosto. A differenza del quarto conto energia, che premiava tutta l’energia prodotta, questo sistema prevede incentivi solo per l’energia prodotta e autoconsumata. Per quella prodotta e immessa in rete, riconosce invece una tariffa che in sostanza rappresenta il prezzo di cessione dell’energia.
Per gli impianti di potenza inferiore a 1 Mw, quindi, il Gestore dei servizi energetici (Gse) eroga due incentivi, cumulabili fra loro. Uno riferito alla quota di produzione netta di energia elettrica consumata in loco dal titolare dell’impianto, retribuita con una "tariffa premio autoconsumo". E un altro riferito alla quota di energia prodotta e immessa in rete, retribuita con una "tariffa onnicomprensiva".
Il tetto di spesa
Il quinto conto energia si applica per vent’anni, a partire dall’entrata in esercizio, a tutti gli impianti che ne beneficiano: al di là del fatto che il plafond stia per esaurirsi e che pochi impianti possano ancora essere ammessi. Il tetto di spesa cumulativo annuo è limitato a 6,7 miliardi di euro e siamo molto vicini a raggiungerlo. «Secondo il contatore del Gse, abbiamo superato i 6,6 miliardi: restano meno di 100 milioni di euro», spiega Valerio Natalizia, presidente di Gifi, l’associazione delle imprese del fotovoltaico aderente ad Anie. «I fondi saranno verosimilmente esauriti entro fine maggio. Nei 30 giorni successivi al raggiungimento del limite, saranno valutate solo le richieste di incentivazione relative a impianti già entrati in esercizio o iscritti a registro in posizione utile». L’accesso alle tariffe stabilite dal decreto può avvenire infatti o in via diretta o previa iscrizione al registro. Gli impianti fino a 12 kW, in cui rientrano quelli di taglia domestica, accedono direttamente.
Le richieste
La richiesta di concessione della tariffa incentivante va trasmessa al Gse entro 15 giorni dalla data di entrata in esercizio (relativa al primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, come risulta dal sistema Gaudì), presentando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con le informazioni e i documenti previsti: dal certificato sulla conformità dei moduli fotovoltaici ai requisiti delle normative tecniche, all’attestato di adesione del produttore a un sistema o consorzio che garantisca la completa gestione a fine vita dei moduli stessi. Per gli impianti "su edifici" è necessario anche un attestato di certificazione energetica dell’immobile, in corso di validità.
Nel presentare la richiesta, il soggetto responsabile è tenuto a pagare un contributo alle spese di istruttoria pari a 3 euro per ogni kW di potenza, per impianti fino a 20 kW. La trasmissione di tutta la documentazione avviene solo per via telematica, sul portale Gse dove occorre registrarsi. Il Gestore, verificati i requisiti, eroga la tariffa entro 90 giorni dalla richiesta. Dopo la prima erogazione, liquida gli importi mensilmente sulla base delle misurazioni inviate dai gestori di rete.
Dal 1° gennaio scorso, per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo, bisogna corrispondere al Gse un contributo di 0,05 euro per ogni kWh di energia incentivata (sia produzione netta immessa in rete che energia autoconsumata).
Tariffe e futuro
La tariffa riconosciuta è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante (in moneta corrente) per tutto il periodo dell’incentivazione. Le tariffe subiscono una progressiva riduzione, con cadenza semestrale: l’accesso nel secondo semestre, quindi, è meno conveniente rispetto al primo. Questo secondo semestre, cominciato il 27 febbraio 2013, sarà anche l’ultimo perché coinciderà con il raggiungimento del tetto di spesa concesso. Cosa accadrà in seguito? Vedremo un sesto conto energia? «Le voci circolano liberamente. Ma il problema è capire se ci sarà un Governo con una visione strategica sulle rinnovabili», afferma Natalizia. «In realtà, la nostra speranza è che del conto energia se ne possa fare a meno.
E aggiunge: «Per gli impianti domestici la detrazione fiscale del 50%, sommata allo scambio sul posto, può essere davvero efficace (soprattutto se si evita che l’agevolazione scenda al 36%) e va nella giusta direzione del risparmio energetico. Per gli impianti di taglia media, fino a qualche centinaio di kW, come quelli di centri commerciali o medie imprese, la soluzione potrebbero essere i Seu (Sistemi efficienti di utenza, ndr), che permettono di vendere al cliente non l’impianto ma l’energia pulita, senza oneri di sistema».
Redditività di un impianto fotovoltaico da 3 kWp (12 moduli Europei da 250 Wp ciascuno) e relativo inverter. Costo totale chiavi in mano 7mila euro (Iva inclusa)
01|I COSTI
Il quinto conto energia è incompatibile sia con lo scambio sul posto sia con la detrazione del 50% (36% dal 1° luglio 2013). Il bonus fiscale e lo scambio sul posto sono invece cumulabili: insieme costituiscono una valida alternativa alle tariffe incentivanti per il fotovoltaico. E saranno l’unica scelta disponibile quando (presto, forse entro maggio) si esaurirà il plafond del conto energia. Secondo alcune stime dell’Associazione produttori energia da fonti rinnovabili (Aper), un impianto residenziale da 3 kW (per una famiglia di tre persone con consumi di 2.700 kW/h annui) costa oggi circa 7mila euro, Iva inclusa e chiavi in mano.
02|LA TASSAZIONE
L’agenzia delle Entrate, rispondendo a dicembre a un interpello del Gse, ha esteso alla "tariffa premio per autoconsumo" prevista dal quinto conto energia i criteri di tassazione identificati dalla circolare 46/E/2007 e riconosciuti al precedente meccanismo di incentivazione, cioè la tariffa indicata dall’articolo 7, comma 2,
del Dlgs 387/2003.
Con la stessa circolare l’Agenzia aveva inoltre precisato che, per gli impianti di potenza fino a 20 kW posti
a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non configura lo svolgimento di un’attività commerciale, perché serve principalmente a soddisfare i bisogni domestici. La tariffa di autoconsumo non è quindi soggetta alla ritenuta del 4% e ai fini delle imposte non costituisce reddito (articolo 6 del Tuir). La tariffa omnicomprensiva, nel caso
di impianti fino a 20 kW, si configura invece come un reddito diverso (articolo 67 del Tuir), perché rappresenta in sostanza il prezzo di cessione dell’energia (come nel meccanismo dello scambio sul posto): concorre quindi a determinare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.
ATTENTI A…
In assenza del conto energia, e con la possibilità di usufruire della detrazione del 50% e dello scambio sul posto, l’investimento si ammortizza nel giro di 8-9 anni, con un rendimento annuo superiore al 10 per cento. I tempi di ammortamento si allungano di due anni circa rispetto a quelli degli impianti che usufruiscono degli incentivi attuali. Ma si tratta di una media che non esclude casi di maggiore o minor convenienza, a seconda dei consumi, dell’energia prodotta e delle conseguenti questioni fiscali