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Bonus fiscale 55%: scade il 31 marzo la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

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Chi ha eseguito o sta realizzando interventi di risparmio energetico degli edifici, a cavallo tra il 2012 e il 2013, deve rinviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo 2013, per usufruire del bonus fiscale del 55%.

Fonte: Rinnovabili & Territorio

Autore: Redazione

La detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico negli edifici è stata prorogata al 30 giugno 2013 (con il decreto legge n. 83/2012 convertito in legge n. 134 del 7 agosto 2012) mentre dal 1° luglio 2013 l’agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non ha più scadenza.

Il cosiddetto bonus del 55% consiste nel riconoscimento di detrazioni Irpef (nella misura di tale percentuale) delle spese sostenute per la ristrutturazione in chiave energetica di un edificio, da ripartire in rate annuali, su dieci anni.

Per le detrazioni è previsto un limite massimo che varia in relazione a ciascuno degli interventi previsti per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni,pavimenti), l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per chi ha eseguito o sta terminando tali lavori di risparmio energetico tra il 2012 e il 2013, corre l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo 2013, per usufruire del bonus fiscale del 55%, attestando che i lavori non sono ancora terminati.

Il documento deve contenere l’importo della spesa sostenuta nel 2012, tramite pagamento con bonifico per i privati cittadini e i lavoratori autonomi: coloro che hanno intrapreso i lavori nel 2012, ma hanno effettuato il pagamento solo quest’anno e quelli che pur versando un acconto lo scorso anno hanno iniziato gli interventi solo nel 2013, non sono tenuti a inviare tale comunicazione.

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate non sostituisce quella da inviare all’Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori; tra i vari adempimenti da osservare per ottenere la detrazione per lavori di risparmio energetico vi è, infatti, quella che riguarda la comunicazione da fare all’Enea.

All’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, devono essere inviati la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione di questi documenti deve avvenire per via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica o a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.

Possono usufruire della detrazione del 55% tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile su cui è stato fatto l’intervento di ristrutturazione energetica e quindi persone fisiche, contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), associazioni tra professionisti ed enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Per poter usufruire del beneficio fiscale è necessario conservare tutta la documentazione inerente l’intervento realizzato (il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato, la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento) da esibire all’Amministrazione finanziaria, qualora ne faccia richiesta.